Decreto 3 agosto 2017
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Decreto 3 agosto 2017
Individuazione delle dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni, nonche' degli elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attivita' per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.
Entrata in vigore: 02.01.2018
(GU n.290 del 13-12-2017)
Art. 1. Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente decreto individua le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni, e gli elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attività per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, ai sensi dell’art. 23, commi 2 -bis e 2 -ter , del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «infrastruttura di ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica»: un’infrastruttura elettrica, incluso il punto di ricarica, che per la sua realizzazione richiede una nuova connessione alla rete di distribuzione elettrica o una modifica della connessione esistente;
b) «punto di ricarica»: un punto di ricarica come definito all’art. 2, comma 1, lettere c) , d) , e) , g) e h) , del decreto legislativo 16 dicembre 2016 n. 257;
3. La realizzazione di punti di ricarica in immobili e aree private anche aperte ad uso pubblico resta attività libera non soggetta ad autorizzazione né a segnalazione certificata di inizio di attività se sono rispettati i seguenti requisiti e condizioni:
a) il punto di ricarica non richiede una nuova connessione alla rete di distribuzione elettrica né una modifica della connessione esistente;
b) il punto di ricarica è conforme ai vigenti standard tecnici e di sicurezza;
c) l’installazione del punto di ricarica è effettuata da un soggetto abilitato e nel rispetto delle norme di sicurezza elettriche;
d) l’installatore deve rilasciare un certificato di conformità dell’impianto e del suo funzionamento alle norme di sicurezza elettrica.
Art. 2. Documentazione da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attività
1. La documentazione e gli elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attività per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica di cui all’art. 1, comma 2, lettera a) , sono individuati nell’Allegato 1.
Art. 3. Disposizioni transitorie e finali
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche nelle more dell’adeguamento delle procedure autorizzative alle disposizioni in esso contenute, i competenti Enti territoriali non possono richiedere documentazione diversa o ulteriore rispetto a quella prevista dagli articoli 1 e 2.
2. Qualora l’infrastruttura di ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica ricada in aree sottoposte a vincoli, dovrà essere prodotta la documentazione richiesta dalla normativa nazionale, regionale e/o locale speciale vigente.
3. Sono fatte salve le procedure di richiesta di autorizzazione già avviate al momento dell’entrata in vigore del presente decreto.
Art. 4. Entrata in vigore
1. Il presente decreto è sottoposto al visto degli organi competenti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
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Allegato I
DOCUMENTI E ELABORATI TECNICI DA PRESENTARE A CORREDO DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ AI SENSI DELL’ART. 23, COMMI 2 -BIS E 2 -TER , DEL DECRETO-LEGGE 9 FEBBRAIO 2012 N. 5, CONVERTITO IN LEGGE 4 APRILE 2012 N. 35
Alla segnalazione certificata di inizio attività devono essere allegati i seguenti documenti:
1) documento di inquadramento del progetto: il documento di inquadramento del progetto contiene:
a) la descrizione del progetto: progetto comunitario, progetto nazionale, investimento privato, ecc.;
b) il numero delle infrastrutture di ricarica previste dal progetto;
c) le motivazioni sottese alla scelta delle localizzazioni proposte;
d) l’indicazione dei costi complessivi suddivisi per la parte di investimento e per le parti di gestione e manutenzione successive;
e) l’indicazione del soggetto che provvederà della gestione e manutenzione delle infrastrutture di ricarica;
f) le modalità e le attività di informazione e comunicazione previste;
2) progetto tecnico: per ogni infrastruttura di ricarica deve essere presentato un progetto tecnico, comprensivo di:
a) inquadramento territoriale ed estratti dei principali strumenti urbanistici vigenti;
b) documentazione fotografica ante operam ;
c) particolari costruttivi/installativi;
d) ante e post operam ;
e) segnaletica orizzontale e verticale;
f) cronoprogramma inclusivo di indicazione dei tempi di fine lavori, operatività dell’infrastruttura di ricarica sia in termini tecnici (funzionalità) che di regolamentazione dell’area che ospita l’infrastruttura e lo/gli stalli di sosta riservati alla ricarica così come previsto dall’art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 257 del 16 dicembre
2016;
3) relazione sulle caratteristiche tecniche dell’infrastruttura di ricarica: la relazione sulle caratteristiche tecniche dell’infrastruttura di ricarica deve contenere almeno le dimensioni, i colori, l’interfaccia con l’utente, gli standard delle prese di cui allegato del decreto legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016, le modalità di accesso e pagamento, eventuale
upgradabilità del software del sistema di gestione, smaltimento delle apparecchiature a fine vita.
I punti di ricarica realizzati in aree pubbliche o private aperte ad uso pubblico devono assicurare l’interoperabilità tra i sistemi di ricarica;
4) copia della richiesta di connessione alla rete di distribuzione elettrica o di modifica della connessione esistente, ai sensi della regolazione dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (in particolare, allegato A alla deliberazione 646/2015/R/eel e allegato C alla deliberazione 654/2015/R/eel).
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