Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Legge 28 giugno 1986 n. 339

ID 11249 | | Visite: 4488 | Impianti elettriciPermalink: https://www.certifico.com/id/11249

Legge 28 giugno 1986 n  339

Legge 28 giugno 1986 n. 339

Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne. 

(GU n.158 del 10-7-1986)

Norme tecniche previste dalla Legge n. 339/1986

Le norme tecniche previste dalla Legge 28 giugno 1986 n. 339 (Art. 2) sono state emanate con la pubblicazione del Decreto 21 marzo 1988 n. 449  "Approvazione nelle norme tecniche per la progettazione, l’esecuzione e l’esercizio delle linee elettriche aeree esterne". (G.U. 5 aprile 1988, n. 79 SO)

_______

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le disposizioni della legge 13 dicembre 1964, n. 1341, sono abrogate e sostituite con quelle previste dai successivi articoli.

Art. 2.

1. Al fine di garantire la sicurezza e la stabilita' delle strutture e di evitare pericoli per la pubblica incolumita', la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne, comprese quelle poste in zone sismiche, devono conformarsi ad apposite norme tecniche da emanarsi ai sensi del successivo comma 2.

2. Le norme tecniche di cui al precedente comma 1 saranno emanate e periodicamente aggiornate con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri dei trasporti, dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche, su proposta del Comitato elettrotecnico italiano che elabora il testo delle predette norme tecniche.

3. Il decreto ministeriale di cui al precedente comma 2 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 3.

1. Le norme tecniche di cui al precedente articolo 2 dovranno comunque prevedere:

a) la classificazione delle linee a seconda delle loro caratteristiche elettriche e meccaniche;

b) la suddivisione del territorio nazionale in zone per ciascuna delle quali potranno essere convenzionalmente fissate le condizioni di carico e di temperatura per il calcolo dei conduttori e dei sostegni, nonche' i carichi di lavoro dei materiali nelle varie ipotesi, e per la verifica delle distanze minime dei conduttori della linea dalle opere poste in vicinanza della linea stessa e da questa attraversate, nonche' le distanze dei sostegni da fabbricati e opere vicini.

Art. 4.

1. La vigilanza sulla esecuzione delle prescrizioni della presente legge e delle norme tecniche di cui al precedente articolo 2 compete agli organi del Ministero dei lavori pubblici.

2. Il Ministero dei trasporti e il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ciascuno per quanto di propria competenza, hanno facolta' di disporre verifiche e controlli delle linee allo scopo di accertare la rispondenza alle norme tecniche di cui al precedente articolo 2.

Art. 5.

1. Per le infrazioni alle norme della presente legge ed alle norme tecniche di cui al precedente articolo 2 si applicano le sanzioni e le disposizioni previste dagli articoli 219 e seguenti del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Art. 6.

1. Le norme tecniche di cui al precedente articolo 2 saranno emanate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all'emanazione delle norme tecniche di cui al precedente articolo 2 continua ad applicarsi il regolamento di esecuzione della legge 13 dicembre 1964, n. 1341, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 28 giugno 1986

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Collegati


DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Legge 28 giugno 1986 n. 339 Consolidato 2020.pdf)Legge 28 giugno 1986 n. 339 Consolidato 2020
 
IT622 kB1419

Tags: Impianti Impianti elettrici

Articoli correlati

Più letti Impianti

Ultimi archiviati Impianti

Decreto direttoriale n  11 del 30 ottobre 2024
Nov 03, 2024 217

DD n. 11 del 30 ottobre 2024 / DM Energy Release 2.0 - Regole operative

Decreto direttoriale n. 11 del 30 ottobre 2024 / DM Energy Release 2.0 - Regole operative ID 22860 | 03.11.2024 Decreto direttoriale n. 11 del 30 ottobre 2024 che approva le regole operative del meccanismo di sviluppo di nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili da parte delle imprese… Leggi tutto
Il ruolo dell idroelettrico nel processo di transizione energetica
Ott 30, 2024 186

L'idroelettrico nel processo di transizione energetica

Il ruolo dell’idroelettrico nel processo di transizione energetica / Ricerca sul Sistema Energetico - RSE SpA ID 22834 | 30.10.2024 / In allegato La monografia Il ruolo dell’idroelettrico nel processo di transizione energetica fa parte della collana RSEviewe ha l’obiettivo di fornire lo stato… Leggi tutto
Ott 21, 2024 237

Energivori: condizionalità green - Linee guida ISPRA

Energivori: condizionalità green - Linee guida ISPRA ID 22771 | 21.10.2024 / In allegato Linee guida per l’adempimento alla condizionalità green “investimento per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra” (articolo 6 del DM n.256 del 10 luglio 2024).________ Energivori: comunicazione… Leggi tutto
Lug 28, 2024 1352

Decreto MASE del 23 luglio 2024 n. 268

Decreto MASE del 23 luglio 2024 n. 268 / Decreto per imprese energivore ID 22335 | 28.07.2024 / In allegato Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 23 luglio 2024 n. 268 recante disciplina del meccanismo di sviluppo di nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili… Leggi tutto
Lug 15, 2024 773

Direttiva (UE) 2024/1788

Direttiva (UE) 2024/1788 ID 22258 | 15.07.2024 Direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell’idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva… Leggi tutto