Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Legge 28 giugno 1986 n. 339

ID 11249 | | Visite: 2320 | Impianti elettriciPermalink: https://www.certifico.com/id/11249

Legge 28 giugno 1986 n  339

Legge 28 giugno 1986 n. 339

Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne. 

(GU n.158 del 10-7-1986)

Norme tecniche previste dalla Legge n. 339/1986

Le norme tecniche previste dalla Legge 28 giugno 1986 n. 339 (Art. 2) sono state emanate con la pubblicazione del Decreto 21 marzo 1988 n. 449  "Approvazione nelle norme tecniche per la progettazione, l’esecuzione e l’esercizio delle linee elettriche aeree esterne". (G.U. 5 aprile 1988, n. 79 SO)

_______

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le disposizioni della legge 13 dicembre 1964, n. 1341, sono abrogate e sostituite con quelle previste dai successivi articoli.

Art. 2.

1. Al fine di garantire la sicurezza e la stabilita' delle strutture e di evitare pericoli per la pubblica incolumita', la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne, comprese quelle poste in zone sismiche, devono conformarsi ad apposite norme tecniche da emanarsi ai sensi del successivo comma 2.

2. Le norme tecniche di cui al precedente comma 1 saranno emanate e periodicamente aggiornate con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri dei trasporti, dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche, su proposta del Comitato elettrotecnico italiano che elabora il testo delle predette norme tecniche.

3. Il decreto ministeriale di cui al precedente comma 2 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 3.

1. Le norme tecniche di cui al precedente articolo 2 dovranno comunque prevedere:

a) la classificazione delle linee a seconda delle loro caratteristiche elettriche e meccaniche;

b) la suddivisione del territorio nazionale in zone per ciascuna delle quali potranno essere convenzionalmente fissate le condizioni di carico e di temperatura per il calcolo dei conduttori e dei sostegni, nonche' i carichi di lavoro dei materiali nelle varie ipotesi, e per la verifica delle distanze minime dei conduttori della linea dalle opere poste in vicinanza della linea stessa e da questa attraversate, nonche' le distanze dei sostegni da fabbricati e opere vicini.

Art. 4.

1. La vigilanza sulla esecuzione delle prescrizioni della presente legge e delle norme tecniche di cui al precedente articolo 2 compete agli organi del Ministero dei lavori pubblici.

2. Il Ministero dei trasporti e il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ciascuno per quanto di propria competenza, hanno facolta' di disporre verifiche e controlli delle linee allo scopo di accertare la rispondenza alle norme tecniche di cui al precedente articolo 2.

Art. 5.

1. Per le infrazioni alle norme della presente legge ed alle norme tecniche di cui al precedente articolo 2 si applicano le sanzioni e le disposizioni previste dagli articoli 219 e seguenti del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Art. 6.

1. Le norme tecniche di cui al precedente articolo 2 saranno emanate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all'emanazione delle norme tecniche di cui al precedente articolo 2 continua ad applicarsi il regolamento di esecuzione della legge 13 dicembre 1964, n. 1341, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 28 giugno 1986

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Collegati


DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Legge 28 giugno 1986 n. 339 Consolidato 2020.pdf)Legge 28 giugno 1986 n. 339 Consolidato 2020
 
IT622 kB1081

Tags: Impianti Impianti elettrici

Articoli correlati

Più letti Impianti

Ultimi archiviati Impianti

Plugs sockets type C  E  F
Mar 05, 2023 170

REFIT Platform Opinion on the submission by a citizen on Plugs and Sockets

REFIT Platform Opinion on the submission by a citizen on Plugs and Sockets Current situation in Europe At European Union level, there is no specific European legislation defining types, dimensions or requirements and tests for plug and socket-outlet systems.The safety of plugs and socket outlets… Leggi tutto
Regolamento delegato UE 2023 444
Mar 02, 2023 166

Regolamento delegato (UE) 2023/444

Regolamento delegato (UE) 2023/444 ID 19099 | 02.03.2023 Regolamento delegato (UE) 2023/444 della Commissione del 16 dicembre 2022 che integra la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio con misure volte ad assicurare un accesso efficace ai servizi di emergenza attraverso le… Leggi tutto
Feb 24, 2023 107

Decreto 4 aprile 2014

Decreto 4 aprile 2014 Norme Tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto. (GU n. 97 del 28.04.2014) Leggi tutto
Rapporto annuale Certificati Bianchi 2022
Feb 07, 2023 251

Rapporto Annuale Certificati Bianchi 2022

Rapporto Annuale Certificati Bianchi 2022 ID 18927 | 07.02.2023 / Allegato Il documento, come previsto dal D.M 11 gennaio 2017 e s.m.i., è stato trasmesso entro il 31 gennaio 2022 e illustra i principali risultati e i trend più significativi ottenuti dal meccanismo nel 2022. II presente Rapporto… Leggi tutto
il sistema elettrico verso la sostenibilita
Gen 25, 2023 131

Il sistema elettrico verso la sostenibilità ENEA 2022

Il sistema elettrico verso la sostenibilità / ENEA 2022 ID 18777 | 2 5.01.2023 / In allegato Nel percorso di transizione verso uno sviluppo più sostenibile gli aspetti che riguardano la produzione energetica sono di particolare rilievo, in quanto impattano sui settori dell’industria, della… Leggi tutto