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Decreto 2 maggio 2018

ID 16410 | | Visite: 1969 | Legislazione ImpiantiPermalink: https://www.certifico.com/id/16410

Decreto 2 maggio 2018

Modalita' di gestione dei flussi informativi alla banca dati istituita presso il Gestore Servizi Energetici GSE S.p.a. relativa agli incentivi nei settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili.

(GU n.110 del 14.05.2018)
_______

Art. 1 Oggetto e ambito applicativo

1. Il presente decreto definisce le modalita' di gestione dei flussi informativi che confluiscono nella banca dati nazionale, istituita presso il GSE dall'art. 15-bis del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con legge 3 agosto 2013, n. 90, le opportune forme di collaborazione e raccordo tra il medesimo GSE, l'ENEA, e le amministrazioni pubbliche autorizzate a erogare incentivi o sostegni finanziari nei settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili (di seguito amministrazioni pubbliche), nonche' idonee forme di pubblicita' delle informazioni conferite alla banca dati.

2. Per incentivo o sostegno finanziario si intende qualsiasi strumento, regime, meccanismo di sostegno o beneficio, di competenza di amministrazioni pubbliche all'uopo autorizzate, volto a stimolare e sostenere finanziariamente la realizzazione di interventi connessi ai settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili. In sede di prima applicazione, fermi restando i successivi aggiornamenti, il GSE considera almeno i seguenti incentivi: a) incentivi in conto energia, erogati e in corso di erogazione, gestiti dal GSE per la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili e per piccoli interventi di efficienza energetica nonche' i certificati bianchi per la promozione dei progetti di efficienza energetica; b) detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici in base ai dati raccolti, monitorati e conservati dall'ENEA; c) incentivi in conto capitale erogati da altre amministrazioni pubbliche.

3. Restano fermi in capo al GSE e alle amministrazioni pubbliche gli obblighi inerenti la trasmissione al «Registro nazionale degli aiuti di Stato» di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 delle informazioni di cui al comma 2 del medesimo art. 52. Il GSE inserisce nel registro i dati relativi agli aiuti concessi a partire dalla data di operativita' del medesimo registro.
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