Decreto 20 febbraio 1992
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Decreto 20 febbraio 1992
Approvazione del modello di dichiarazione di conformita' dell'impianto alla regola d'arte di cui all'art. 7 del regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti.
(GU n.49 del 28.02.1992)
[box-note]Sostituzione modello dal DM 37/08
Il nuovo DM 37/08 che sostituisce la legge 46/90 è entrato in vigore il 27 marzo 2008, nella stessa data sono abrogati (ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto 28/12/06 n. 300, convertito con modifiche dalla legge 26/2/07 n. 17):
a) gli articoli da 107 a 121 del DPR 380/01;
b) il DPR 447/91;
c) la legge 46/90 ad eccezione degli articoli 8 (Finanziamento dell'attività di normazione tecnica), art. 14 (Verifiche), art. 16 (Sanzioni).
In base a quanto sopra, la dichiarazione di conformità deve essere rilasciata sul "vecchio modulo" (DM 20/2/92) fino al 26 marzo 2008; dal giorno successivo la dichiarazione di conformità va rilasciata sui nuovi moduli, previsti dagli allegati I e II del DM 37/08, rispettivamente per le imprese installatrici e gli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici.
Art. 3 Disposizioni in materia di costruzioni, opere infrastrutturali e lavori in edilizia
1. Il termine previsto dall'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, e' prorogato fino alla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti, di cui all' articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e, comunque, non oltre il 31 marzo 2008. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, sono abrogati il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, gli articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e la legge 5 marzo 1990, n. 46 , ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento di cui al primo periodo del presente comma.
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