Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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Lo scopo del presente documento è quello di fornire indicazioni sulle modalità per lo svolgimento del piano di monitoraggio a supporto delle diagnosi energetiche previste all’art. 8 del d.lgs. 102/2014, in osservanza dell’articolo suddetto e dell’Allegato II dello stesso decreto legislativo.
Fermo restando l’obbligo di eseguire le diagnosi energetiche in conformità con quanto previsto dall’articolo 8 e dell’Allegato II del d.lgs. 102/2014, il presente documento non assume carattere vincolante.
Nei CHIARIMENTI IN MATERIA DI DIAGNOSI ENERGETICA NELLE IMPRESE del novembre 2016 pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico, e in particolare al punto 4.1 Quali sono i requisiti minimi che la diagnosi energetica deve rispettare ai fini dell’adempimento dell’obbligo? si afferma quanto segue: “…..In primis l’azienda viene suddivisa in aree funzionali. Si acquisiscono quindi i dati energetici dai contatori generali di stabilimento e, qualora non siano disponibili misure a mezzo di contatori dedicati, per la prima diagnosi, il calcolo dei dati energetici di ciascuna unità funzionale viene ricavato dai dati disponibili…….”.
Nell’Allegato II dello stesso documento si prevede: “Una volta definito l’insieme delle aree funzionali e determinato il peso energetico di ognuna di esse a mezzo di valutazioni progettuali e strumentali, si dovrà definire l’implementazione del piano di monitoraggio permanente in modo sia da tener sotto controllo continuo i dati significativi del contesto aziendale, che per acquisire informazioni utili al processo gestionale e dare il giusto peso energetico allo specifico prodotto realizzato o al servizio erogato.” In tale modo si intende che nelle diagnosi successive alla prima per le aree funzionali devono esserci contatori dedicati, ovvero non tanto un sistema di monitoraggio completo ad esse dedicate ma una “strategia di monitoraggio” che, attraverso un’opportuna copertura di sistemi di strumentazione, di controllo e di gestione, faccia in modo che i parametri energetici ad esse relativi possano avere un’affidabilità crescente con la progressiva implementazione di detti sistemi.
Si evidenzia che, relativamente a tali diagnosi, i criteri generali sono definiti nell’Allegato II al suddetto decreto e nelle norme UNI 16247 1-4 (UNI CEI EN 16247-1:2012; UNI CEI EN 16247-2:2014; UNI CEI EN 16247-3:2014; UNI CEI EN 16247-4:2014). Pertanto, con quanto segue, si intende suggerire un percorso che ha lo scopo di ottenere risultati confrontabili all’interno dei vari settori produttivi i che permettano analisi e valutazioni affidabili.
La definizione del grado di copertura mediante misura dei parametri che contribuiscono alla definizione degli indici di prestazione energetica è una delle necessarie premesse alla loro affidabilità.
In base a quanto sopra si vuole indicare un grado di copertura mediante misure al fine di ottenere risultati derivanti dalle diagnosi che aumentino l’attendibilità degli indici attualmente in valutazione e permettano di individuarne degli altri, attualmente non definibili con sufficiente approssimazione.
Fonte: ENEA
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