Diagnosi energetiche e certificazione ISO 50001
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Chiarimenti in materia di diagnosi energetiche e certificazione ISO 50001
MISE - Dicembre 2018
1. CERTIFICAZIONE ISO 50001 – Esenzione dalla diagnosi energetica
La grande impresa che adotta un sistema di gestione volontaria ISO 50001, certificato da un Organismo di certificazione regolarmente accreditato, non è tenuta ad eseguire la diagnosi di cui all’articolo 8, comma 1, d.lgs. n. 102/2014 a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico realizzato in conformità ai dettati di cui all'allegato 2 del citato decreto.
In particolare, ai fini dell’esclusione, l’impresa è tenuta ad inviare ad ENEA i seguenti documenti:
- Copia del Certificato ISO 50001 in corso di validità.
- “Matrice di sistema” da redigere in base al format “tipo” proposto, nella quale sia possibile evincere secondo quali criteri e modalità il sistema di gestione dell’energia ISO 50001 implementato è rispondente ai requisiti dell’Allegato 2 d.lgs. n. 102/2014, nonché in quali documenti, procedure e/o registrazioni è posta in evidenza e sia possibile rintracciare tale conformità. In tale matrice si deve indicare anche il confine certificato e dare evidenza, se esistono, degli eventuali siti produttivi gestiti dall’impresa, situati all’esterno del confine certificato.
Il format tipo della Matrice di sistema con indicazione degli elementi minimi richiesti è pubblicato sul sito Enea: http://www.efficienzaenergetica.enea.it.
- File excel riepilogativo/i contenente/i elementi quantitativi degli indicatori EnPI di prestazione energetica delle principali aree di Uso Significativo dell’Energia (Aree USE) individuate dall’organizzazione, seguendo le indicazioni fornite da ENEA nell’ambito delle “Linee Guida per il Monitoraggio nel settore industriale”, ovvero delle guide settoriali pertinenti, pubblicate sul sito di Enea: http://www.efficienzaenergetica.enea.it.
Il numero di file excel riepilogativi da inviare è determinato coerentemente con i criteri di significatività adottati nell’ambito del Sistema di Gestione dell’Energia e garantendo una rappresentanza di almeno il 50% dei consumi dell’Impresa (oppure garantendo un numero minimo corrispondente all’equivalente che si ricaverebbe applicando il criterio di clusterizzazione proposto da ENEA).
2. Ulteriori specificazioni su perimetro della certificazione ISO 50001 e impresa multisito
Nell’eventualità che il confine certificato ISO 50001 comprenda solo una parte dei siti gestiti dall’Impresa, i siti produttivi posti all’esterno di tale confine andranno evidenziati nella matrice di sistema e questi dovranno essere oggetto di specifica diagnosi energetica al pari dei siti delle imprese non certificate, da effettuarsi considerando le linee guida pubblicate sul sito di Enea. Pertanto, oltre ai dati riepilogativi relativi al confine certificato ISO 50001 sopra indicati, il file excel riepilogativo da inviare ad Enea comprenderà anche i dati delle eventuali diagnosi effettuate nei siti posti fuori dal perimetro certificato.
Nel caso di impresa multisito i siti produttivi da sottoporre a diagnosi energetica possono essere individuati secondo le regole della clusterizzazione ed il modulo proposti da Enea considerando l’insieme di tutti i siti gestiti dall’impresa, compresi quelli inseriti nel confine certificato ISO 50001. Rispetto all’insieme dei siti produttivi individuati tramite clusterizzazione, le diagnosi energetiche dovranno essere eseguite solamente per i siti posti al di fuori del perimetro certificato e se tutti i siti individuati ricadessero nel confine certificato non sarà necessario effettuare diagnosi energetiche.
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Art. 8 d.lgs. n. 102/2014 Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia
2. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le diagnosi di cui al comma 1 sono eseguite da soggetti certificati da organismi accreditati ai sensi del regolamento comunitario n. 765 del 2008 o firmatari degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento, in base alle norme UNI CEI 11352, UNI CEI 11339 o alle ulteriori norme di cui all'articolo 12, comma 3, relative agli auditor energetici, con l'esclusione degli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici. Per lo schema volontario EMAS l'organismo preposto e' ISPRA.
2-bis. L'accesso dei partecipanti al mercato che offre i servizi energetici e' basato su criteri trasparenti e non discriminatori.
3. Le imprese a forte consumo di energia che ricadono nel campo di applicazione dell'articolo 39, comma 1 o comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono tenute, ad eseguire le diagnosi di cui al comma 1, con le medesime scadenze, indipendentemente dalla loro dimensione e a dare progressiva attuazione, in tempi ragionevoli, agli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse o in alternativa ad adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001.
4. Laddove l'impresa soggetta a diagnosi sia situata in prossimita' di reti di teleriscaldamento o in prossimita' di impianti cogenerativi ad alto rendimento, la diagnosi contiene anche una valutazione della fattibilita' tecnica, della convenienza economica e del beneficio ambientale, derivante dall'utilizzo del calore cogenerato o dal collegamento alla rete locale di teleriscaldamento.
5. L'ENEA istituisce e gestisce una banca dati delle imprese soggette a diagnosi energetica nel quale sono riportate almeno l'anagrafica del soggetto obbligato e dell'auditor, la data di esecuzione della diagnosi e il rapporto di diagnosi.
6. L'ENEA svolge i controlli che dovranno accertare la conformita' delle diagnosi alle prescrizioni del presente articolo, tramite una selezione annuale di una percentuale statisticamente significativa della popolazione delle imprese soggetta all'obbligo di cui ai commi 1 e 3, almeno pari al 3%. ENEA svolge il controllo sul 100 per cento delle diagnosi svolte da auditor interni all'impresa. L'attivita' di controllo potra' prevedere anche verifiche in situ.
7. In caso di inottemperanza riscontrata nei confronti dei soggetti obbligati, si applica la sanzione amministrativa di cui al comma 1 dell'articolo 16.
8. Entro il 30 giugno di ogni anno ENEA, a partire dall'anno 2016, comunica al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, lo stato di attuazione dell'obbligo di cui ai commi 1 e 3 e pubblica un rapporto di sintesi sulle attivita' diagnostiche complessivamente svolte e sui risultati raggiunti.
9. Entro il 31 dicembre 2014 , e successivamente con cadenza annuale fino al 2020, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, pubblica un bando per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI o l'adozione nelle PMI di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001. I programmi di sostegno presentati dalle Regioni prevedono che gli incentivi siano concessi alle imprese beneficiarie nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato e a seguito della effettiva realizzazione delle misure di efficientamento energetico identificate dalla diagnosi energetica o dell'ottenimento della certificazione ISO 50001.
10. All'attuazione delle attivita' previste al comma 9 si provvede, nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, a valere sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico ambientali, con le modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifica dell'entita' dei proventi disponibili annualmente. 11. All'attuazione delle attivita' previste ai commi 5 e 6 del presente articolo si provvede nel limite massimo di 0,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, a valere sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico ambientali, con le modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifica dell'entita' dei proventi disponibili annualmente.
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Fonte: MISE
Collegati:
ISO 50001:2018 | Gestione dell'energia
UNI CEI EN ISO 50001
Efficienza energetica D.Lgs 102/2014 | Consolidato 2018
Chiarimenti MISE diagnosi energetiche nelle imprese
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