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Rapporto di prova rendimento e fumi generatori di calore UNI 10389-1:2019

ID 9143 | | Visite: 51005 | Documenti impianti riservatiPermalink: https://www.certifico.com/id/9143

Rapporto di Prova UNI 10389 1 2019

Rapporto di prova rendimento e fumi generatori di calore UNI 10389-1:2019

ID 9143 | 21.09.2019

Il presente Documento è estratto dalla UNI 10389-1:2019, norma che indica le modalità per eseguire in opera la misurazione del rendimento di combustione e l’analisi dei prodotti della combustione dei generatori di calore come prescritto dal D.P.R. 74/2013. Inoltre, in allegato, è disponibile il Modello Rapporto di prova di cui all'Allegato A della UNI 10389-:2019 che, nell'Ed. 2019, può essere anche elettronico.

Excursus - Documento completo in allegato

La norma UNI 10389 Misurazioni in campo - Generatori di calore - Parte 1: Apparecchi alimentati a combustibile liquido e/o gassoso, recentemente aggiornata 2019, stabilisce le modalità operative per la misurazione del rendimento di combustione e la misurazione di CO e Indice di fumosità per i generatori di calore per uso civile alimentati a combustibile liquido e/o gassoso secondo quanto previsto dal D.P.R. 74/2013 per l'efficienza energetica.

D.P.R. 74/2013
...
Art. 8. Controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici

1. In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all’articolo 7 su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:

a) il sottosistema di generazione come definito nell’Allegato A del decreto legislativo;
b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell’acqua, dove previsti.

2. Le operazioni di cui al comma 1 sono effettuate secondo i rispettivi rapporti di controllo di efficienza energetica, come individuati all’Allegato A del presente decreto.

3. I controlli di efficienza energetica di cui ai commi 1 e 2 devono essere inoltre realizzati:

a) all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, a cura dell’installatore;
b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l’efficienza energetica.

 4. Il successivo controllo deve essere effettuato entro i termini previsti a far data dalla effettuazione dei controlli di cui al comma 3.

5. Al termine delle operazioni di controllo, l’operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica, come indicato nell’Allegato A del presente decreto.

Una copia del Rapporto è rilasciata al responsabile dell’impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti di cui al comma 5 dell’articolo 7; una copia è trasmessa a cura del manutentore o terzo responsabile all’indirizzo indicato dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, con la cadenza indicata all’Allegato A del presente decreto.

Al fine di garantire il costante aggiornamento del catasto, la trasmissione alle Regioni o Province autonome deve essere eseguita prioritariamente con strumenti informatici. Restano ferme le sanzioni di cui all’articolo 11 in caso di non ottemperanza da parte dell’operatore che effettua il controllo.

6. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare del generatore di calore nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme tecniche UNI in vigore, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell’Allegato B del presente decreto.
...

Modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica

I modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica (Vedi Modello per gruppi termici), sono stati pubblicati con il Decreto ministeriale 10 febbraio 2014.

Il Rapporto di controllo di efficienza energetica dovrà essere gestito insieme al Libretto di impianto di cui all'Allegato I del Decreto ministeriale 10 febbraio 2014.

L'efficienza energetica degli impianti termici civili e industriali, è stata inizialmente normata dalla Legge 10/1991 fino all'attuale D.P.R. 74/2013 che prevede in particolare:

- Intervallo della verifica dell’impianto termico (che possono essere differenti a seconda della regione)
- Limiti di accettabilità in funzione della potenzialità e della data di installazione dell’impianto;
- Responsabilità e sanzioni da applicare in caso di non conformità

L’allegato A al D.P.R. 74/2013 definisce a livello nazionale l’intervallo massimo consentito alle regioni per l’applicazione del controllo dell’efficienza energetica degli impianti di riscaldamento con potenza termica nominale superiore a 10kW. Diverse regioni come ad esempio la Lombardia, il Veneto e il Piemonte impongono frequenze di verifica più ristrette e limiti di potenza più ampi.

L’Allegato B al vigente D.P.R. 74/2013, definisce i limiti di accettabilità prevedendo che il rendimento di combustione, rilevato alla massima potenza termica effettiva della caldaia durante il normale funzionamento non risulti inferiore a tali limiti che sono stati costruiti in base alla potenza, al periodo di installazione, al carburante utilizzato e dal tipo di caldaia.

In attuazione di quanto previsto all'Art. 7 comma 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 74/2013, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2014 il Decreto ministeriale 10 febbraio 2014 che definisce i nuovi modelli per il libretto di impianto per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per il rapporto di efficienza energetica.

Modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica

I modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica, nelle configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche, caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, sono stati emanati con il  Decreto ministeriale 10 febbraio 2014

A partire dal 1° giugno 2014 gli impianti termici devono essere muniti del nuovo libretto e per i controlli di efficienza energetica devono essere utilizzati i nuovi modelli.

Dati nel Rapporto di controllo di efficienza energetica

Rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 1 (gruppi termici) - Allegato II Decreto ministeriale 10 febbraio 2014

Estratto Rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 1:

Rapporto di Prova UNI 10389 1 2019 00

La norma UNI 10389, definisce gli aspetti tecnici e operativi per effettuare:

- la misurazione del rendimento di combustione
- la prova dei fumi (Misurazione di CO e indice di fumosità It)

Nel diagramma seguente (Fig. 1), la sintesi dei controlli secondo il D.P.R. 74/2013 con le modalità operative della UNI 10389:

Rapporto di Prova UNI 10389 1 2019 01

Fig. 1 - Efficienza energetica D.P.R. 74/2013 e UNI 10389-1

(1) Per tutti i controlli vedi Rapporto di efficienza energetica Allegato II Decreto ministeriale 10 febbraio 2014

(2) Il Rapporto di prova nella UNI 10389-1:2019 può essere sia cartaceo che elettronico (2019)

(3) Un qualunque documento che contenga tutti i dati richiesti è valido come rapporto secondo UNI 10389-1.

NB - Rapporto di prova UNI 10389-1
Un qualunque documento che contenga tutti i dati richiesti è valido come rapporto secondo UNI 10389-1.

Il Rapporto di prova di cui all'Allegato A della UNI 10389-:2019, dovrà essere inserito nel Rapporto di efficienza energetica (o i suoi valori nei campi previsti) del Decreto ministeriale 10 febbraio 2014 (Fig. 2).

Rapporto di Prova UNI 10389 12 2019

Fig. 2 - Rapporto di prova UNI 10389-:2019 e Rapporto di efficienza energetica DM 10 febbraio 2014

(*) Il Rapporto di prova nella UNI 10389-1:2019 può essere sia cartaceo che elettronico (Ed. 2019)

_______

Scopo della UNI 10389-1:2019

La UNI 10389-1:2019 indica le modalità per eseguire in opera la misurazione del rendimento di combustione e l’analisi dei prodotti della combustione dei generatori di calore. 

Estratto UNI 10389-1:2019

I risultati delle misure devono essere riportati nel Rapporto di prova. Nell'appendice A della norma è riportato un esempio di modello di rapporto di prova; tale modello prevede di riportare le sole informazioni strettamente necessarie ai fini della misurazione effettuata in campo del rendimento di combustione.

La UNI 10389-1:2019 fornisce le modalità per il calcolo del rendimento di combustione e definisce le procedure per seguire le seguenti misurazioni in campo:

- portata termica del generatore di calore;
- temperature dei prodotti della combustione e dell'aria comburente;
- concentrazioni di ossigeno (02) o anidride carbonica (C02) e di monossido di carbonio (CO);
- indice di fumosità (per i soli generatori alimentati con combustibili liquidi); 

dei generatori di calore per uso civile alimentati a combustibile liquido e/o gassoso. La norma non si applica a misurazioni effettuate con strumentazione fissa.

Operatore

Le misurazioni devono essere effettuate da operatore dotato di specifica competenza tecnica incaricato di effettuare le verifiche di cui alla presente norma.

A. Misurazione in opera del rendimento di combustione 

Campionamento dei prodotti della combustione

Il campionamento dei prodotti della combustione e la misurazione della temperatura degli stessi devono essere eseguiti in corrispondenza di un'apposita presa di campionamento passante nel condotto di evacuazione dei prodotti della combustione o nel canale da fumo fatta salva una diversa, predisposizione della stessa a cura del fabbricante dell'apparecchio. 

La presa di campionamento deve essere dotata di chiusura a tenuta, deve avere diametro non minore di 10 mm, deve essere richiusa in modo stabile e mantenere la tenuta dopo l'effettuazione delle misurazioni.

La presa di campionamento, dove non già presente, deve essere praticata su mandato del responsabile per l'esercizio e la manutenzione.
Se il condotto di evacuazione dei prodotti della combustione è parte integrante del generatore di calore, il foro può essere praticato solo su autorizzazione del fabbricante del generatore, che deve rilasciare le apposite istruzioni in merito.

Strumentazione

Le misurazioni devono essere effettuate con uno strumento portatile multifunzione, utilizzato secondo le modalità di impiego previste dal fabbricante.
Tali strumenti devono essere gestiti, verificati e tarati periodicamente, in conformità alle istruzioni fornite dal fabbricante, in modo da garantire la riferibilità della misura ai campioni del Sistema Nazionale di Taratura (SNT). In assenza di tali istruzioni, lo strumento deve essere verificato e tarato almeno una volta ogni 12 mesi.

Gli strumenti devono soddisfare i requisiti della UNI CEI EN 50379-1 vigente all'epoca della fabbricazione dell'apparecchio.

Condizioni di misura

Ogni misura deve essere eseguita quando il generatore di calore si trova nello stato di regime, alla portata termico per la quale tale misurazione è prevista.

Lo stato di regime si ritiene raggiunto quando si sia stabilizzata la temperatura dei prodotti della combustione.

Lo stato di regime è usualmente raggiunto quando la temperatura dei prodotti della combustione non varia più di ± 2 °C. Per gli apparecchi a gas collegati a canne collettive, lo stato di regime si ritiene raggiunto dopo almeno 10 minuti dall'accensione dell'apparecchio.

Determinazione del rendimento di combustione

Devono essere rilevati almeno i seguenti parametri:

- temperatura dei prodotti della combustione;
- temperatura dell'aria comburente;
- concentrazione di ossigeno o, in alternativa, di anidride carbonica, nei prodotti della combustione;
- concentrazione di ossido di carbonio nei prodotti della combustione;
- indice di fumosità (per i soli generatori alimentati con combustibili liquidi).

B. Misurazione di CO e indice di fumosità It

Il valore rilevato di CO deve essere riportato alla condizione di prodotti della combustione secchi e senz'aria moltiplicando il valore misurato per il valore dell'indice di aria n che si ottiene da uno dei seguenti rapporti:

n = 21 / (21 - O2)
se è stata rilevata la concentrazione di ossigeno nei prodotti della combustione;

n= CO2t / CO2
se è stata rilevata la concentrazione di anidride carbonica nei prodotti della combustione.

I valori convenzionali di CO2t da inserire nella formula sono riportati nel prospetto seguente, in funzione dei diversi combustibili.

CO2t = Concentrazione di anidride carbonica nei prodotti della combustione secchi teorici
CO2 = Concentrazione di anidride carbonica nei prodotti della combustione secchi

Contenuto teorico di CO2t nei prodotti della combustione secchi

Combustibile CO2t
gas naturale 11,7
propano/GPL/butano 13,9
gasolio 15,1
olio combustibile 15,7

Per altri combustibili il valore di CO2t deve essere indicato dal fornitore del combustibile stesso.

Se la concentrazione di CO riportata alla condizione di prodotti della combustione secchi e senz'aria risulta maggiore di 0,1 % (1000 ppm), e non è possibile ricondurla al disotto di questo valore, la prova non deve essere ritenuta valida e il calcolo del rendimento di combustione non può essere ritenuto attendibile.

Il valore di 1 000 ppm è riportato solo ai fini della correttezza della misura del rendimento; valori superiori ai 300 ppm evidenziano una situazione di combustione incompleta, ciò deve essere evidenziato nell'apporto di prova.

Per i generatori di calore alimentati a combustibile liquido se la verifica dell'indice di fumosità It è negativa, e non è possibile migliorare la combustione, la prova non deve essere ritenuta valida e il calcolo del rendimento di combustione non può essere ritenuto attendibile.

Rapporto di prova

Al termine delle operazioni di cui alla presente norma l'operatore deve rilasciare un rapporto (in formato cartaceo e/o elettronico).

In particolare, il rapporto deve almeno contenere:

- i dati identificativi dell'operatore;
- i dati identificativi dell'impianto sottoposto a controllo e del suo responsabile;
- il riferimento alla presente norma;
- i dati identificativi degli apparecchi di misura;
- i risultati delle misurazioni;
- le stampe cartacee o elettroniche prodotte dagli apparecchi di misura;
- le informazioni essenziali affinché il controllo possa essere ripetuto nelle medesime condizioni;
- le eventuali osservazioni;
- la data di esecuzione del controllo;
- la firma leggibile dell'operatore.
...
segue in allegato

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