Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Sentenza CC n. 8637/2016 del 3 maggio 2016

ID 8643 | | Visite: 5968 | Documenti impianti riservatiPermalink: https://www.certifico.com/id/8643

Sentenza CC n. 8637/2016 del 3 maggio 2016

La situazione di assoluta inutilizzabilità dell'immobile, a seguito della scoperta di cavi elettrici privi di alcuna protezione e non a norma, rende legittima la sospensione del pagamento dei canoni di locazione da parte del conduttore.

...

Civile Sent. Sez. 3 Num. 8637 Anno 2016

Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: TRAVAGLINO GIACOMO
Data pubblicazione: 03/05/2016

I FATTI

Il tribunale di Roma dichiaro’ risolto per grave inadempimento del conduttore (OMISSIS) il contratto di locazione da questi stipulato con la (OMISSIS) s.p.a., condannandolo al pagamento dei canoni non corrisposti, rigettandone le domande riconvenzionali e rigettando altresi’, per tardivita’, la domanda della locatrice di riduzione in pristino e di risarcimento danni. La corte di appello di Roma, investita dell’impugnazione proposta dal (OMISSIS), la rigetto’, osservando:
- Che il (OMISSIS) aveva dichiarato, all’atto di immissione in possesso, di conoscere lo stato dell’immobile, concordando con la locatrice di eseguire lavori di adattamento e miglioria a proprie spese, previo consenso scritto;
- Che la locatrice aveva autorizzato il (OMISSIS) a presentare la documentazione relativa alla DIA per l’esecuzione dei lavori di realizzazione di una diversa distribuzione interna dell’immobile;
Che non erano contestati il mancato versamento di cinque mensilita’ tra il maggio e il settembre del 2009, la concatenazione temporale tra il comportamento del conduttore e la scoperta di cavi elettrici rinvenuti a pochi centimetri dalla pavimentazione, e la sospensione dei lavori, disposta il 27 aprile 2009 dal direttore all’uopo nominato;
Che al conduttore non era consentito astenersi dal versamento del canone in presenza di una riduzione o diminuzione del godimento dell’immobile addebitabile al locatore, ma soltanto nell’ipotesi di mancanza tout court della controprestazione – ipotesi non ricorrente nella specie;
- Che le problematiche lamentate dal conduttore erano insorte nel corso di lavori non espressamente autorizzati dalla proprieta’ e frutto di una sua libera scelta, onde l’impredicabilita’ di una causa di legittima sospensione dell’obbligazione di pagamento del canone;
- Che altrettanto impredicabile appariva la nullita’ del contratto di locazione.
Per la cassazione della sentenza della Corte capitolina (OMISSIS) ha proposto ricorso sulla base di 8 motivi di censura. Resiste con controricorso la societa’ locatrice.

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso e’ fondato nei limiti in cui si dira’.
Con il primo motivo, si denuncia violazione dell’articoli 1418, 1346, 1575, 1578, 1571 e 1580 c.c., della L. n. 46 del 1990, del Decreto Ministeriale n. 37 del 2008, della normativa CEI 23-19, 23-46 e 64-85.
Il motivo non puo’ essere accolto, vertendosi, nella specie, non in tema di illiceita’ dell’oggetto o di impossibilita’ (fisica o giuridica) dello stesso, bensi’ di vizio occulto della res locata, accertato in corso di rapporto, onde nessuna fattispecie di nullita’ negoziale sembra, in concreto, predicabile.
Con il secondo motivo, si denuncia insufficienza e contraddittorieta’ della motivazione circa un fatto controverso ex articolo 360 c.p.c., n. 5.
Con il terzo e quarto motivo, si denuncia, sotto diversi profili, violazione di legge ex articolo 1575, 1578 e 1580 c.c., articoli 1453, 1460 con riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 3.
Con il quinto motivo, si denuncia violazione degli articoli 115, 116, 416 e 420 c.p.c., articolo 2697.
Le doglianze, che possono essere congiuntamente esaminate attesane la intrinseca connessione, sono del tutto fondate.
Esse possono cosi’ riassumersi:
1) L’esecuzione dei lavori in epoca successiva alla stipula del contratto doveva ritenersi del tutto irrilevante, attesa la preesistente situazione di pericolosita’ dell’immobile, in cui era stata riscontrata la presenza di una servitu’ di 4 cavi elettrici posti ad una profondita’ inferiore a quella regolamentare di almeno 50 cm., privi di alcuna protezione e preesistente all’esecuzione dei lavori – ed anzi, scoperta grazie ad essi, cosi’ evitandosi possibili e gravi incidenti, e nel contempo rendendone impossibile la prosecuzione;
2) La stessa Corte di appello non disconosceva la correttezza del provvedimento di sospensione dei lavori disposto dal direttore nell’aprile del 2009 (epoca precedente al lamentato inadempimento, iniziato nel mese di maggio);
3) Nessuna prova (oggettivamente impossibile) era stata fornita dalla locatrice in ordine alla conformita’ a norme di legge e regolamentari della descritta situazione elettrica;
4) Tutti i lavori oggetto della DIA (e puntualmente elencati ai ff – 19 e 20 del ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza), consistenti, nella sostanza, nella demolizione e ricostruzione (delle quali lo smantellamento del pavimento era attivita’ implicita e necessaria) delle partizioni interne dell’unita’ immobiliare, risultavano autorizzati dalla locatrice con atto del 6.3.2009, onde la palese erroneita’ della sentenza nella parte in cui detti lavori venivano rappresentati come “non espressamente autorizzati dalla locatrice in quanto estranei a quelli contemplati nel documento 11”;
5) Nel corso dell’esecuzione delle opere, veniva scoperto il problema elettrico, la cui gravita’ era tale da indurre il direttore dei lavori alla loro immediata sospensione, attesa la grave situazione di pericolo che si era accertata, come risultante dal relativo verbale, ove si evidenziava di “grave pericolo con rischio di folgorazione”, che si era creato, precisandosi poi che la ripresa dei lavori stessi sarebbe potuta avvenire solo a seguito di un intervento dell’ACEA volto alla rimozione dei cavidotti, eliminando la situazione di grave pericolo in essere e futuro;
6) La evidente situazione di assoluta inutilizzabilita’ del locale rendeva legittima la sospensione del pagamento dei canoni di locazione, peraltro adottata all’esito di infruttuose missive indirizzate alla proprieta’ affinche’ intervenisse per la risoluzione del problema;
7) Il vizio lamentato non era stato provocato da (ne’ aveva alcuna attinenza con) l’ambito dell’esecuzione dei lavori, ai quali chiaramente preesisteva: altrettanto chiaramente, quel vizio non appariva in alcun modo accertabile e riconoscibile dal conduttore al momento della sottoscrizione del verbale di consegna;
8) La sospensione del pagamento del canone era, pertanto, da ritenersi del tutto legittima, atteso il grave inadempimento del conduttore nella consegna della cosa locata, affetta da un vizio cosi’ grave, per la comprovata impossibilita’ totale dell’uso dell’immobile.
Le ragioni esposte dal ricorrente appaiono pienamente fondate, e vengono integralmente condivise da questa Corte di legittimita’, che ha piu’ volte consonantemente affermato il principio di diritto secondo il quale la sospensione del canone e’ pienamente legittima in tutte le ipotesi (quale quella di specie) di impossibilita’ totale del godimento del bene – onde l’inconferenza e l’erroneita’ del richiamo, contenuto nella sentenza impugnata, al diverso dictum di questa stessa Corte relativo all’impossibilita’ di godimento soltanto parziale del bene locato.
Il sesto, settimo e ottavo motivo risultano assorbiti dall’accoglimento delle censure che precedono, essendo compito del giudice del rinvio, alla luce dei principi suesposti, valutare l’opportunita’ di disporre accertamenti – consentiti in quanto direttamente consequenziali al presente decisum – volti alla determinazione dell’an e del quantum del danno subito dal conduttore, disponendo altresi’ la restituzione delle somme eventualmente (e indebitamente) corrisposte al locatore.
Il ricorso e’ pertanto accolto per quanto di ragione, e il procedimento rinviato alla Corte di appello di Roma che, in diversa composizione, si atterra’ ai principi di diritto sopra esposti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di appello di Roma in altra composizione.

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Civile Sent. Sez. 3 Num. 7699 Anno 2015.pdf
 
342 kB 6

Tags: Impianti Impianti elettrici Abbonati Impianti

Articoli correlati

Più letti Impianti

Ultimi archiviati Impianti

Modulistica istanze autorizzazioni infrastrutture comunicazioni elettroniche   Marzo 2025
Mar 11, 2025 853

Decreto 14 febbraio 2025

Decreto 14 febbraio 2025 ID 23614 | 11.03.2025 Decreto 14 febbraio 2025 Modifiche all'allegato 12-bis al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche). (GU Serie Generale n.58 dell'11.03.2025)________ Decreto Legislativo 1° agosto 2003 n. 259 ALLEGATO 12-BIS… Leggi tutto
Mar 10, 2025 742

DM 30 dicembre 2024 n. 457

DM 30 dicembre 2024 n. 457 ID 23594 | 10.03.2025 / In allegato Meccanismo transitorio di supporto per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 con validità massima al 31… Leggi tutto
Mar 10, 2025 922

Deliberazione ARERA 78/2025/R/EFR

Deliberazione ARERA 78/2025/R/EFR / SSP - Scambio Sul Posto - Stop al meccanismo ID 23593 | 10.03.2025 / In allegato ARERA con la delibera n. 457/2024 del 4 marzo 2025 (di cui al DM 30 dicembre 2024 n. 457 in attuazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 2 del Decreto Legislativo 199/2021), ha… Leggi tutto
Operation   Maintenance EU solar 2025
Feb 24, 2025 473

Operation & Maintenance Best Practice Guidelines / SolarPower Europe - 2025

Operation & Maintenance Best Practice Guidelines / SolarPower Europe - 2025 ID 23153 | 24.02.2025 Operation and Maintenance (O&M) has become a standalone segment within the solar industry, and it is widely acknowledged by all stakeholders that high-quality O&M services mitigate potential risks,… Leggi tutto
Feb 11, 2025 437

Decreto 30 gennaio 2025

Decreto 30 gennaio 2025 ID 23445 | 11.02.2025 Decreto 30 gennaio 2025 Disciplina dell'allocazione anticipata della capacita' di stoccaggio di modulazione di gas naturale per l'anno contrattuale di stoccaggio 2025/2026. (GU n. 34 dell'11.02.2025) ... Collegati[box-note]Decreto Legislativo 23 maggio… Leggi tutto