Decreto Legislativo 23 maggio 2000 n. 164

Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 / Decreto Letta liberalizzazione gas - Consolidato 01.2024
ID 6859 | 09.01.2024
Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164
Attuazione della direttiva n. 98/30...
ID 16564 | 05.05.2022 / Note allegate - Atteso Decreto MITE
La Legge 27 aprile 2022 n. 34 di conversione del Decreto-Legge 1 marzo 2022 n. 17 introduce, con l'Art. 19-ter, una strategia di incremento dell’efficienza energetica delle fonti di illuminazione pubblica. E' previsto l'emanazione di un Decreto del MITE entro 90 giorni dell'entrata in vigore della Legge 27 aprile 2022 n. 34 (entrata in vigore 29 Aprile 2022 - previsione DM 28 Luglio 2022), nel quale sono stabiliti gli standard tecnici e le misure di moderazione dell’utilizzo dei diversi dispositivi di illuminazione pubblica, nel rispetto dei livelli di tutela della sicurezza pubblica.
Art. 19-ter. Disposizioni in materia di incremento dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica
1. Al fine di contenere la spesa per i servizi di illuminazione pubblica degli enti locali e di perseguire una strategia di incremento dell’efficienza energetica basata sulla razionalizzazione e sull’ammodernamento delle fonti di illuminazione pubblica, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti gli standard tecnici e le misure di moderazione dell’utilizzo dei diversi dispositivi di illuminazione pubblica, nel rispetto dei livelli di tutela della sicurezza pubblica e della circolazione negli ambiti stradali, secondo i seguenti criteri:
a) utilizzo di appositi sensori di movimento dotati di temporizzatore variabile che garantiscano, durante le ore notturne, l’affievolimento dell’intensità luminosa e il ripristino della piena luminosità al rilevamento di pedoni o veicoli;
b) individuazione delle modalità di ammodernamento o sostituzione degli impianti o dispositivi di illuminazione esistenti, al fine di garantire che gli impianti o dispositivi siano economicamente e tecnologicamente sostenibili ai fini del perseguimento di una maggiore efficienza energetica;
c) individuazione della rete viaria ovvero delle aree, urbane o extraurbane, idonee e non idonee all’applicazione e all’utilizzo delle tecnologie dinamiche e adattive di cui alla lettera a).
2. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ID 6859 | 09.01.2024
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