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Denuncia / Querela / Esposto / Referto: Differenze e Modulistica

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Denuncia  Querela  Esposto  Referto   Differenze e Modulistica

Denuncia / Querela / Esposto / Referto: Differenze e Modulistica

1. Denuncia

La denuncia da parte dei privati è l'atto con il quale ogni persona porta a conoscenza dell'autorità - pubblico ministero o ufficiale di polizia giudiziaria (e non anche un agente) - un reato perseguibile d'ufficio del quale ha notizia.
Nella generalità dei casi la denuncia è facoltativa ed è obbligatoria nei casi espressamente previsti dalla legge.
La denuncia può essere presentata in forma orale o scritta. Nel primo caso l'ufficiale di polizia giudiziaria - o il pubblico ministero - redige verbale, mentre nel secondo l'atto dovrà essere sottoscritto dal denunciante o da un suo procuratore legale. Per la denuncia da parte dei privati non è previsto un contenuto formale tipico e il denunciante può limitarsi alla semplice esposizione del fatto.
Quando la denuncia è facoltativa non è previsto alcun termine per la sua presentazione, mentre nei casi di denuncia obbligatoria apposite disposizioni stabiliscono il termine entro il quale essa deve essere fatta.
La persona che presenta una denuncia ha diritto di ottenere attestazione della ricezione.

La denuncia è obbligatoria, e la sua omissione comporta l'applicazione di sanzioni penali, nei seguenti casi:

- per il cittadino italiano che abbia avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato per il quale la legge prevede la pena dell'ergastolo (art. 364 c.p.);
- per chiunque abbia ricevuto in buona fede monete contraffatte o alterate e si accorga poi della loro contraffazione (art. 694 c.p. ora sanzionato in via amministrativa);
- per chiunque abbia ricevuto denaro o acquistato o comunque ricevuto cose provenienti da delitto senza conoscerne o sospettarne la provenienza (art. 709 c.p.);
- per chi abbia notizia che nel luogo da lui abitato si trovano materie esplodenti (art. 679 c.p.) o rinvenga esplosivi di qualunque natura o venga a conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi (art. 20 comma 6 Legge 18 aprile 1975, n. 110);
- per chi abbia subito il furto o sia incorso nello smarrimento di armi, parti di esse o esplosivi di qualunque natura (art. 20 comma 3 Legge 18 aprile 1975, n. 110). Si aggiunga infine che chiunque rinvenga un'arma o parte di essa è tenuto ad effettuarne immediatamente il deposito presso l'Autorità locale di Pubblica Sicurezza o, in mancanza, al più vicino comando dei Carabinieri (art. 20 comma 5 Legge 18 aprile 1975, n. 110);
- per i rappresentanti di enti sportivi (affiliati o riconosciuti dal CONI e dall'UNIRE) che nell'esercizio o a causa delle loro funzioni hanno avuto notizia di frodi in competizioni sportive (per maggiori dettagli artt. 1 e 3 Legge 13 dicembre 1989, n. 401).

In particolare, poi, la denuncia è obbligatoria per chiunque, essendone a conoscenza, omette o ritarda di riferire fatti e circostanze concernenti un sequestro (anche solo tentato) di persona a scopo di estorsione (art. 630 c. p.) (tra i fatti e le circostanze rientrano, ad esempio, la notizia del sequestro, le informazioni sulla richiesta e il pagamento del "riscatto", le circostanze utili per la individuazione e la cattura dei colpevoli ovvero la liberazione del sequestrato) (art. 3 D.L. 15/1/1991, n. 8 conv. con modif. nella L. 15/3/1991, n. 82). Non è punibile però chi ha omesso o ritardato di riferire "in favore del prossimo congiunto" (art. 3 comma 2 D.L. cit.).

2. Querela

La querela è la dichiarazione con la quale - personalmente o a mezzo di procuratore speciale - la persona offesa dal reato o il suo legale rappresentante chiede espressamente che si proceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato (ossia fa richiesta di punizione) per il quale non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta o istanza. La querela configura una condizione di procedibilità, ma contestualmente contiene l'informazione sul fatto-reato.
La querela va fatta, oralmente o per iscritto, al pubblico ministero, a un ufficiale di polizia giudiziaria o, all'estero, a un agente consolare, e presentata personalmente o a mezzo di procuratore speciale, ma, con sottoscrizione autentica, può essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato.
L'Autorità che riceve la querela deve provvedere all'attestazione della data e del luogo della presentazione, alla identificazione della persona che propone la querela ed alla trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero (art. 347 c.p.p.).

Non sono dettate regole particolari in ordine al contenuto dell'atto di querela. E' sufficiente, ma anche essenziale, che oltre ad essere indicato il fatto-reato (con ulteriori eventuali notizie circa il suo autore e le fonti di prova) risulti dalla querela la manifestazione non equivoca del querelante affinché si proceda in ordine al fatto-reato medesimo e se ne punisca il colpevole.
Anche chi presenta la querela ha diritto di ottenerne l'attestazione di ricezione (art. 107 att.).
Eccezionalmente, in caso di flagranza di delitto che impone o consente l'arresto (artt. 380 comma 3 e 381 comma 3), la querela può essere proposta (anche con dichiarazione orale) ad un agente - anziché ad un ufficiale di polizia giudiziaria - presente nel luogo. Nel verbale di arresto va dato atto della dichiarazione di querela. 

Il diritto di querela deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato. Il termine è di sei mesi quando si tratta di delitti contro la libertà sessuale (violenza sessuale non di gruppo poiché, per questa, si procede d'ufficio - o atti sessuali con minorenne: artt. 609-bis, ter, quater del c.p., art. 609 septies comma 2 c.p.). 

Si può rinunciare al diritto di proporre querela.
La rinuncia può essere espressa (atto redatto in forma scritta) o tacita (compimento di fatti incompatibili con la volontà di querelarsi) ed implica la perdita del diritto di proporre querela (art. 339).
La rinuncia al diritto di proporre querela è un atto preventivo in quanto presuppone che la querela non sia stata presentata. Se la querela è stata presentata può però provvedersi alla sua revoca. La revoca della querela prende il nome di remissione.

La remissione è, dunque, l'atto con cui la persona offesa o chi la rappresenta propone la revoca della querela.
Per essere efficace (e produrre l'estinzione del reato - art. 152 c.p.), la remissione deve però essere accettata. Anche per questo motivo la remissione si differenzia dalla denuncia che invece è un atto unilaterale. Poiché la persona querelata ha interesse, se innocente, a dimostrare attraverso il processo, la sua completa estraneità al fatto-reato che le è stato addebitato, la remissione non produce effetto se il querelato l'ha espressamente o tacitamente ricusata (art. 155 c.p.).

Note giurisprudenziali

Cassazione penale Sezione V sentenza del 15/02/2016 n. 15166

Ai fini della validità della querela, è necessario che la manifestazione della volontà di perseguire l'autore del reato emerga chiaramente dal suo contenuto, anche senza la necessità di utilizzare formule sacramentali, non potendo ritenersi sufficiente l'intestazione dell'atto come "querela" da parte degli agenti verbalizzanti.

Cassazione penale Sezione V sentenza del 16/10/2015 n. 23030

Non è ammissibile la revoca della remissione di querela, dato che si tratta di atto giuridico unilaterale che si perfeziona con la sua manifestazione e non necessita di accettazione da parte del querelato.  Cassazione penale Sezione V sentenza del 18/09/2015 n. 41037

E' valida la querela sottoscritta dalla persona offesa e, in calce, dal difensore che l'ha depositata in Procura, considerato che in forza di quanto dispone l'art. 337, comma 1, c.p.p. la querela presentata da un incaricato deve essere munita dell'autenticazione della sottoscrizione da soggetto a ciò legittimato e, quindi, ai sensi dell'art. 39 disp. att. c.p.p., anche dal difensore, nominato formalmente o tacitamente, fermo restando che ai fini della validità dell'atto di querela non è necessario che la sottoscrizione del querelante sia contestualmente autenticata dal difensore.

Istanza di procedimento

L'istanza di procedimento è la domanda, presentata al P.M. o alla P.G. o anche ad un agente consolare all'estero, con la quale la persona offesa di taluni delitti comuni (cioè non politici: art. 8 c. 3 c.p.) commessi all'estero dal cittadino o dallo straniero (e che se fossero stati commessi nel territorio dello Stato sarebbero perseguiti d'ufficio: artt. 9 co. 2 e 10 co. 1 c.p.) chiede che si proceda nei confronti dell'autore del fatto.
L'istanza è irrevocabile e rappresenta una condizione di procedibilità: in sua assenza infatti per quel reato non potrebbe celebrarsi alcun processo.
L'istanza può essere presentata entro 3 mesi dalla ricezione della notizia del fatto-reato ed entro tre anni dalla presenza del colpevole sul territorio dello Stato.

3. Esposto

L'esposto è l'atto col quale si richiede l'intervento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza per mediare dissidi privati tra le parti in contesa. 
Alla composizione bonaria della lite, l'Autorità di P.S. provvede a mezzo degli Ufficiali di P.S. (appartenenti al ruolo dei dirigenti e dei commissari della Polizia di Stato ed Ufficiali dei Carabinieri), i quali redigono verbale che può essere prodotto in giudizio con valore di scrittura privata riconosciuta.
Qualora dai fatti si configuri un reato, l'Ufficiale di P.S., se il fatto è perseguibile d'ufficio, deve informare l'Autorità giudiziaria, mentre se trattasi di delitti perseguibili a querela può, a richiesta, esperire un preventivo componimento della vertenza, senza che ciò pregiudichi il successivo esercizio del diritto di querela

4. Referto

E’ normato  dall’art. 334  C.P.P. e dall’art. 365 del Codice Penale, e si sostanzia per essere una denuncia da parte dell’esercente una professione sanitaria nell’esecuzione di prestazioni di assistenza od opera con cui lo stesso porti a conoscenza l’A.G. del verificarsi un evento che si configuri come un reato perseguibile d’ufficio. L’obbligo di trasmissione del referto, che deve avvenire entro 48 ore, presuppone un nesso tra la consapevolezza di trovarsi in presenza di un delitto perseguibile d’ufficio e l’intervento medico, bastando il solo sospetto e anche se  l’Autorità giudiziaria ne fosse già al corrente, perchè rimane pur sempre, in capo ad ogni sanitario intervenuto, questo obbligo di trasmissione all’ A.G.. Il referto deve contenere gli elementi essenziali “del fatto”, e l’identità della persona assistita,  includendo la descrizione del quadro sintomatologico nonché la formulazione della diagnosi e l’enunciazione della prognosi. L’omissione di referto è un reato punito solo con una multa di circa 500 €. Occorre precisare che  il referto non è obbligatorio quando l’atto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale; tale esclusione è prevista al fine di garantire la tutela della salute (art. 32 Costituzione) rispetto all’interesse al perseguimento dei reati, altrimenti un individuo potrebbe sentirsi costretto a non ricorrere alle cure dei sanitari.

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