Certificazione Imprese F-GAS
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Certificazione Imprese F-GAS
Con il Decreto F-GAS DPR 146/2018 per la la certificazione delle imprese occorre la predisposizione da parte dell’impresa di procedure/istruzioni e non più il Piano di qualità precedentemente previsto dal DPR 43/2012 abrogato. Note a seguire.
Nel nuovo DPR 146/2018 "Decreto F-GAS", non è previsto più l’obbligo della predisposizione da parte delle imprese di un Piano della Qualità n accordo con la norma UNI 10005 (Vedi DPR 43/2012 Allegato B (il Piano della Qualità in effetti non era previsto dal Regolamento (UE) n. 517/2014), con il DPR 146/2018 solo previste per le Imprese Istruzioni e Procedure secondo schema di Valutazione dell’Organismo di Certificazione Accreditato.
Note / Quadro sinottico
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ALLEGATO B (di cui all’articolo 6, comma 1)
REQUISITI DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE DELLE IMPRESE
1. CERTIFICATI DI ACCREDITAMENTO
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2. SCHEMA DI CERTIFICAZIONE E TARIFFARIO
2.1. Gli organismi accreditati di cui al punto 1 devono definire uno schema per la certificazione delle imprese che preveda la predisposizione da parte dell’impresa di un Piano della Qualità(1) atto a dimostrare il rispetto dei seguenti requisiti specificatamente previsti dai pertinenti regolamenti di esecuzione della Commissione europea:
a) l’impresa impiega personale certificato ai sensi dell’articolo 9, comma 1, per le attività che richiedono una certificazione, in numero sufficiente da coprire il volume di attività previsto;
b) l’impresa è in grado di dimostrare che il personale impiegato nelle attività per cui è richiesta la certificazione ha a disposizione gli strumenti e le procedure necessari per svolgerle.
Le imprese in possesso di certificato sono tenute a comunicare all’organismo di certificazione che ha rilasciato il certificato ogni variazione del numero del personale certificato, del volume di attività e di ogni altra variazione che implichi il mutamento delle condizioni per il mantenimento della certificazione dell’impresa.
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(1) Per Piano della Qualità, come definito dalla norma UNI/ISO 10005, si intende un documento che precisa le particolari modalità operative, le risorse e le sequenze delle attività relative alla qualità di un determinato prodotto, progetto o contratto.
ALLEGATO B (di cui all’articolo 8, comma 1)
REQUISITI DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE DELLE IMPRESE
1. ACCREDITAMENTO
1.1. L’organismo di certificazione delle imprese di cui all’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067, deve essere in possesso di un accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 (Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi - ultima edizione applicabile), rilasciato dall’organismo nazionale di accreditamento per la certificazione, in base alle disposizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067, dei seguenti servizi: installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra.
1.2. L’organismo di certificazione delle imprese di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 304/2008, deve essere in possesso di un accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 (Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi - ultima edizione applicabile), rilasciato dall’organismo nazionale di accreditamento per la certificazione, in base alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 304/2008, dei seguenti servizi: installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o smantellamento di apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati ad effetto serra.
2. SCHEMA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' E TARIFFARIO
2.1. Gli organismi accreditati di cui al punto 1 devono definire uno schema di valutazione della conformità per la certificazione delle imprese che preveda la predisposizione da parte dell’impresa di procedure/istruzioni atte a dimostrare il rispetto dei seguenti requisiti specificatamente previsti dai pertinenti regolamenti di esecuzione della Commissione europea:
a) l’impresa impiega personale certificato ai sensi dell’articolo 8, comma 1, per le attività che richiedono una certificazione, in numero sufficiente da coprire il volume di attività previsto (1) ;
b) l’impresa è in grado di dimostrare che il personale impiegato nelle attività per cui è richiesta la certificazione ha a disposizione gli strumenti e le procedure necessari per svolgerle.
Le imprese in possesso di certificato sono tenute a comunicare all’organismo di certificazione che ha rilasciato il certificato ogni variazione del numero del personale certificato, del volume di attività e di ogni altra variazione che implichi il mutamento delle condizioni per il mantenimento della certificazione dell’impresa.
2.2. Gli organismi accreditati di cui al punto 1 devono definire il tariffario che intendono applicare per il rilascio delle pertinenti certificazioni contenente le informazioni sui costi relativi a: presentazione della domanda di certificazione; esame della documentazione; verifiche ispettive (valutazione iniziale/supplementare/straordinaria, estensione, sorveglianza, rinnovo); rilascio della certificazione; spese extra (vitto, alloggio, spese auto). Il tariffario viene presentato al Ministero dell’ambiente ai sensi dell’articolo 5, comma 1.
(1) Per volume di attività previsto si intende il fatturato specifico che non comprende quello generato dall’eventuale acquisto, vendita e utilizzo di apparecchiature e materiali. Ogni € 200.000 di fatturato specifico ci si deve aspettare che l’impresa abbia una persona certificata.
Collegati
D.P.R. 16 novembre 2018 n. 146
D.P.R 27 gennaio 2012 n. 43
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067
UNI ISO 10005:2019 Linee guida per i piani della qualità
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