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Decreto 25 agosto 2022 n. 164

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Decreto 25 agosto 2022 n  164

Decreto MITE 25 agosto 2022 n. 164 / Regolamento elenco soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica

ID 17976 | 02.11.2022

Regolamento recante criteri, modalita' e requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai sensi dell'articolo 1, comma 81, della legge 4 agosto 2017, n. 124.

(GU n. 256 del 02.11.2022)

Entrata in vigore del provvedimento: 17/11/2022

...

Art. 1. Definizioni

l. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti
definizioni:
a) codice di rete: codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete, predisposto da Terna S.p.a. ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004;
b) codice di rete tipo trasporto dell’energia elettrica: codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell’energia elettrica, approvato con deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico 4 giugno 2015, 268/2015/R/ EEL;
c) dispacciamento: servizio di cui alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 9 giugno 2006, n. 111/06, pubblicata nel supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 153 del 4 luglio 2006;
d) distribuzione: servizio di distribuzione esercitato in concessione dagli aventi diritto ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per il trasporto e la trasformazione dell’energia elettrica sulle reti di distribuzione;
e) impresa esercente il servizio di tutela: il soggetto che eroga il servizio di fornitura di energia elettrica ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;
f) Gestore del SII: Acquirente Unico S.p.a., quale
soggetto titolare e gestore del Sistema informativo integrato di cui alla lettera l);
g) impresa di vendita: l’impresa controparte commerciale del cliente finale nell’ambito del contratto di fornitura di energia elettrica;
h) impresa distributrice: l’impresa esercente l’attività di distribuzione in concessione ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 79 del 1999;
i) Ministero: il Ministero della transizione ecologica;
l) SII: il Sistema informativo integrato, istituito ai sensi dell’articolo 1 -bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129;
m) Terna: Terna S.p.a. che opera, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, come gestore del sistema di trasmissione ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 79 del 1999;
n) utente del dispacciamento: soggetto che ha concluso con Terna un contratto per il servizio di dispacciamento dell’energia elettrica;
o) utente del trasporto: soggetto che ha sottoscritto con l’impresa distributrice un contratto di trasporto dell’energia elettrica.

Art. 2. Oggetto e ambito di applicazione

1. È istituito presso il Ministero della transizione ecologica l’Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali (di seguito «Elenco venditori»).
2. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 1, commi 80, 81, 81 -bis e 82, della legge 4 agosto 2017, n. 124:
a) fissa le condizioni, i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l’iscrizione, la permanenza e l’esclusione dei soggetti iscritti nell’Elenco venditori;
b) disciplina il procedimento per l’esclusione degli iscritti dal medesimo Elenco venditori.
3. L’iscrizione e la permanenza nell’Elenco venditori costituiscono titolo abilitativo per lo svolgimento delle attività di vendita nel mercato al dettaglio dell’energia elettrica per le imprese che siano dirette controparti commerciali dei clienti finali nell’ambito dei contratti di fornitura di energia elettrica.
4. Sono escluse dall’applicazione delle disposizioni del presente regolamento le imprese che operano nel mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica esclusivamente in qualità di esercenti il servizio di maggior tutela ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, anche mediante apposita società di vendita ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto-legge.

Art. 3. Requisiti di natura tecnica

1. Le imprese di vendita sono costituite in una delle seguenti forme:
a) società per azioni;
b) società in accomandita per azioni;
c) società a responsabilità limitata;
d) società consortili costituite nelle forme di cui alle lettere a) , b) e c);
e) aziende speciali di cui all’articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
f) società cooperative;
g) società costituite all’estero ai sensi degli articoli 2508 e 2509 del codice civile.
2. Per le imprese di vendita, l’attività di vendita di energia elettrica deve risultare dall’oggetto sociale indicato nell’atto costitutivo o dall’oggetto indicato nello statuto depositato presso il registro delle imprese.

Art. 4. Requisiti di onorabilità [....]

Art. 5. Requisiti e indicatori di natura finanziaria [....]

Art. 6. Iscrizione nell’Elenco venditori [....]

Art. 7. Permanenza nell’Elenco venditori [....]

Art. 8. Esclusione o cancellazione dall’Elenco venditori [....]

Art. 9. Controlli e tutela dei clienti [....]

Art. 10. Disposizioni transitorie [....]

Art. 11. Disposizioni finali [....]

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con decreto direttoriale del Ministero, previo parere del GPDP, sono stabiliti:
a) i modelli per la presentazione della domanda di iscrizione e dei documenti richiesti, nonché le modalità tecniche di gestione e pubblicazione dell’Elenco venditori;
b) le modalità delle segnalazioni previste dall’articolo 8, comma 3;
c) i criteri tecnici e le modalità per lo svolgimento dei controlli previsti dall’articolo 9.
2. Con il decreto di cui al comma 1, previo parere del GPDP, sono altresì individuati le informazioni e i dati forniti dalle imprese di vendita che sono resi pubblici nell’Elenco venditori. È, inoltre, data pubblicità nell’Elenco venditori:
a) della certificazione annuale del bilancio di esercizio presentata dall’impresa, sia che a tale certificazione sia obbligata dalla legge, sia che l’abbia predisposta volontariamente;
b) dei provvedimenti di esclusione di cui all’articolo 8;
c) degli impegni assunti dalle imprese di vendita e approvati dall’ARERA ai sensi dell’articolo 45, comma 3, del decreto legislativo n. 93 del 2011.
3. Con provvedimento dell’ARERA, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono individuate le specifiche procedure finalizzate a garantire le comunicazioni di cui agli articoli 5, commi 3 e 4, e 7, comma 3.
4. Con provvedimento dell’ARERA, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, sono definite le procedure finalizzate ad assicurare il flusso delle informazioni da parte del Gestore del SII ai fini dell’iscrizione provvisoria nell’Elenco venditori ai sensi dell’articolo 10, comma 1.

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