Dichiarazione MITE: Stato Preallarme approvvigionamento gas naturale
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Dichiarazione MITE: Stato di Preallarme approvvigionamento gas naturale / 27 Febbraio 2022
ID 15902 | 27.02.2022 / Download comunicato MITE
Roma, 27 febbraio 2022 - Il Ministero della Transizione Ecologica, Autorità Competente per la sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale,
- considerato l'attuale stato di guerra presente tra la Federazione Russa e l'Ucraina e che tale situazione insiste sul territorio attraverso cui passa gran parte delle forniture di gas naturale che approvvigionano il sistema italiano,
- considerando che il livello di pericolosità della minaccia alle forniture è sensibilmente maggiore rispetto a quanto previsto nelle analisi di rischio svolte in passato in ottemperanza del Regolamento UE 2017/1938, da cui derivano gli attuali piani di azione preventiva e di emergenza,
- ritenuto opportuno predisporre eccezionali misure preventive volte a incentivare un riempimento dello stoccaggio anticipato rispetto alle procedure adottate in condizioni normali, come discusso anche in sede europea durante l’ultima riunione del GCG del 23 febbraio u.s.,
- ritenuto opportuno sensibilizzare, gli utenti del sistema gas nazionale della situazione di incertezza legata al conflitto citato anche in relazione all'attuazione dell'Atto di indirizzo del Ministro della Transizione Ecologica del 24 febbraio 2022, benché la situazione delle forniture sia al momento adeguata a coprire la domanda interna,
- ai sensi dell'articolo 11, lettera a), del Regolamento UE 2017/1938 e del punto 2.1 del Piano di Emergenza del sistema italiano gas naturale (Allegato 2 al Decreto Ministeriale del 18 dicembre 2019 e s.s.m.m. e i.i.), sentito il Comitato Tecnico di Emergenza e Monitoraggio del sistema gas nazionale, dichiara lo stato di preallarme.
Questo consente alle autorità preposte di svolgere un monitoraggio costante della situazione energetica nazionale.
...
Articolo 11 Dichiarazione di uno stato di crisi
1. Si riconoscono i tre seguenti livelli di crisi:
a) livello di preallarme («preallarme»): qualora ci siano informazioni concrete, serie e affidabili che possa verificarsi un evento che rischi di deteriorare gravemente la situazione dell'approvvigionamento di gas innescando il livello di allarme o di emergenza; il livello di preallarme può essere attivato da un meccanismo di preallarme;
b) livello di allarme («allarme»): qualora un'interruzione dell'approvvigionamento di gas o una domanda di gas eccezionalmente elevata deteriori gravemente la situazione dell'approvvigionamento di gas, ma il mercato è ancora in grado di farvi fronte senza dover ricorrere a misure non di mercato;
c) livello di emergenza («emergenza»): qualora ci sia una domanda di gas eccezionalmente elevata, o grave interruzione o altro serio deterioramento dell'approvvigionamento di gas e tutte le misure di mercato sono state attuate ma l'approvvigionamento di gas è insufficiente a soddisfare la domanda rimanente; occorre quindi varare misure non di mercato, soprattutto per garantire gli approvvigionamenti di gas ai clienti protetti ai sensi dell'articolo 6.
Allegato 2 Piano di azione Preventiva per il Sistema italiano del gas naturale
2.1. Livello di preallarme (early warning)
Il livello di preallarme sussiste quando esistono informazioni concrete, serie ed affidabili secondo le quali può verificarsi un evento che potrebbe deteriorare significativamente la situazione dell’approvvigionamento e che potrebbe far scattare il livello di allarme o il livello di emergenza. Il meccanismo di attivazione consiste nel verificarsi di una tra le seguenti condizioni:
(i) il verificarsi di eventi che determinano una riduzione significativa delle importazioni, in assenza di informazioni concrete, serie e affidabili sul ritorno in tempi brevi ad una situazione di normalità,
(ii) la previsione di una domanda totale giornaliera di gas eccezionalmente elevata osservata statisticamente una volta ogni vent’anni in Italia, o di eventi climatici sfavorevoli di eccezionale ampiezza geografica in grado di deteriorare significativamente la situazione degli approvvigionamenti dall’estero,
(iii) il verificarsi contemporaneo dei seguenti eventi:
a) raggiungimento consuntivato di un volume giornaliero erogato da stoccaggio superiore al 97% della Capacità di Erogazione giornaliera conferita e disponibile agli Utenti;
b) riduzione parziale di una fonte di importazione e/o una previsione di condizioni climatiche tali da prevedere la necessità di massimizzazione della prestazione contrattuale dal Sistema stoccaggio e contestuale utilizzo intensivo delle fonti di importazione.
La dichiarazione del livello di preallarme è effettuata dall’Autorità Competente, sentito il Comitato, su segnalazione dell’Impresa maggiore di trasporto, la quale:
- comunica agli Utenti l’avvenuta attivazione del livello di preallarme, anche attraverso una specifica pubblicazione sul proprio sito internet;
- comunica regolarmente l’aggiornamento della situazione all’Autorità Competente e al Comitato, per il suo monitoraggio e per l’eventuale valutazione circa il possibile passaggio al livello di allarme o la cessazione dello stato di preallarme.
La cessazione dello stato di preallarme è dichiarata dall’Autorità Competente, di norma non prima di 48 ore dal venire meno delle condizioni che ne hanno determinato l’attivazione, ove si riscontrino previsioni favorevoli nei successivi 2 giorni sull’evoluzione del sistema del gas elaborate dall’Impresa maggiore di trasporto. L’Impresa maggiore di trasporto provvede ad informare gli Utenti della cessazione del livello di preallarme, anche attraverso una specifica pubblicazione sul proprio sito internet.
Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n. 14
Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010. (GU n.44 del 22.02.2021)
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Comunicato in allegato
Collegati
Decreto ministeriale 18 dicembre 2019
Decreto Ministeriale 18 ottobre 2017
Decreto Legislativo 1° giugno 2011 n. 93
Piani relativi al Regolamento UE 2017/1938
Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n. 14
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