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Parere CIG modifiche a generatori di calore già immessi sul mercato

ID 13308 | | Visite: 3329 | News ImpiantiPermalink: https://www.certifico.com/id/13308

Parere CIG 26 03 2021

Parere CIG sulle modifiche apportate a generatori di calore dopo la loro immissione sul mercato

CIG, 26.03.2021

Con la presente si informa che sono pervenute a CIG diverse richieste di chiarimenti riguardanti le trasformazioni sul campo di caldaie a condensazione equipaggiate con recuperatore di calore. In pratica, le caldaie, immesse sul mercato come caldaie a condensazione, vengono trasformate da “condensazione” a "standard con camera stagna e tiraggio forzato", contestualmente alla installazione (o poco dopo), mediante la disconnessione del recuperatore di calore.

La questione è stata esaminata dalle competenti Commissioni Tecniche CIG “Riscaldamento” e “Post Contatore”, che hanno condiviso un parere, approvato dalla CTC CIG.

[...]

PREMESSO CHE:

a) Qualsiasi modifica non prevista dal fabbricante fa decadere la validità della marcatura CE.

Il soggetto (ad esempio: installatore, manutentore, rivenditore, utente finale) che apporta una modifica non prevista dal fabbricante (anche al prodotto già installato), è ritenuto esso stesso il nuovo fabbricante ed è sottoposto, pertanto, a tutti gli obblighi previsti dalla legge per tale figura. Di conseguenza, egli dovrà garantire che il prodotto modificato sia conforme a tutte le Direttive di prodotto applicabili e che sia stata eseguita l’appropriata procedura di valutazione della conformità (rif. punto 3.1 Blue Guide 2016).

b) Le norme tecniche di sicurezza UNI-CIG vigenti contemplano diverse soluzioni per l’evacuazione dei prodotti della combustione che garantiscono, in ogni situazione, una installazione sicura ed efficiente, senza mai entrare in contrasto con la Legislazione Tecnica vigente in materia di apparecchi a gas, tanto che in nessun punto esse prevedono modifiche all’apparecchio per adeguarlo all’impianto esistente (se non esplicitamente ammesse dal fabbricante); di conseguenza è l’impianto a dover essere adeguato all’apparecchio, ove ritenuto necessario per incompatibilità dell’apparecchio da installare con la situazione impiantistica preesistente.

SI RITIENE CHE:

1) La trasformazione (o modifica) di una caldaia a gas deve essere prevista dal fabbricante nell’ambito della certificazione di prodotto e deve essere riportata nel libretto di istruzioni. Il soggetto che intende modificare o trasformare una caldaia a gas installata (o da installare), in modo non previsto dal fabbricante dell’apparecchio nel libretto di istruzioni, deve sottoporre, prima della messa in servizio dell’apparecchio, la modifica ad un Organismo Notificato al fine del rilascio della marcatura CE. Tale modifica deve essere riportata sia nel fascicolo tecnico di prodotto che nella documentazione tecnica di accompagnamento della caldaia.

2) La doppia configurazione (corrispondente alla “double configuration” definita alla FAQ n.7 delle Linee Guida della Commissione Europea all’applicazione del Reg. n. 813/2013: è ammessa, pertanto, solo se esplicitamente prevista dal fabbricante. Il fabbricante, inoltre, può dichiararla solo se entrambe le configurazioni soddisfano i requisiti previsti dal Reg. n. 813/2013 (ad esempio, per una caldaia a gas di potenza termica nominale non maggiore di 70 kW, entrambe le configurazioni devono avere un rendimento stagionale ηs non minore di 86%, che deve essere riportato, per entrambe le configurazioni, nella documentazione tecnica di prodotto, come previsto nella tab.1, allegato II del Regolamento 813/2013).

3) Un eventuale carattere temporaneo della trasformazione (o modifica) succitata non è contemplato e, conseguentemente, non è consentita alcuna deroga “temporanea” ai requisiti previsti dalle direttive di prodotto applicabili.

4) Qualunque altra modifica, diversa da quanto esplicitato al punto 1, non è ammessa.

5) Dopo aver installato il prodotto modificato come da istruzioni del fabbricante, è necessario eseguire le prove di funzionalità e sicurezza, così come previsto dalla legislazione tecnica, dalla normazione tecnica e dagli atti regolamentari vigenti, tra cui l’igienicità della combustione e l’efficienza energetica dell’apparecchio, così come previsto dalla norma UNI 10389-1. I risultati delle suddette prove devono essere riportati sul libretto dell’impianto termico.

6) Ciascun operatore che venga a conoscenza delle situazioni succitate, coerentemente con il proprio ruolo, è tenuto a mettere in atto le azioni previste dalla vigente legislazione.

...

Fonte: CIG

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CIG, 26.03.2021
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