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Il presente provvedimento approva il "TISG" Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del Gas Naturale (settlement).
La nuova disciplina, superando le criticità di quella in vigore, prevede una procedura trasparente per la determinazione delle partite fisiche del gas prelevato da ciascun utente del bilanciamento su base giornaliera, finalizzata anche all’applicazione dei corrispettivi di trasporto e bilanciamento.
La procedura si articola in dodici sessioni di bilanciamento, una per ciascun mese dell’anno, e in sessioni di aggiustamento annuali, relative ai conguagli di competenza dell’anno che si tengono negli anni successivi. In particolare le sessioni di aggiustamento saranno articolate in una sessione di conguaglio riferita all’anno civile precedente e in una sessione di rettifica che abbraccerà un arco temporale di cinque anni, superando le disposizioni vigenti in materia di rettifiche tardive. Il prezzo di regolazione di tali partite sarà il prezzo di bilanciamento.
Importanti novità riguardano le modalità di trattamento dei punti di riconsegna, per i quali si prevede, laddove disponibili, l’utilizzo di misure giornaliere e mensili.
I punti di riconsegna per i quali le misure sono raccolte con periodicità diversa saranno invece soggetti a profilazione convenzionale (load profiling), secondo nuovi criteri che prevedono modalità univoche di determinazione del prelievo annuo a cui applicare profili di prelievo standard semplificati e codificati in modo tale da consentire l’introduzione di un fattore di modulazione climatica che sarà definito con successivo provvedimento.
Maggiore ordine e trasparenza anche nella definizione dei rapporti che consentono la corretta attribuzione dei prelievi a ciascun utente del bilanciamento, con l’adozione di interventi propedeutici agli annunciati sviluppi futuri volti a definire un legame diretto tra utente del bilanciamento e singolo punto di riconsegna. Ciascun utente del bilanciamento potrà prioritariamente identificare gli utenti della distribuzione i cui prelievi possono essere ad esso ricondotti, nell’ambito di una matrice di corrispondenza fra gli utenti del sistema definita ed aggiornata mensilmente dagli stessi utenti della distribuzione, con anticipo rispetto all’inizio di ciascun mese.
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In allegato:
- Testo Deliberazione 229/2012/R/GAS
- TISG - versione integrata dalle delibere 555/2012/R/gas, 292/2013/R/gas, 446/2013/R/gas e e 418/2015/R/gas
Fonte: ARERA
Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
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Adeguate da: Decreto 26 giugno 2015
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