Decreto ministeriale 30 settembre 2020
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D.M. 30 settembre 2020 | Sicurezza e affidabilità del sistema gas
Sicurezza e affidabilità del sistema gas - Meccanismi per i servizi di interrompibilità tecnica della fornitura di gas naturale offerti da clienti industriali
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Art. 1 Campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce l'istituzione di un meccanismo per un servizio di interrompibilità tecnica dei prelievi dalle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale, aggiuntiva rispetto a quella derivante dall'attivazione di eventuali contratti di fornitura di tipo interrompibile già presenti e stipulati dagli operatori, per soggetti che utilizzano il gas naturale per fini industriali, ivi compresa la generazione elettrica nel solo caso in cui essa sia funzionale al processo produttivo in situ (di seguito “clienti finali industriali”).
2. Le modalità di attuazione del servizio di interrompibilità, nonché le sanzioni in caso di mancata attivazione dell'interrompibilità assegnata, sono stabilite con deliberazione dell'Autorità, adottata sulla base dei criteri di cui all'articolo 2.
Art. 2 Criteri generali relativi alla procedura
1. Il periodo complessivo di possibile attivazione della misura è compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo di ciascun anno. L'Autorità stabilisce le modalità di partecipazione alla procedura per la selezione dei soggetti aggiudicatari del servizio di interrompibilità in base a criteri di pubblicità, trasparenza, non discriminazione e merito economico e fissa i prezzi massimi per l'assegnazione del servizio. Gli oneri relativi graveranno sul fondo istituito con deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2005 n. 297/05.
2. Il servizio è offerto secondo due modalità differenziate in base alla tempistica di preavviso relativa all’attivazione e alla durata dell’applicazione:
- servizio A: preavviso di 24 ore con durata massima di tre giorni consecutivi;
- servizio B: preavviso di 48 ore con durata minima di tre giorni consecutivi e durata massima di 5 giorni lavorativi.
3. Il Ministero, sentito il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas di cui all’articolo 8 del decreto ministeriale 26 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 235 del 9.10.2001, entro il 30 settembre di ogni anno indica all’Autorità i volumi massimi giornalieri da reperire tramite il servizio di interrompibilità e il numero massimo di giorni di attivazione.
4. L'applicazione della procedura è affidata all'impresa maggiore di trasporto.
5. L'assegnazione del servizio di interrompibilità è riservata ai clienti finali industriali, connessi alla rete di trasporto o alle reti di distribuzione, purché dotati di adeguati strumenti utili a rilevare direttamente i consumi di gas e teleletti dall’impresa maggiore di trasporto, ovvero che si impegnino a rendicontare tali consumi con cadenza giornaliera su apposita piattaforma informatica predisposta dall’impresa maggiore del trasporto. Le procedure per partecipare all’offerta del servizio sono le seguenti:
a) ciascun cliente finale industriale in grado di mettere a disposizione un quantitativo interrompibile almeno pari a 50.000 Sm3/giorno per singolo sito può partecipare in maniera diretta;
b) i clienti finali industriali in grado ciascuno di mettere a disposizione un quantitativominimo pari a 5.000 Sm3/giorno per singolo sito partecipano mediante soggetti aggregatori (“Aggregatori”), conferendo a tal fine ad essi mandato irrevocabile. In tal caso ciascun Aggregatore deve aggregare clienti industriali, per un quantitativo complessivo almeno pari a 50.000 Sm3/giorno. I clienti finali di cui alla lettera a) possono partecipare a tali aggregazioni.
6. Ogni cliente finale industriale partecipa mediante un unico Aggregatore.
7. L’attivazione e la rendicontazione dei quantitativi giornalieri di consumo gas interrompibili di soggetti partecipanti alla procedura tramite Aggregatori sono gestite con riferimento al singolo sito industriale. Non sono ammesse compensazioni di obblighi di riduzione tra clienti che hanno conferito mandato ad uno stesso Aggregatore.
8. Le responsabilità del cliente finale di cui alla lettera a) del comma 5 nonché le responsabilità dell’Aggregatore e dei singoli clienti finali di cui alla lettera b) del comma 5, circa il mantenimento dell’impegno e l’effettiva riduzione dei consumi, ai fini dell’applicazione delle penali e della compensazione degli eventuali danni al sistema derivanti dalla mancata riduzione, sono stabilite con apposito Regolamento, approvato con deliberazione dell’Autorità, su proposta dell’impresa maggiore di trasporto, sentito il Ministero, che dovrà essere accettato e sottoscritto da ogni aggiudicatario in fase di assegnazione del servizio.
9. Il Regolamento di cui al comma 8 disciplina anche la fattispecie riguardante la partecipazione al servizio da parte di soggetti titolari di stabilimenti multisito nonché di impianti che utilizzano il gas naturale per la generazione elettrica funzionale al processo produttivo in situ al fine di garantire l’efficacia della misura.
10. I clienti finali industriali che partecipano alla procedura devono essere in grado di diminuire i propri consumi di gas naturale, quando richiesto, per una quota non inferiore ai 50.000 Sm3/giorno ovvero ai 5.000 Sm3 /giorno nel caso di partecipazione tramite Aggregatori, fermo restando quanto stabilito al punto 5.
11. L'impresa maggiore di trasporto comunica al Ministero e all'Autorità i risultati della procedura di assegnazione ai fini dell'approvazione da parte del Ministero, sentita l'Autorità, e dell'emanazione degli eventuali provvedimenti necessari.
12. Il servizio di interrompibilità non è cedibile.
13. I soggetti aggiudicatari della procedura di cui al comma 1 rimangono responsabili di tutte le conseguenze dirette e indirette, anche nei confronti di soggetti terzi, derivanti dalla mancata interruzione o riduzione dei propri consumi di gas e devono dichiarare, all'atto dell'offerta, che in nessun caso l'interruzione, o la riduzione, potrà comportare rischi o danni alle maestranze, all'ambiente e agli impianti produttivi. I soggetti aggiudicatari che utilizzano il gas naturale per la generazione elettrica funzionale al processo produttivo in situ si impegnano a non prelevare energia dalla rete elettrica in sostituzione di quella che non hanno generato in caso di attivazione dell’interrompibilità.
14. L'attivazione dell'interrompibilità di cui al comma 1 avviene secondo le modalità stabilite nel Piano di emergenza 2019 di cui al Regolamento UE 2017/1938, così come modificato dall’articolo 3.
Art. 3 Piano di emergenza
1. L’allegato 2 al decreto ministeriale 18 dicembre 2019 recante il “Piano di Emergenza del sistema italiano del gas naturale” è così modificato:
a) il punto 3.7 “Clienti finali industriali”, è sostituito dal seguente: “Assicurano gli impegni di riduzione dei propri consumi stabiliti nell’ambito dei meccanismi remunerati di contenimento dei consumi.”.
b) al punto 4.2.3, all’interno del paragrafo “Attivazione di misure non di mercato”, è aggiunto: ”K. Attivazione della misura del servizio di interrompibilità tecnica dei prelievi dalle reti nazionali di trasporto e di distribuzione del gas naturale per soggetti che utilizzano il gas naturale per fini industriali.”.
Art. 4 Disposizioni finali
1. Ai soggetti aggiudicatari della procedura di cui all’articolo 2 si applicano le disposizioni in materia di responsabilità di cui all'articolo 3 del Decreto ministeriale 12 dicembre 2005.
2. I costi della misura sono allocati sui clienti finali civili e industriali, inclusa la generazione termoelettrica.
3. Il Decreto del Ministro delle attività produttive del 20 gennaio 2006 è abrogato, ed è conseguentemente abrogato il decreto direttoriale 10 agosto 2007.
4. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito Internet del Ministero, ed è comunicato all’impresa maggiore di trasporto e all’Autorità ai fini della sua applicazione.
Fonte: MISE
Collegati
Decreto Ministeriale 18 ottobre 2017
Decreto Legislativo 1° giugno 2011 n. 93
Piani relativi al Regolamento UE 2017/1938
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