Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
/ Documenti disponibili:
45.583
/ Documenti scaricati: 34.499.211
/ Documenti scaricati: 34.499.211

ID 25104 | 11.12.2025 / In allegato
Circolare Ministero dell'Interno n. 03005858 del 9 dicembre 2025
Operazioni di revisione dei veicoli pesanti svolte presso i centri autorizzati ai sensi della legge 870/86 muniti di banco prova freni a piastre - Verifiche funzionali dei banchi - Istruzioni operative
Al fine di assicurare il rispetto dei requisiti di omologazione, di garantire uniformità nei servizi svolti e una maggiore trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa a tutela dei cittadini e della sicurezza della circolazione stradale, a seguito di segnalazioni aventi ad oggetto un utilizzo irregolare dei banchi prova freni a piastre nelle sedute operative di revisioni dei veicoli presso i centri 870, la scrivente Amministrazione intende fornire le seguenti istruzioni operative.
Come è noto, la verifica dell’impianto frenante dei veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, è consentita con l’utilizzo dei banchi prova freni a rulli o tramite i banchi prova freni a piastre.
Se per i primi non sussistono vincoli di natura tecnica riguardante la velocità minima per la verifica dell’idoneità dell’impianto frenante, per i secondi è necessario che la velocità di ingresso sulle piastre sia superiore a 10 km/h, al fine di consentire la corretta valutazione dell’efficienza frenante dei veicoli.
I requisiti di omologazione dei banchi prova freni a piastre prevedono infatti che su quest’ultimi venga impressa una velocità di ingresso superiore a 10 km/h al fine di ottenere parametri attendibili sull’efficienza e sul possibile squilibrio del sistema frenante e valutarne conseguentemente l’affidabilità complessiva.
In tale contesto, nel corso della seduta di revisione dei veicoli pesanti effettuata presso i centri 870 muniti di banchi prova freni a piastre, gli ispettori sono tenuti a verificare, preliminarmente, la funzionalità del software del banco prova freni, al fine di accertare il corretto funzionamento dello stesso.
In particolare, la verifica consiste nell’introdurre sulle piastre del banco prova freni un veicolo a velocità di ingresso inferiore ai 10 km/h, condizione che, in caso di corretto funzionamento del software, causerà il
blocco automatico della procedura e la segnalazione dell’errore.
Resta fermo che dovranno essere eseguite tutte le ulteriori prove ritenute necessarie per accertare che il software non consenta la validazione dell’esito positivo della prova qualora la velocità di ingresso sia inferiore
alla soglia di 10 km/h.
All’esito di tale verifica, nel caso in cui il software consenta comunque di procedere alla certificazione dell’esito positivo della procedura, gli ispettori dovranno interrompere immediatamente la prova e
sospendere la seduta.
In caso di sospensione della seduta l’ispettore dovrà predisporre un’apposita relazione contenente i dettagli dell’anomalia riscontrata e trasmetterla al Direttore dell’Ufficio di appartenenza, affinché vengano adottate le opportune misure di adeguamento dell’attrezzatura. In tali casi, le sedute di revisioni saranno sospese fino alla completa risoluzione dell’anomalia.
[...] Segue in allegato
Collegati
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024