Nuovo regolamento DPI e Testo Unico Sicurezza
Documento di raccordo tra il nuovo Regolamento DPI (UE) 2016/425 (Prodotto) ed il Testo Unico Sicurezza D.Lgs 81/2008 Titolo III - Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale DPI (Utilizzo), che è entrato in vigore il 20 Aprile 2016 ed in applicazione dal dal 21 aprile 2018.
Il documento risulta essere così strutturato (documento di nr. 71 pagine):
Indice
Premessa
1. Requisiti dei DPI D.Lgs 81/08
2. DPI conformi Regolamento UE 2016/425
3. Categorie di rischio DPI
4. Requisiti essenziali di salute e sicurezza (RESS)
5. Norme armonizzate e presunzione di conformità ai requisiti essenziali
6. Processo di marcatura
7. Documentazione tecnica
8. Istruzioni e informazioni
9. Il certificato di esame UE del tipo
10. Procedure di valutazione conformità’ DPI
11. Marcatura di conformità CE
12. Dichiarazione di conformità UE - ALLEGATO IX
13. Criteri di scelta DPI
14. Utilizzo dei DPI - obbligo d’uso
15. Segnali di obbligo o prescrizione DPI
16. Obblighi del datore di lavoro
17. La Scelta dei DPI
18. Processo decisionale scelta DPI
19. Valutazione dei rischi
20. Principali fattori di rischio
21. Stima del rischio
22. Il Documento valutazione rischi (DVR)
23. Criteri per l’individuazione e l’uso
24. Regole di approvvigionamento
25. Conservazione in efficienza
26. Informazione, formazione, addestramento
27. Consegna dei DPI
28. Aspetto sanzionatorio
Rev. 1.0 2021 del 06.09.2021
- Aggiornamenti grafici
- Aggiornamenti normativi - norme tecniche armonizzate
- Inserito nuovo paragrafo 13. Criteri di scelta DPI
...
Il D.Lgs 81/08 tratta i DPI al TITOLO III - Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale al CAPO II - Uso dei dispositivi di protezione individuale e precisamente agli articoli:
Art. 74 - Definizioni
Art. 75 - Obbligo di uso
Art. 76 - Requisiti dei DPI
Art. 77 - Obblighi del datore di lavoro
Art. 78 - Obblighi dei lavoratori
Art. 79 - Criteri per l'individuazione e l'uso
D.Lgs 81/08
Art. 74 - Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende (2) per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato "DPI", qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. (1)
Si tiene conto, inoltre, delle finalità, del campo di applicazione e delle definizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del regolamento (UE) n. 2016/425. (2)
2. Ai fini del presente decreto non costituiscono DPI: (2)
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto (...);
e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
Note
(1) Circolare MLPS n. 3 del 13 febbraio 2015 - Chiarimenti riguardanti l'utilizzo, durante l'esecuzione dei lavori in quota, dei dispositivi d'ancoraggio a cui vengono collegati i sottosistemi per la protezione contro le cadute dall'alto, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle infrastrutture e trasporti.
(2) Come modificato dall'art. 2, comma 1 lett. a del decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 17 - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.
Art. 75 - Obbligo di uso
1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
Art. 76 - Requisiti dei DPI
1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al regolamento (UE) n. 2016/425. (1) (2)
2. Ai fini del presente decreto i DPI di cui al comma 1 (2) devono inoltre:
a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.
3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.
Note
(1) Circolare MLPS n. 3 del 13 febbraio 2015 - Chiarimenti riguardanti l'utilizzo, durante l'esecuzione dei lavori in quota, dei dispositivi d'ancoraggio a cui vengono collegati i sottosistemi per la protezione contro le cadute dall'alto, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle infrastrutture e trasporti.
(2) Come modificato dall'art. 2, comma 1 lett. b del decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 17 - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.
Art. 77 - Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);
d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.
2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:
a) entità del rischio;
b) frequenza dell'esposizione al rischio;
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
d) prestazioni del DPI.
3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all'articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall'articolo 76.
4. Il datore di lavoro:
a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.
5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell'udito.
Art. 78 - Obblighi dei lavoratori
1. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'articolo 77 commi 4, lettera h), e 5.
2. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato.
3. I lavoratori:
a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.
5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.
Art. 79 - Criteri per l'individuazione e l'uso
1. Il contenuto dell'allegato VIII, costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'articolo 77, commi 1 e 4.
2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio sono indicati:
a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;
b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI.
2-bis. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 2 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1 ° giugno 2001.
Allegato VIII - Indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari
I DPI, sono attrezzature destinate ad essere indossate e tenute da tutti i lavoratori, sia autonomi che dipendenti, allo scopo di protezione contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro.
Come requisiti tecnici, i DPI devono:
- conformi ai requisiti CE;
- essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
- essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- tenere conto delle esigenze ergonomiche (facilmente adattabili, indossabili e sicuri) o di salute di qualsiasi lavoratore;
- poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.
- In caso di rischi multipli che richiedano l’uso contemporaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficienza nei confronti dei rischi corrispondenti.
Fig. 1 Requisiti dei DPI D.Lgs 81/08
Il datore di lavoro, all’atto dell’acquisto dei DPI, deve verificare che vi sia disponibile la documentazione prevista per il dispositivo e precisamente:
- Marcatura CE;
- Nota informativa rilasciata dal produttore;
I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
Al fine di comprendere che l’uso dei DPI rappresenta l’ultima misura di prevenzione adottabile, quando ovvero permane un rischio residuo, si riporta una illustrazione, comunemente a forma di triangolo, relativo alla gerarchia delle misure di prevenzione, utilizzato nell'industria come sistema per minimizzare o eliminare l'esposizione ai rischi.
Fig. 2 Gerarchia delle misure di prevenzione
DPI conformi Regolamento (UE) 2016/425
In base al regolamento (UE) n. 2016/425 i DPI sono messi a disposizione sul mercato solo se, laddove debitamente mantenuti in efficienza e usati ai fini cui sono destinati, soddisfano il presente regolamento e non mettono a rischio la salute o la sicurezza delle persone, gli animali domestici o i beni.
I fabbricanti, all'atto dell'immissione sul mercato dei DPI, garantiscono che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato II.
I fabbricanti:
- redigono la documentazione tecnica ed
- eseguono o fanno eseguire la pertinente procedura di valutazione della conformità.
Qualora la conformità di un DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili sia stata dimostrata secondo la procedura appropriata, i fabbricanti:
- redigono la dichiarazione di conformità UE a norma e
- appongono la marcatura CE.
Fig. 3 Categorie di Rischio DPI
Requisiti essenziali di salute e sicurezza (RESS)
I DPI devono soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza, di cui all'allegato II, ad essi applicabili e non possono essere immessi nel mercato se non soddisfano i RESS.
Il punto 4) dei considerando sottolinea che tali requisiti essenziali di salute e di sicurezza, come le procedure di valutazione della conformità dei DPI, devono essere identici in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea. Di seguito alcune osservazioni preliminari contenute nell’allegato:
- i requisiti essenziali di salute e di sicurezza elencati nel presente regolamento sono inderogabili;
- gli obblighi relativi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza si applicano soltanto se per il DPI in questione sussiste il rischio corrispondente;
- i requisiti essenziali di salute e di sicurezza sono interpretati e applicati in modo da tenere conto dello stato della tecnica e della prassi al momento della progettazione e della fabbricazione, nonché dei fattori tecnici ed economici, che sono conciliati con un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza;
- il fabbricante effettua una valutazione dei rischi al fine di individuare i rischi che concernono il suo DPI. Deve quindi progettarlo e fabbricarlo tenendo conto di tale valutazione;
- in sede di progettazione e di fabbricazione del DPI, nonché all'atto della redazione delle istruzioni, il fabbricante considera non solo l'uso previsto del DPI, ma anche gli usi ragionevolmente prevedibili. Se del caso, occorre assicurare la salute e la sicurezza delle persone diverse dall'utilizzatore.
Fig. 4 - RESS DPI
Per la realizzazione di un DPI è necessaria l’applicazione di una norma tecnica, mentre la sua consultazione può risultare di aiuto nella selezione del dispositivo da parte del datore di lavoro.
Norme armonizzate e presunzione di conformità ai requisiti essenziali
Un DPI conforme alle norme armonizzate o alle parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è considerato conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato II, contemplati da tali norme o parti di esse.
Una norma è armonizzata a una direttiva quando contiene tutti i requisiti essenziali di sicurezza (RESS) applicabili al prodotto (il DPI) e ne accerta la rispondenza mediante calcoli e/o prove, indicandone i criteri di accettazione.
Una norma tecnica europea è armonizzata quando:
- è preparata dall’Organizzazione europea di normazione (CEN, CENELEC) in accordo a linee guida generali accordate tra la Commissione e l’Organizzazione, a seguito di un mandato della Commissione, dopo la consultazione con gli Stati membri;
- i riferimenti della norma tecnica sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea, allo scopo di fornire la presunzione di conformità alla direttiva.
L’applicazione di una norma tecnica europea armonizzata è volontaria, ma il fabbricante ha l’obbligo di immettere sul mercato un prodotto che risponderà a tutti i requisiti essenziali applicabili contenuti
nell’Allegato II del Regolamento 2016/425/UE e la norma tecnica armonizzata aiuta il fabbricante a soddisfarli. Nel contempo, l’organismo notificato, prima di emettere l’attestato di certificazione CE, deve verificare che il fabbricante abbia considerato tutti i requisiti essenziali applicabili.
Pertanto, per essere immesso sul mercato, il prodotto DPI deve soddisfare tutti i requisiti essenziali applicabili, cosicché il fabbricante, se ha deciso di utilizzare la norma tecnica armonizzata, deve controllare la conformità a tutti i RES o, almeno, quali di questi sono verificati.
Per la realizzazione di un DPI è necessaria l’applicazione di una norma tecnica, mentre la sua consultazione può risultare di aiuto nella selezione del dispositivo da parte del datore di lavoro.
Elenco Norme armonizzate Regolamento (UE) 2016/425 DPI
[...]
DPI guanti EN 420
Di seguito si riportano a titolo esemplificativo le norme tecniche utilizzate per DPI guanto contro rischi meccanici.
I requisiti generali e fondamentali per i guanti sono individuati dalla Norma EN 420:2003+A1:2009 - Guanti di protezione requisiti generali e metodi di prova.
La presente norma definisce i requisiti generali della maggior parte dei guanti di protezione in termini di design e fabbricazione, innocuità, comfort ed efficienza, marcatura e informazione applicabili a tutti i guanti di protezione.
Requisiti
Fabbricazione e design
- I guanti devono offrire il più alto grado possibile di protezione nello svolgimento del lavoro
- Le cuciture eventualmente presenti sul guanto non devono diminuire le prestazioni generali dello stesso
Innocuità
- I guanti non devono creare rischi per l’utilizzatore
- Il valore del PH del guanto deve essere fra 3,5 e 9,5.
Comfort
La confortevolezza è legata alla taglia, e quindi alla misura, delle mani e dei guanti. Le taglie dei guanti sono definite sulla base di due caratteristiche dimensionali delle mani:
- Circonferenza;
- Lunghezza.
Destrezza
La destrezza offerta dal guanto dovrebbe essere la massima possibile. Dipende da vari fattori quali lo spessore del materiale , la sua elasticità e la sua deformabilità.
Istruzioni per la pulizia
Nel caso in cui vengano fornite istruzioni per il lavaggio, il massimo numero di cicli di lavaggio raccomandati non deve pregiudicare i livelli di prestazione dei guanti.
Permeabilità e assorbimento del vapore acqueo
I guanti devo permettere la permeabilità al vapore acqueo. Qualora le caratteristiche del DPI impediscano o escludano la permeabilità al vapore acqueo, il DPI dovrà essere progettato per ridurre il più possibile gli effetti della traspirazione. L’assorbimento del vapore acqueo deve essere almeno 8 mg/cm2 per 8 ore.
[...]
Processo decisionale scelta DPI
- Individuare le singole fasi lavorative a cui ciascun lavoratore può essere addetto
- Individuare i rischi a cui sono soggetti i lavoratori in funzione delle fasi lavorative a cui possono essere addetti.
- Individuare ed analizzare le metodologie operative ed i dispositivi di sicurezza già predisposti.
- Analizzare e valutare i rischi a cui è esposto ogni singolo lavoratore.
- Ricercare le metodologie operative, gli accorgimenti tecnici, le procedure di sistema che, una volta attuate, porterebbero ad ottenere un grado di sicurezza accettabile.
- Analizzare e valutare i rischi residui comunque presenti anche dopo l’attuazione di quanto previsto per il raggiungimento di un grado di sicurezza accettabile.
- Identificare eventuali DPI necessari a garantire un grado di sicurezza accettabile.
Figura 13 - Processo decisionale scelta DPI
[...] Segue in allegato
Autore: Certifico Srl
Pag.: 71
Formato: pdf
Copiabile/stampabile: SI
Rielaborazione autorizzata: SI
Ed: 2021
Matrice Revisioni
Rev. |
Data |
Oggetto |
Autore |
1.0 |
Settembre 2021 |
Aggiornamenti grafici Aggiornamenti normativi - norme tecniche armonizzate Inserito nuovo paragrafo 13. Criteri di scelta DPI |
Certifico Srl |
0.0 |
Dicembre 2016 |
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Certifico Srl |