Documento di Valutazione del Rischio da Atmosfere Esplosive
Titolo XI D. Lgs. 81/08 - ATEX
Stabilimento produzione Linoleum
La Direttiva ATEX 99/92 si applica agli ambienti a rischio esplosione, laddove impianti e attrezzature certificate sono messe in esercizio, in definitiva, quindi, la Direttiva si rivolge agli Utilizzatori (Rec. D.Lgs. 81/2008 Titolo XI).
La Direttiva ATEX 94/9 si rivolge ai Fabbricanti di attrezzature destinate all'impiego in atmosfere potenzialmente esplosive e si manifesta con l'obbligo di Certificazione di questi prodotti.
Requisiti a confronto delle direttive ATEX Prodotti 94/9/CE e Lavoro 99/92/CE:
Requisiti principali ATEX Prodotti "ATEX 95" - 94/9/CE |
Requisiti principali ATEX Lavoro "ATEX 137" - 99/92/CE |
Definizione dell’area di impiego degli apparecchi, specifiche del gruppo di apparecchi II/ categoria |
Determinazione di zone in un impianto; selezione degli apparecchi corrispondenti |
Categoria 1: Categoria 2: Categoria 3: |
Zona 0 / 20 Zona 1 / 21 Zona 2 / 22 |
Gli apparecchi devono soddisfare i requisiti principali relativi a sicurezza e salute o gli standard corrispondenti |
Rispetto dei requisiti corrispondenti relativi a installazione, messa in esercizio e manutenzione |
Esecuzione di un’analisi dei rischi / delle fonti di accensione per gli apparecchi interessati |
Esecuzione di un’analisi dei pericoli nell’area di esercizio, necessità di un coordinamento |
Produzione di una dichiarazione di conformità |
Produzione di un documento per la protezione dalle esplosioni |
Garanzia di qualità adeguata |
Aggiornamento a intervalli regolari |
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Documento di Valutazione del Rischio da Atmosfere Esplosive
Titolo XI D. Lgs. 81/08 - ATEX
Articolo 294 Documento sulla protezione contro le esplosioni
1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 290 il datore di lavoro provvede a elaborare e a tenere aggiornato un documento, denominato: «documento sulla protezione contro le esplosioni».
2. Il documento di cui al comma 1, in particolare, deve precisare:
a) che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati;
b) che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi del presente titolo;
c) quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone di cui all'allegato XLIX;
d) quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di cui all'allegato L;
e) che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza; che, ai sensi del titolo III, sono stati adottati gli accorgimenti per l'impiego sicuro di attrezzature di lavoro.
3. Il documento di cui al comma 1 deve essere compilato prima dell'inizio del lavoro ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l'organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti.
4. Il documento di cui al comma 1 è parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1.
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