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Certifico 2000/2024


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Certifico 2000/2023: Informazione Utile


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CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
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Abbonamenti: Promo -20% fino al 31 Dicembre

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CEM4: Promo -20% fino al 31 Luglio

CEM4 Promo -20% Luglio 2017


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CEM4 Versioni "COMPLETE" e "SUITE"

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e gestire tutti gli obblighi della Direttiva macchine 2006/42/CE

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Tabella raffronto CER 2015/2000

Tabella raffronto CER 2015/2000
€ 30,00 + IVA    

+

Specifiche

1.0
2015
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Documento Tecnico
54 +
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  • Tabella raffronto CER 2015/2000

    Un documento pdf/doc di raffronto fra i CER 2000 e CER 2015, con la documentazione di supporto

    CER 2015 
    Decisione 2014/955/UE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2014
     che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 

    CER 2000
    Decisione 2000/532/CE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 3 maggio 2000 
    che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi.

    Direttiva 2008/98/CE del parlamenrto euriopeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (Direttiva Quadro rifiuti)

    Regolamento (ce) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e  delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006

    Pag.: 54 + 
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  • Tabella raffronto CER 2015/2000

    LA COMMISSIONE EUROPEA,
    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1) La decisione 94/904/CE del Consiglio (2), sostituita dalla decisione 2000/532/CE della Commissione (3), ha isti­tuito a livello dell'Unione un elenco di rifiuti pericolosi (di seguito «elenco di rifiuti»).

    (2) La direttiva 2008/98/CE prevede che l'attribuzione delle caratteristiche di pericolo H4, H5, H6, H7, H8, H10, H11 e H14 avvenga sulla base dei criteri di cui all'allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (4).

    (3) A decorrere dal 1o giugno 2015 la direttiva 67/548/CEE è sostituita dal regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), per tener conto dei progressi tecnici e scientifici. A titolo di deroga, la direttiva 67/548/CEE può applicarsi a certe miscele fino al 1o giugno 2017, se queste sono state classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), e immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015.

    (4) Le prescrizioni della decisione 2000/532/CE per la classificazione dei rifiuti come  rifiuti pericolosi per quanto riguarda le caratteristiche di pericolo da H3 a H8, H10 e H11 devono essere adeguate al progresso tecnico e scientifico e alla nuova legislazione sulle sostanze chimiche, se del caso. Queste prescrizioni sono state incluse nell'allegato III della direttiva
    2008/98/CE.

    (5) L'allegato della decisione 2000/532/CE che stabilisce l'elenco dei rifiuti deve essere modificato al fine di allinearlo alla terminologia utilizzata nel regolamento (CE) n. 1272/2008.
    Quando l'attribuzione di caratteristiche di peri­ colo avviene a seguito dell'esecuzione di una prova, è opportuno fare riferimento al regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione (7) o ad altri metodi di prova e linee direttrici riconosciuti a livello internazionale.

    (6) Le caratteristiche che rendono pericolosi i rifiuti sono definite dettagliatamente nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE.
    Pertanto le caratteristiche che i rifiuti devono presentare per essere considerati  pericolosi in riferi­mento ai codici da H3 a H8, H10 e H11, che erano riprese all'articolo 2 della decisione 2000/532/CE, sono diventate superflue.

    (7) Le prescrizioni di cui all'articolo 3 della decisione 2000/532/CE sono integrate nell'articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/98/CE e sono dunque diventate superflue.

    (8) Le disposizioni stabilite dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1
    La decisione 2000/532/CE è così modificata:

    1) gli articoli 2 e 3 sono soppressi,

    2) l'allegato è sostituito dall'allegato della presente decisione.
    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Essa si applica a decorrere dal 1o giugno 2015.

    Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2014

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