La verifica degli impianti EX | Legislazione e Norme Tecniche
Il Documento intende fornire un quadro generale sulle Verifiche e Procedure per gli Impianti elettrici in ATEX, correlando le disposizioni di legge e la normativa tecnica, per quanto riguarda gli Obblighi, la Qualifica e Responsabilità dei Soggetti ATEX: Progettisti, Installatori ed in particolare i Verificatori (Organismi Abilitati MISE)
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Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 Ottobre 2001 n. 462
Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.
Decreto 22 gennaio 2008 n. 37
Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
CEI 0-14
Guida all'applicazione del DPR 462/01
CEI EN 60079-14 (CEI 31-33)
Atmosfere esplosive
Parte 14: Progettazione, scelta e installazione degli impianti elettrici
CEI EN 60079-17 (CEI 31-34)
Atmosfere esplosive
Parte17: Verifica e manutenzione degli impianti elettrici.
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Excursus
1. Classificazione
Zone EX
I luoghi pericolosi sono classificati in zone sulla base della frequenza di accadimento e della durata dell’atmosfera esplosiva
Zona 0
luogo in cui un’atmosfera esplosiva, che consiste in una miscela con aria di sostanze infiammabili sottoforma di gas o vapore, è presente continuamente o per lunghi periodi o frequentemente
Zona 1
luogo in cui un’atmosfera esplosiva, che consiste in una miscela con aria di sostanze infiammabili sottoforma di gas o vapore, è probabile si presenti occasionalmente durante il funzionamento normale
Zona 2
luogo in cui un’atmosfera esplosiva, che consiste in una miscela con aria di sostanze infiammabili sottoforma di gas o vapore, non è probabile che si presenti nel funzionamento normale ma, se ciò avviene, è possibile che persista solo per brevi periodi
Zona 20
luogo in cui un’atmosfera esplosiva sottoforma di una nube di polvere in aria è presente continuamente, o per lunghi periodi o frequentemente
Zona 21
luogo in cui un’atmosfera esplosiva in forma di una nube di polvere in aria è probabile si presenti durante il funzionamento normale occasionalmente
Zona 22
luogo in cui un’atmosfera esplosiva sottoforma di una nube di polvere in aria non è probabile che si presenti nel funzionamento normale ma, se ciò avviene, è possibile che persista solo per brevi periodi
2. Sintesi legislativa verifiche di impianti in zone a rischio ATEX
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D.LGS 81/2008
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Titolo III
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Art. 80. Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:
…
d) innesco di esplosioni;
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Art. 81. Requisiti di sicurezza
1. Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte.
2. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma precedente, si considerano costruiti a regola d'arte se sono realizzati secondo le pertinenti norme tecniche.
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Art. 86. Verifiche e controlli
1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità ed i criteri per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1.
3. L'esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza.
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Titolo XI
PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE
Art. 296. Verifiche
1. Il datore di lavoro provvede affinché le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi dell'allegato XLIX siano sottoposte alle verifiche di cui ai capi III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462.
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DPR 462/2001
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Capo III Impianti in luoghi con pericolo di esplosione
Art. 5. Messa in esercizio e omologazione
1. La messa in esercizio degli impianti in luoghi con pericolo di esplosione non può essere effettuata prima della verifica di conformità rilasciata al datore di lavoro ai sensi del comma 2.
2. Tale verifica è effettuata dallo stesso installatore dell'impianto, il quale rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente.
3. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti.
4. L'omologazione è effettuata dalle ASL o dall'ARPA competenti per territorio, che effettuano la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti denunciati.
5. Nei comuni singoli o associati ove è stato attivato lo sportello unico per le attività produttive la dichiarazione di cui al comma 3 è presentata allo sportello.
6. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro
Art. 6. Verifiche periodiche - Soggetti abilitati
1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni.
2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA od ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.
3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.
4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.
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4. Norme e guide CEI sulle verifiche di impianti in zone a rischio ATEX
Guida CEI 0-14
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DPR 22 ottobre 2001, n.462 Guida all'applicazione del DPR 462/01 relativo alla semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi
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CEI 64-8/6
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Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Parte 6: Verifiche
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Guida CEI 64-14
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Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori
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CEI EN 60079-14 (CEI 31-33)
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Atmosfere esplosive Parte14: Progettazione,scelta e installazione degli impianti elettrici
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CEI 31-108
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Guida progettazione, scelta ed installazione degli impianti elettrici in applicazione della Norma CEI EN 60079-14 (CEI 31-33)
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CEI EN 60079-17 (CEI 31-34)
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Atmosfere esplosive Parte17:Verifica e manutenzione degli impianti elettrici.
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Norme specifiche (elenco non esaustivo)
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CEI EN 60079-25 (31-79)
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Atmosfere esplosive Parte 25: Sistemi elettrici a sicurezza intrinseca
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CEI EN 60079-31 (CEI 31-89)
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Atmosfere esplosive Parte 31: Apparecchi con modo di protezione mediante custodie “t” destinati ad essere utilizzati in presenza di polveri combustibili
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CEI EN 60079-13 (31-95)
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Atmosfere esplosive Parte 13: Protezione delle apparecchiature mediante locali pressurizzati “p”
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5. Modalità di verifica di impianti elettrici in zone a rischio ATEX
Tabella 2.3 - Disposizioni relative alla periodicità, ai luoghi ed agli enti abilitati alla effettuazione delle verifiche secondo il DPR 462/01 (Estrattto CEI 0-14)
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Si ricorda l’obbligo del datore di lavoro di comunicare ad ASL/ARPA la messa in servizio dell’impianto inviando entro 30 gg la dichiarazione di conformità (art.5 DPR 462/01)
La verifica ispettiva da parte di organismo abilitato non sostituisce l’omologazione.
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6. Criteri di individuazione delle competenze professionali (CEI EN 60079-14)
EN 60079-14 (CEI 31-33) Atmosfere esplosive Parte14: Progettazione,scelta e installazione degli impianti elettrici … 3.1.1 organismo competente persona o organizzazione in grado di dimostrare un’adeguata conoscenza tecnica e le relative capacità per effettuare le necessarie valutazioni de gli aspetti relativi alla sicurezza considerati … 3.1.2 documentazione di verifica raccolta di documenti che dimostra la conformità delle apparecchiature e degli impianti elettrici
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Allegato A (normativo) Conoscenze, capacità e competenze del personale responsabile, degli operativi/tecnici e dei progettisti
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A.1 Scopo L’Allegato A specifica le conoscenze, le capacità e le competenze del personale a cui la presente Norma si riferisce.
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A.2 Conoscenze e capacità
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A.2.1 Personale responsabile
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Il personale responsabile dei processi che riguardano il progetto, la scelta e il montaggio delle
apparecchiature protette contro le esplosioni devono possedere, come minimo, quanto segue: a) conoscenze generali dei concetti di progettazione elettrica pertinenti; b) conoscenze e capacità per leggere e valutare la documentazione di progetto; c) conoscenze pratiche dei principi e delle tecniche per la protezione contro le esplosioni; d) conoscenze inerenti le pratiche di lavoro e conoscenza delle Norme che sono rilevanti nel campo della protezione dalle esplosioni; e) conoscenza di base dei concetti inerenti la garanzia della qualità, compresi i principi per lo svolgimento delle attività di auditing, di preparazione della documentazione, della riferibilità delle misure e della calibratura degli strumenti.
Tali figure devono limitare il proprio coinvolgimento alla gestione del personale competente operativo nello svolgimento dei compiti relativi alla scelta ed al montaggio; essi stessi non sono coinvolti direttamente nel lavoro senza la garanzia che le loro capacità pratiche rispondano, come minimo, alle prescrizioni indicate nel seguente paragrafo A.2.2.
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7. Norma CEI 60079-17 Grado verifica ispettiva in impianti elettrici ATEX
La Norma CEI EN 60079-17 da indicazioni sul grado della verifica ispettiva per impianti ATEX:
3.2 supervisione continua presenza, ispezione, assistenza, cura e manutenzione frequenti dell'impianto elettrico da parte di personale esperto che conosca lo specifico impianto e il suo ambiente, al fine di mantenere le caratteristiche di protezione contro le esplosioni dell'impianto in condizioni soddisfacenti
3.3 verifica approfondita verifica che implica gli aspetti della verifica ravvicinata e, in aggiunta, identifica i difetti, quali connessioni interne allentate, che si possono rilevare solo con l’apertura della custodia e/o usando, ove necessario, utensili ed apparecchi di misura
3.4 luogo pericoloso luogo in cui è o può essere presente un’atmosfera esplosiva in quantità tale da richiedere provvedimenti particolari per la realizzazione, l’installazione e l’impiego delle apparecchiature
NOTA Ai fini della presente Norma, un luogo è rappresentato da una regione o uno spazio tridimensionali.
3.5 verifica iniziale verifica di tutte le apparecchiature elettriche, dei sistemi e degli impianti elettrici prima della loro messa in servizio
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8. Formazione del personale che effettua le verifiche
8.1 Cosa dice il Il D.Lgs.81/08
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Tabella 3.1 Corsi di formazione e verifiche in affiancamento per i tecnici verificatori (CEI 0-14)
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9. Documentazione tecnica ATEX
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Segue
Fonti
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 Ottobre 2001 n. 462
Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.
Decreto 22 gennaio 2008 n. 37
Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
Legge 1° marzo 1968 n. 186
Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici.
Regola dell'arte e buona tecnica
CEI 0-14:2005
Guida all'applicazione del DPR 462/01
CEI EN 60079-14 (CEI 31-33):2015
Atmosfere esplosive - Parte 14: Progettazione, scelta e installazione degli impianti elettrici
CEI EN 60079-17 (CEI 31-34):2015
Atmosfere esplosive - Parte 17: Verifica e manutenzione degli impianti elettrici.
Premessa
1. Classificazione
2. Sintesi legislativa verifiche di impianti in zone a rischio ATEX
3. DPR 462/01: Denuncia impianti installati in zone ATEX
4. Norme e guide CEI sulle verifiche di impianti in zone a rischio ATEX
5. Modalità di verifica di impianti elettrici in zone a rischio ATEX
6. Criteri di individuazione delle competenze professionali
6.1 Ruolo e Responsabilità progettisti
6.2 Ruolo e rersponsabilità installatori
6.3 Il ruolo e responsabilità dei verificatori
7. Norma CEI 60079-17 Grado verifica ispettiva in impianti elettrici ATEX
8. Formazione del personale che effettua le verifiche:
8.1 Cosa dice il D.Lgs.81/08
8.2 Cosa dice la CEN EN 60079-17
9. Documentazione tecnica ATEX
9.1 Documentazione ATEX (legge)
9.2 Documentazione ATEX (Norme tecniche)
Fonti
Certifico Srl - IT | Rev. 00 2017