Regolamento (UE) 2024/2847
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Regolamento (UE) 2024/2847 / Regolamento sulla ciberresilienza
ID 22964 | 20.11.2024
Regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla ciberresilienza)
GU L 2024/2847 del 20.11.2024
Entrata in vigore: 10.12.2024
Applicazione dall’11 dicembre 2027
Tuttavia, l’articolo 14 si applica a decorrere dall’11 settembre 2026 e il capo IV (articoli da 35 a 51) si applica a decorrere dall’11 giugno 2026.
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Articolo 1 Oggetto
Il presente regolamento stabilisce:
a) norme per la messa a disposizione sul mercato di prodotti con elementi digitali per garantire la cibersicurezza di tali prodotti;
b) requisiti essenziali di cibersicurezza per la progettazione, lo sviluppo e la produzione di prodotti con elementi digitali e obblighi per gli operatori economici in relazione a tali prodotti per quanto riguarda la cibersicurezza;
c) requisiti essenziali di cibersicurezza per i processi di gestione delle vulnerabilità messi in atto dai fabbricanti per garantire la cibersicurezza dei prodotti con elementi digitali durante il periodo in cui si prevede che i prodotti siano in uso e obblighi per gli operatori economici in relazione a tali processi;
d) norme sulla vigilanza del mercato, compreso il monitoraggio, e sull’applicazione delle norme e dei requisiti di cui al presente articolo.
Articolo 2 Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai prodotti con elementi digitali messi a disposizione sul mercato la cui finalità prevista o il cui utilizzo ragionevolmente prevedibile include una connessione dati logica o fisica diretta o indiretta a un dispositivo o a una rete.
2. Il presente regolamento non si applica ai prodotti con elementi digitali a cui si applicano i seguenti atti giuridici dell’Unione:
c) regolamento (UE) 2019/2144.
3. Il presente regolamento non si applica ai prodotti con elementi digitali che sono stati certificati in conformità del regolamento (UE) 2018/1139.
4. Il presente regolamento non si applica all’equipaggiamento che rientra nell’ambito di applicazione della direttiva n. 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
5. L’applicazione del presente regolamento ai prodotti con elementi digitali contemplati da altre norme dell’Unione, che stabiliscono requisiti che affrontano tutti o alcuni rischi contemplati dai requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all’allegato I, può essere limitata o esclusa, qualora:
a) tale limitazione o esclusione sia coerente con il quadro normativo generale applicabile a tali prodotti; e
b) le norme settoriali conseguano lo stesso livello o un livello maggiore di protezione rispetto a quanto previsto dal presente regolamento.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 61 per integrare il presente regolamento specificando se tale limitazione o esclusione sia necessaria, i prodotti e le norme interessati, nonché l’ambito della limitazione, se pertinente.
6. Il presente regolamento non si applica ai pezzi di ricambio messi a disposizione sul mercato per sostituire componenti identici in prodotti con elementi digitali e fabbricati secondo le stesse specifiche dei componenti che sono destinati a sostituire.
7. Il presente regolamento non si applica ai prodotti con elementi digitali sviluppati o modificati esclusivamente per scopi di sicurezza nazionale o di difesa o ai prodotti specificamente progettati per trattare informazioni classificate.
8. Gli obblighi definiti nel presente regolamento non comportano la comunicazione di informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria agli interessi essenziali degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale, pubblica sicurezza o difesa.
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