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Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica.
(GU n. 29 del 2 febbraio 1976 in SO)
Abrogato da: Legge 11 gennaio 1996, n. 23
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(N) Le presenti norme tecniche sostituiscono tutte quelle precedentemente emanate anche sotto forma di circolari e parzialmente le riproducono. il Decreto è stato modificato dal DM. 13 settembre 1977 (G.U. 13 dicembre 1977 n. 338).
A decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge 11 gennaio 1996, n. 23 "Norme per l'edilizia scolastica" non si applicano più le norme del presente decreto salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 5 della legge indicata.
1. Nel rispetto delle finalita' di cui all'articolo 1, il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, tenuto conto delle proposte dell'Osservatorio per l'edilizia scolastica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, le norme tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalita' urbanistica, edilizia e didattica indispensabili a garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, approvano specifiche norme tecniche per la progettazione esecutiva degli interventi, definendo in particolare indici diversificati riferiti alla specificita' dei centri storici e delle aree metropolitane.
3. In sede di prima applicazione e fino all'approvazione delle norme regionali di cui al comma 2, possono essere assunti quali indici di riferimento quelli contenuti nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 dicembre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 2 febbraio 1976. (N)
(N) La Corte costituzionale, con sentenza 17 ottobre - 5 novembre 1996, n. 381 (in G.U. 1a s.s. 13/11/1996 n. 46) ha dichiarato " l'illegittimita' costituzionale degli artt. 4, commi 4 e 9, e 5 della stessa legge n. 23 del 1996 nella parte in cui si applicano alle Province autonome di Trento e Bolzano".
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