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ID 23592 | 10.03.2025 / In allegato
I gazebo, in generale, rientrare nell’edilizia libera purché soddisfino determinate requisiti/condizioni, quali dimensioni contenute, struttura leggera e removibile ed essere posizionate all’interno di una proprietà privata senza alterare l’ambiente circostante.
Il TAR di Trento ha sottolineato che una struttura, dotata di fondazioni, impianto elettrico e chiusa su tutti i lati con teli impermeabili, non rientrava nell'ambito dell'edilizia libera, infatti affinché “(…) i gazebo possano rientrare nell’attività edilizia libera nel senso previsto dalla richiamata previgente normativa provinciale (del pari a quella di fonte statuale e a quella provinciale deve trattarsi di manufatti leggeri, caratterizzati da precarietà funzionale oltreché strutturale, privi di autonomia funzionale, non costituenti uno spazio chiuso stabile, preordinati a soddisfare esigenze transitorie posto che se sono funzionali a soddisfare esigenze permanenti, vanno considerati manufatti alteranti lo stato dei luoghi (…)”.
Un gazebo carente di detti condizioni/requisiti necessita di permesso edilizio.
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segue allegato
Ripartizione analitica delle materie di competenza delle tre sezioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
SEZIONE 1^
Opere edili, strutturali, assetto territoriale, a...

CSLP 29.05.2019
Con Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n.292 del 29.05.2019,...

UNI EN ISO 12006-2:2020 Edilizia - Organizzazione dell'informazione delle costruzioni - Parte 2: Struttura per la classificazione
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