~ 2000 / 2026 ~
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ID 23592 | 10.03.2025 / In allegato
I gazebo, in generale, rientrare nell’edilizia libera purché soddisfino determinate requisiti/condizioni, quali dimensioni contenute, struttura leggera e removibile ed essere posizionate all’interno di una proprietà privata senza alterare l’ambiente circostante.
Il TAR di Trento ha sottolineato che una struttura, dotata di fondazioni, impianto elettrico e chiusa su tutti i lati con teli impermeabili, non rientrava nell'ambito dell'edilizia libera, infatti affinché “(…) i gazebo possano rientrare nell’attività edilizia libera nel senso previsto dalla richiamata previgente normativa provinciale (del pari a quella di fonte statuale e a quella provinciale deve trattarsi di manufatti leggeri, caratterizzati da precarietà funzionale oltreché strutturale, privi di autonomia funzionale, non costituenti uno spazio chiuso stabile, preordinati a soddisfare esigenze transitorie posto che se sono funzionali a soddisfare esigenze permanenti, vanno considerati manufatti alteranti lo stato dei luoghi (…)”.
Un gazebo carente di detti condizioni/requisiti necessita di permesso edilizio.
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segue allegato

1 Premessa Nella prima fase di lavoro sono state acquisite e analizzate due valutazioni costi benefici ufficiali del proge...
La Delibera fornisce, in particolare, indicazioni sulla modalità di calcolo del compenso per gli incarichi di collaudo, chiarendo che esiste una differenza tra d...
Legge 21 aprile 1962, n.181, art.1. lettera f).
Provvedimenti per la sicurezza stradale. Barriere stradali. Specifica per l’impiego delle barriere di acciaio.
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024