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Regolamento delegato (UE) 2025/1511

Regolamento delegato (UE) 2025/1511

ID 24833 | 31.10.2025

Regolamento delegato (UE) 2025/1511 della Commissione, del 30 giugno 2025, che integra la direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’istituzione di un quadro metodologico comparativo per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi

GU L 2025/1511 del 31.10.2025

Entrata in vigore: 20.11.20285

Applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2026 per quanto riguarda il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi, che devono essere comunicati alla Commissione entro il 30 giugno 2028.

_____________

Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento istituisce il quadro metodologico comparativo che gli Stati membri sono tenuti a usare per calcolare i livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici nuovi ed esistenti e degli elementi edilizi. Esso stabilisce anche le norme per applicare il quadro metodologico comparativo a determinati edifici di riferimento.

[...]

Articolo 3 Quadro metodologico comparativo

1. In sede di calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi, gli Stati membri applicano il quadro metodologico comparativo stabilito all’allegato I.

2. Gli Stati membri usano il quadro metodologico comparativo per confrontare le misure seguenti, in base alle prestazioni in termini di energia primaria ed emissioni e secondo i costi attribuiti alla loro attuazione:

a) misure di efficienza energetica;
b) misure che integrano fonti energetiche rinnovabili;
c) pacchetti e varianti di queste misure.

3. Ai fini del calcolo di cui al paragrafo 1, gli Stati membri:

a) stabiliscono come anno iniziale del calcolo l’anno in cui è eseguito il calcolo;
b) usano il periodo di calcolo indicato all’allegato I;
c) usano le categorie di costo indicate all’allegato I;
d) usano di preferenza, per il costo del carbonio, le previsioni di traiettoria del prezzo del carbonio indicate all’allegato II.

4.   Ai fini del calcolo di cui al paragrafo 1, gli Stati membri completano il quadro metodologico comparativo determinando tutti gli elementi seguenti:

a) il ciclo di vita economico stimato degli edifici e degli elementi edilizi;
b) il tasso di sconto;
c) i costi per vettori energetici, prodotti e sistemi, i costi di manutenzione, i costi di funzionamento e i costi della manodopera;
d) i fattori lungimiranti di energia primaria rinnovabile e non rinnovabile o i fattori lungimiranti di ponderazione in conformità dell’allegato I della direttiva (UE) 2024/1275 e i fattori di emissione di gas a effetto serra;
e) l’evoluzione stimata dei prezzi dell’energia per tutti i vettori energetici, tenendo conto delle informazioni di cui all’allegato II del presente regolamento;
f) i fattori di emissione di inquinanti atmosferici, nello specifico quelli per il PM2,5 e i NOx.

5. Gli Stati membri provvedono a calcolare e adottare i livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica in relazione alle categorie di edifici per le quali non sono ancora stati stabiliti requisiti minimi specifici di prestazione energetica.

6. Gli Stati membri eseguono un’analisi per determinare la sensibilità del risultato del calcolo alle variazioni dei parametri applicati, in modo da coprire come minimo l’impatto di evoluzioni alternative dei prezzi dell’energia e dei tassi di sconto per la prospettiva macroeconomica e quella finanziaria di cui all’articolo 4, paragrafo 1, nonché idealmente anche alle variazioni di altri parametri che si prevede abbiano un impatto significativo sul risultato dei calcoli, quali l’evoluzione dei prezzi di componenti non energetiche.

Articolo 4 Confronto dei livelli ottimali calcolati in funzione dei costi con gli attuali requisiti minimi di prestazione energetica

1. Gli Stati membri, dopo avere calcolato i livelli ottimali dei requisiti in funzione dei costi sia da una prospettiva macroeconomica sia da una prospettiva finanziaria, decidono quale debba essere il riferimento nazionale e lo comunicano alla Commissione nella relazione obbligatoria in conformità dell’articolo 6.

2. Gli Stati membri confrontano il risultato del calcolo scelto in conformità del paragrafo 1 con gli attuali requisiti di prestazione energetica per la categoria pertinente di edifici.

3. Gli Stati membri utilizzano l’esito del confronto di cui al paragrafo 2 per garantire che siano fissati requisiti minimi di prestazione energetica al fine di raggiungere livelli ottimali in funzione dei costi, a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1275 .

4. Lo Stato membro che ha definito gli edifici di riferimento in modo da poter applicare il risultato del calcolo dell’ottimalità in funzione dei costi a più categorie di edifici può utilizzare tale risultato per garantire che siano fissati requisiti minimi di prestazione energetica al fine di raggiungere livelli ottimali in funzione dei costi per tutte le categorie pertinenti di edifici.

Articolo 5 Riesame dei calcoli di ottimalità in funzione dei costi

1. Gli Stati membri riesaminano i calcoli di ottimalità in funzione dei costi ai fini della revisione dei loro requisiti minimi di prestazione energetica in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1275 . Il riesame dei calcoli di ottimalità in funzione dei costi riguarda in particolare l’evoluzione dei prezzi per i dati di costo da utilizzare nei calcoli e, se del caso, l’aggiornamento di questa evoluzione.

2. I risultati del riesame dei calcoli di ottimalità in funzione dei costi sono presentati alla Commissione nella relazione da stilare a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2024/1275 .

Articolo 6 Relazioni

1. La relazione da stilare a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2024/1275  contiene i fattori di energia primaria o i fattori di ponderazione applicati, i risultati dei calcoli a livello macroeconomico e finanziario, l’analisi di sensibilità di cui all’articolo 3, paragrafo 5, del presente regolamento e l’evoluzione ipotizzata dei prezzi dell’energia e del carbonio, come stabilito all’allegato III del presente regolamento.

2. Se gli Stati membri devono adeguare i requisiti minimi di prestazione energetica a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2024/1275, la relazione contiene un piano che delinea gli interventi opportuni per effettuare gli adeguamenti. A tal fine il livello dei requisiti minimi di prestazione energetica in vigore che è significativamente meno efficiente è calcolato come differenza tra la media di tutti i requisiti minimi di prestazione energetica in vigore e la media di tutti i livelli ottimali in funzione dei costi risultanti dal calcolo preso come riferimento nazionale, per tutti gli edifici di riferimento e i tipi di edifici utilizzati.

3. Gli Stati membri si servono del modello di relazione di cui all’allegato III.

Articolo 7 Abrogazione

Il regolamento delegato (UE) n. 244/2012 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Articolo 8 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026 per quanto riguarda il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi, che devono essere comunicati alla Commissione entro il 30 giugno 2028.

[...]

ALLEGATO I
Quadro metodologico dell’ottimalità in funzione dei costi

ALLEGATO II
Dati e proiezioni di dati

ALLEGATO III
Modello obbligatorio per la relazione trasmessa dagli Stati membri alla Commissione a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2024/1275 e dell’articolo 6 del presente regolamento

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