Decreto 2 marzo 2018
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Decreto 2 marzo 2018
Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attivita' edilizia libera, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.
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Art. 1. Approvazione del glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera
1. In fase di prima attuazione dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, è approvato il glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, di cui all’allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto.
2. Con successivi decreti, da adottarsi con le modalità di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, si provvede al completamento del glossario unico, in relazione alle opere edilizie realizzabili mediante CILA, SCIA, permesso di costruire e SCIA in alternativa al permesso di costruire.
Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e della Conferenza unificata.
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GU n.81 del 07-04-2018 1. Il presente decreto, in attuazione della delega di cui all’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e anche sulla base dei principi del diritto dell’Unione europea re- lativi all’accesso alle attività di servizi e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, provvede alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento, an- che telematico, di comunicazione o segnalazione certifi- cata di inizio di attività (di seguito «Scia») o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normati- ve di coordinamento. 2. Con riferimento alla materia edilizia, al fine di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un glossario unico, che contiene l’elenco delle principali opere edilizie, con l’individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte, ai sensi della tabella A di cui all’articolo 2 del presente decreto. Collegati
Art. 1. Oggetto