AAA Humanizing Energy
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AAA Humanizing Energy / ENEA 2024
ID 22314 | 24.07.2024
Il testo è esito del progetto DE-sign, promosso dal Dipartimento Unità Efficienza Energetica dell’ENEA, finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nell’ambito del Programma Nazionale “Italia in Classe A” e sviluppato con il Dipartimento Design del Politecnico di Milano, il Dipartimento di Beni culturali e ambientali (Cattedra di Psicologia sociale) dell’Università degli Studi di Milano e il Dipartimento Culture del Progetto dell’Università IUAV di Venezia.
La ricerca è finanziata dal Programma Nazionale Italia in classe A promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e realizzato dall’ENEA, in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 13 D.Lgs 102/2014, come modificato dal D.Lgs 14 luglio 2020, n.73 in materia di Programma Nazionale di Informazione e Formazione sull’Efficienza Energetica.
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Art. 13 (Programma nazionale di informazione e formazione sull'efficienza energetica).
1. Entro il 31 gennaio 2021, e successivamente con cadenza triennale, l'ENEA, di concerto con il GSE, predispone un programma di informazione e formazione finalizzato a promuovere e facilitare l'uso efficiente dell'energia e, previa acquisizione delle osservazioni degli stakeholder tramite consultazione pubblica, lo sottopone all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico.
2. Il programma di cui al comma 1 si conclude nell'anno 2030 ed è definito tenendo conto delle caratteristiche dei soggetti a cui è rivolto ed include azioni volte a:
a) sensibilizzare ed incoraggiare le imprese nell'esecuzione di diagnosi energetiche e nell'utilizzo degli strumenti incentivanti finalizzati all'installazione di tecnologie efficienti;
b) stimolare comportamenti dei dipendenti che contribuiscano a ridurre i consumi energetici della pubblica amministrazione;
c) educare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado ad un uso consapevole dell'energia;
d) sensibilizzare le famiglie, in particolare quelle che vivono in condomini, rispetto ai benefici delle diagnosi energetiche e rispetto ad un uso consapevole dell'energia;
e) prevedere attività di formazione e informazione rivolte agli amministratori di condominio, anche con il coinvolgimento delle relative associazioni di categoria a livello nazionale e regionale;
f) favorire la partecipazione delle banche e degli istituti finanziari al finanziamento di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica, anche attraverso la messa a disposizione di dati ed esperienze di partenariato pubblico-privato;
g) sensibilizzare le imprese e i clienti domestici sull'uso efficiente dell'energia anche attraverso la diffusione di informazioni sui meccanismi di incentivazione e le rispettive modalità di accesso;
h) promuovere programmi di formazione per la qualificazione dei soggetti che operano nell'ambito dei servizi energetici e degli installatori di elementi edilizi connessi all'energia;
i) promuovere soluzioni di progettazione edilizia, urbanistica e di arredo degli interni idonei a contenere i consumi energetici;
l) promuovere e predisporre una guida facile, riepilogativa, aggiornata annualmente, contenente indicazioni, buone pratiche, normativa di riferimento, spiegazioni circa i diversi meccanismi incentivanti l'efficienza energetica, elaborata da GSE, ENEA e Agenzia delle Entrate, ciascuno in relazione alle proprie funzioni.
3. L'ENEA, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, seleziona uno o più soggetti altamente qualificati che operano nel settore della comunicazione e dell'informazione, per lo svolgimento di una o più delle attività previste dal programma di cui al comma 1.
4. All'attuazione del programma di cui al comma 1, si provvede nel limite massimo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, a valere sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico, dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico-ambientali, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente.
segue in allegato
Fonte: ENEA
Collegati
Decreto Legislativo 14 luglio 2020 n. 73