Sentenza TAR Calabria n. 584 del 08/10/2019
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Sentenza TAR Calabria n. 584 del 08/10/2019
La mancanza del certificato di collaudo statico non può essere sopperita dalla perizia giurata di idoneità statica: e' quanto stabilito dal TAR Calabria per gli edifici con opere strutturali in cemento armato costruiti dopo l'entrata in vigore della Legge 1086/1971.
La mancanza del certificato di collaudo statico, richiesta dalla legge ai fini del rilascio del certificato di agibilità, non può essere sopperita dalla certificazione di idoneità statica, resa nelle forme della perizia giurata, da un professionista a ciò abilitato.
Infatti ai sensi dell'art.24 del DPR 380/2001, nella disciplina applicabile alla vicenda in decisione, il certificato di agibilità assolve alla funzione di attestare "la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la vigente normativa".
Tale certificato (oggi sostituito dalla segnalazione certificata di agibilità ex art.3 del d.lgs. 222/2016) viene richiesto ai sensi del comma 2 con riferimento alle nuove costruzioni, alle ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali, ed inoltre, agli interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni descritte al comma 1.
Nel caso della realizzazione delle opere in cemento armato, l’obbligo in capo al singolo comune di verificare la sussistenza del certificato di collaudo statico è sempre stato previsto dalle varie disposizioni succedutesi nel tempo che sono:
- l’art.7 della Legge 1086/1971 per cui "Tutte le opere di cui all’art.1 debbono essere sottoposte a collaudo statico";
- il previgente art.25 comma 3 del DPR 380/2001.
In definitiva, il TAR Calabria afferma che per gli edifici con opere strutturali in cemento armato costruiti dopo l’entrata in vigore della legge 1086/1971, la mancanza del certificato di collaudo non è formalmente giustificabile e la richiesta di agibilità deve essere accompagnata da una vera e propria denuncia delle opere strutturali “a posteriori”, se non già presente e dal successivo collaudo statico.
Collegati
D.P.R. 380/2001 Testo Unico Edilizia | Consolidato 2019
D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380
D. Lgs. 25 novembre 2016 n. 222
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