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Cassazione Penale Sent. Sez. 3 n. 11519 anno 2019

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Cassazione 11519 2019

Cassazione Penale Sent. Sez. 3 n. 11519 anno 2019

Falsa attestazione di conformità agli strumenti urbanistici

Abuso edilizio generato da un permesso di costruire ed un’autorizzazione paesaggistica illeciti in quanto fondati su una falsa attestazione di conformità alle norme di legge ed agli strumenti urbanistici.

_________

Penale Sent. Sez. 3 Num. 11519 Anno 2019

Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO
Data Udienza: 23/01/2019

SENTENZA
sui ricorsi proposti da ****
avverso la sentenza del 26/02/2018 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio quanto al reato di falso per essere estinto per prescrizione;
l'annullamento con rinvio quanto alle contravvenzioni limitatamente al trattamento sanzionatorio per tutti e per **** anche per la sospensione condizionale della pena e la condanna alle spese.
Rigetto nel resto; udita l'avv. Viviana Labbruzzo, in sostituzione, dell'avv. Paola Scarcia per il ricorrente ****, dell'avv. Giuseppe Stefanelli per la ricorrente **** dell'avv. Giuseppe Fersini per il ricorrente **** per il ricorrente ***, la quale ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 26 febbraio 2018, la Corte d'appello di Lecce, disattendendo gli appelli proposti da **** - condannati in primo grado per il solo reato di cui al capo a) con riguardo alla totale difformità tra le opere eseguite e quelle autorizzate con il permesso di costruire - ed accogliendo parzialmente il gravame proposto dal pubblico ministero contro tutti gli imputati (per il resto in primo grado assolti dagli altri reati loro contestati), ha ritenuto costoro responsabili di tutti gli addebiti loro ascritti, ad eccezione della contravvenzione di cui all'art. 734 cod. pen., per cui è stata confermata l'assoluzione già pronunciata in primo grado. In particolare, in grado d'appello tutti gli imputati, condannati alle pene di legge, sono stati ritenuti colpevoli della contravvenzione di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. 380 del 2001 contestata sub a) e - così riqualificando il delitto rubricato sub capo b) a seguito della sent. Corte cost. n. 56/2016 - della contravvenzione di cui all'art. 181, comma 1, d.lgs. 42/2004, mentre i soli imputati ****sono altresì stati condannati per il reato contestato al capo d), derubricato nel delitto di cui all'art. 480 cod. pen.
L'affermazione di responsabilità concorsuale si fonda sul fatto che gli imputati ****, quali proprietari e committenti della realizzazione di una casa di civile abitazione in zona agricola vincolata, e **** quale tecnico progettista - autore delle relazioni allegate alle istanze, contenenti false attestazioni - e direttore dei lavori, avevano richiesto ed ottenuto dal comune di Castrignano del Capo, in persona del tecnico comunale ****, un permesso di costruire ed una autorizzazione paesaggistica (quest'ultima rilasciata a seguito di nulla-osta concesso dalla Soprintendenza, indotta in errore) ed in forza dei medesimi provvedimenti, illecitamente rilasciati perché affetti da falsità ideologica ed in contrasto con le previsioni normative e urbanistiche e da ritenersi dunque inesistenti, con il concorso dell'esecutore materiale **** avevano quindi realizzato l'opera, peraltro in difformità dal progetto presentato. In particolare, la falsità ideologica delle relazioni allegate all'istanza e delle autorizzazioni conseguentemente rilasciate era stata ritenuta in relazione all'attestazione di conformità dell'intervento alle norme di legge ed agli strumenti urbanistici, laddove la volumetria edificata - non consentita dall'indice di fabbricabilità del fondo agricolo - era stata ottenuta in base ad un illecito asservimento urbanistico di terreni distanti ed in assenza dei requisiti soggettivi e oggettivi relativi ad un'edificazione connessa all'esercizio di attività imprenditoriale agricola.
2. Avverso la sentenza di appello, a mezzo del difensore di fiducia, hanno proposto separati ricorsi i cinque suddetti imputati, deducendo motivi in larga parte comuni, di  seguito enunciati nei limiti strettame
essendosi effettuate, semmai, soltanto mere valutazioni tecniche non aventi funzione di provare la verità di quanto esposto. Con particolare riguardo all'autorizzazione paesaggistica - osservano taluni ricorrenti - la sentenza impugnata non indica neppure quali falsi presupposti sarebbero stati attestati e come ciò potrebbe aver influito sulla valutazione di compatibilità paesaggistica del manufatto, la quale non risponde alle medesime logiche valutative del rilascio del titolo urbanistico, né a parametri predeterminati. Ciò che integra - lamenta in particolare il ricorrente **** - anche la violazione dell'art. 181 d.lgs. 42 del 2004.[...omissis]

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La sentenza impugnata deve innanzitutto essere annullata senza rinvio, limitatamente al capo d) di imputazione, ascritto ai ricorrenti ****, per essere il reato estinto per prescrizione, non sussistendo l'evidenza di una causa di proscioglimento più favorevole ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Sono quindi da ritenersi assorbite  tutte le doglianze relative all'insussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del delitto di falso ideologico, come pure quella, di carattere processuale, al proposito sollevata nel quinto motivo del ricorso proposto **** in ordine alla violazione dell'art. 429 cod. proc. pen. e l'ulteriore quarto motivo dal medesimo proposto circa la falsa attestazione che avrebbe riguardato la valorizzazione del sito senza tener conto del D.P.C.M. 8 luglio 2003 e del d.m. 29 maggio 2008 e del vincolo di inedificabilità assoluta gravante sulle particelle accorpate. E' infatti certamente fondata la doglianza al proposito proposta da tutti i ricorrenti interessati (mentre è ovviamente irrilevante quella sul punto avanzata da ****, che al proposito non ha interesse - né ha allegato di averlo - non essendo stato condannato per tale reato). I provvedimenti amministrativi ritenuti ideologicamente falsi sono stati adottati in data 2 marzo 2010 e - pur tenendo conto dell'unica causa di sospensione del corso della prescrizione per giorni 35 conseguente al rinvio del processo dal 24 maggio al 28 giugno 2016 per adesione dei difensori all'astensione dalle udienze indetta dall'associazione di categoria - il termine massimo di prescrizione di sette anni e mezzo è spirato il 7 ottobre 2017, prima della pronuncia della sentenza impugnata, resa all'udienza del 26 febbraio 2018. Poiché, a norma dell'art. 537, comma 4, cod, proc. pen., la declaratoria della falsità degli atti - nella specie accertata in sentenza - deve essere pronunciata anche con la sentenza di proscioglimento, la statuizione non può essere revocata, non essendo stato al proposito avanzato alcun specifico motivo di doglianza dai ricorrenti interessati.
2. Ciò premesso, rispetto alle altre doglianze è preliminare quella - di carattere procedurale - relativa alla violazione dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., come detto proposta dagli imputati ****. Il motivo, tuttavia, è infondato. Va preliminarmente osservato che, sulla scorta delle argomentazioni addotte a sostegno dei motivi, la disposizione che viene oggi in rilievo non è quella citata dai ricorrenti, bensì quella contenuta nel successivo comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen. Detta previsione - introdotta dall'art. 1, comma 58, I. 23 giugno 2017, n. 103 - statuisce che «nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale» (art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.).
Com'è noto, la citata disposizione – che statuisce per il giudice d'appello un obbligo non subordinato ad esplicita richiesta di parte (sicché è ammissibile anche la doglianza sul punto proposta dai ricorrenti ****, benché la richiesta fosse stata avanzata soltanto dall'imputato ****) - ha codificato un orientamento interpretativo in precedenza elaborato dalla giurisprudenza di legittimità al fine di assicurare il rispetto del principio di cui all'art. 6, par. 3, lett. d), C.E.D.U., relativa al diritto dell'imputato di  esaminare o fare esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame  dei testimoni a discarico, come definito dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU, che costituisce appunto parametro interpretativo delle norme processuali interne. Sì è così affermato che il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, anche se emessa all'esito del giudizio abbreviato, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dicharative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487, che ha confermato il prevalente orientamento di legittimità formatosi dopo la nota pronuncia della Corte EDU 5 luglio 2011, Dan c. Repubblica della Moldavia: v., ex plurimis, Sez. 6, n. 47722 cel 06/10/2015, Arcone e aa., Rv. 265879; Sez. 5, n. 6403 del 16/09/2014, dep. 2015, Preite e a., Rv. 262674; Sez. 5, n. 16975 del 12/02/2014, Sirsi, Rv. 255843). Conseguentemente, in tali casi, laddove non abbia luogo la rinnovazione dell'istruzione, è affetta da vizio di motivazione ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", di cui all'art. 533, comma primo, cod. proc. pen., la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267492). L'avvenuta codificazione di detto orientamento nell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. consente, oggi, cli ritenere altresì la violazione della legge processuale, trattandosi di disposizione c he - rispondendo ad un evidente interesse difensivo - è da ritenersi presidiata dall'ipotesi di nullità di ordine generale di cui all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., riconducibile alla categoria delle c.d. nullità intermedie disciplinata dal successivo art. 180.
2.1. Secondo la richiamata sentenza Dasgupta - che, come le successive decisioni intervenute sul punto prima della I. 103 del 2017, ha svolto osservazioni certamente valide anche con riferimento alla norma da quest'ultima introdotta - costituiscono prove decisive al fine della valutazione della necessità di procedere alla rinnovazione della istruzione dibattimentale quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio, nonché quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore,  siano, invece, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti - da sole o insieme ad altri elementi di prova - ai fini dell'esito della condanna (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267491). Secondo la giurisprudenza di legittimità successiva, il giudice d'appello che intenda procedere alla reformatio in peius di una sentenza assolutoria di primo grado, emessa all'esito di giudizio ordinario o abbreviato non ha tuttavia l'obbligo di rinnovare la prova dichiarativa decisiva qualora emerga che la lettura della prova compiuta dal primo giudice sia stata travisata per omissione, invenzione o falsificazione (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269786), tale obbligo sussistendo soltanto quando si tratti di valutazione "differente" della prova dichiarativa e non di mero "travisamento" di essa, caso quest'ultimo in cui si può pervenire al giudizio di colpevolezza senza necessità di rinnovazione delle prove dichiarative (Sez. 6, n. 35899 del 30/05/2017, Fori, Rv. 270546, in cui la prova dichiarativa utilizzata per la riforma della sentenza in grado d'appello non era stata in primo grado considerata dal giudice, incorso in travisamento per omissione). Già in precedenza, sulla stessa linea, si era affermato che in tema di valutazione della prova, il giudice di appello che intenda riformare in peíus la sentenza assolutoria di primo grado non ha l'obbligo di disporre la rinnovazione di una prova dichiarativa ritenuta decisiva allorché si limiti a valorizzare integralmente una deposizione solo parzialmente considerata - per una svista, una dimenticanza o un vero e proprio "salto logico" - da parte dèl primo giudice (Sez. 2, n. 54717 del 01/12/2016, Ciardo e aa., Rv. 268826). Né l'obbligo sussiste quando la deposizione è valutata in maniera del tutto identica sotto il profilo contenutistico, ma il suo significato probatorio viene diversamente apprezzato nel rapporto con le altre prove (Sez. 3, n. 19958 del 21/09/2016, dep. 2017, Chiri, Rv. 269782), magari nell'ambito di una valutazione organica, globale ed unitaria degli ulteriori elementi indiziari a carico (esterni alle dichiarazioni), erroneamente considerati in maniera atomistica dalla decisione del primo giudice (Sez. 2, n. 3917 del 13/09/2016, dep. 2017, Fazi, Rv. 269592) ovvero affatto considerati (Sez. 5, n. 45847 del 28/06/2016, Colombo, Rv. 268470). Si è ulteriormente precisato che nel caso di condanna in appello, non sussiste l'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'attendibilità della deposizione sia valutata in maniera del tutto identica dal giudice di appello, il quale si limita a procedere ad un diverso apprezzamento del complessivo compendio probatorio ovvero ad una diversa interpretazione della fattispecie incriminatrice (Sez. 5, n. 33272 del 28/03/2017, Carosella, Rv. 270471) e neppure qualora il giudice abbia riformato la sentenza assolutoria di primo grado non già in base al diverso apprezzamento di una prova dichiarativa, bensì all'esito della differente interpretazione della fattispecie concreta, fondata su una complessiva valutazione dell'intero compendio probatorio (Sez. 5, n. 42746 del 09/05/2017, Fazzini, Rv. 271012). Tantomeno occorre procedere  alla rinnovazione dibattimentale della prova nel caso di riforma della sentenza di assoluzione fondata non già sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una dichiarazione ritenuta decisiva, ma in forza della rivalutazione di un compendio probatorio di carattere documentale (Sez. 3, n. 31949 del 20/09/2016, dep. 2017, Felice, Rv. 270632; Sez. 2, n. 53594 del 16/11/2017, Piano, Rv. 271694), ovvero in base alla valorizzazione delle intercettazioni telefoniche, quasi ignorate dal giudice di primo grado, rispetto alle quali le prove dichiarative sono state ritenute di marginale rilevanza (Sez. 6, n. 49067 del 21/09/2017, Bertolini, Rv. 271503). [...omissis]

... il testo integrale della Sentenza in allegato

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