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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24317 del 05 agosto 2022, ha ribadito che il al promissario acquirente di un immobile può rifiutare l'acquisto dello stesso alla stipula del rogito, per effetto della denunciata mancanza del certificato d’abitabilità.
Osserva, in particolare, la Suprema Corte che la mancata consegna, o il mancato rilascio del certificato di abitabilità (o agibilità), pur non incidendo direttamente sul piano della validità del contratto, integra un inadempimento (essenziale) del venditore.
Tale circostanza può essere evidenziata dal compratore come eccezione d’inadempimento, ai sensi dell‘art. 1460 del codice civile, ovvero come fonte di pretesa risarcitoria per la ridotta commerciabilità del bene, a meno che egli non abbia espressamente rinunciato al requisito dell’abitabilità, o non abbia, comunque, esonerato il venditore dall’obbligo di ottenere la relativa licenza (Cass. n. 19749/2020).

ID 6817 | 12.05.2019 / Documenti allegati
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