Sentenza TAR Lazio n. 11025 del 28 ottobre 2020
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Sentenza TAR Lazio n. 11025 del 28 ottobre 2020
Installazione di un impianto solare per la produzione di acqua sanitaria, salve eccezioni - centri storici e prescrizioni comunali, rientra in attività di edilizia libera
SENTENZA
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Sabato, con domicilio eletto presso l’Avvocatura comunale in Roma, via Tempio di Giove, 21;
per l'annullamento
dell’atto n.61379 del 17 ottobre 2007, recante ordinanza di blocco dei lavori di installazione di un impianto solare termico, per la produzione di acqua calda, dell’atto n.947 del 24 aprile 2008, di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di €516,00, per abuso edilizio, impugnato con motivi aggiunti, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2020 il dott. Silvio Lomazzi, in collegamento da remoto, in videoconferenza, ex art. 84, comma 6 del D.L. n.18 del 2020 (conv. in Legge n.27 del 2020), e uditi per le parti i difensori, del pari in collegamento da remoto, in videoconferenza, ex l’art. 4 del D.L. n.28 del 2020 (conv. in Legge n.70 del 2020), come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue
FATTO e DIRITTO
Il Sig. **** ****, comproprietario di un’unità immobiliare all’interno di un villino quadrifamiliare ad uso abitativo, in via ****, in data 12 luglio 2007 comunicava all’Amministrazione capitolina l’avvio dei lavori per l’installazione di un impianto solare termico, per la produzione di acqua calda, sulla propria abitazione, ex art.1, commi 346, 348 della Legge n.296 del 1996.
Il Soggetto pubblico, con determina n.61379 del 17 ottobre 2007, ordinava il blocco dei lavori, occorrendo per l’esecuzione degli stessi la presentazione di previa apposita d.i.a., ex artt.22, 23 del D.P.R. n.380 del 2001.
L’interessato impugnava allora il cennato provvedimento, censurandolo per violazione degli artt.6, 22, 23, 123 del D.P.R. n.380 del 2001, degli artt.1, 26 della Lege n.10 del 1991, dell’art.1 della Legge n.241 del 1990 nonché per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e dell’illogicità.
Il ricorrente in particolare ha fatto presente che si trattava di un intervento di manutenzione e dunque di attività edilizia libera, richiamando sul punto anche la circolare regionale n.124382 del 19 luglio 2007.
L’Amministrazione si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame.
Il Soggetto pubblico inoltre, con atto n.947 del 24 aprile 2008, irrogava la sanzione amministrativa pecuniaria di €516,00, ex art.37 del D.P.R. n.380 del 2001, per l’avvenuta messa in opera dell’impianto solare termico, costituito dal boyler e da un pannello di vetro di mq.1,50.
Il Sig. **** **** impugnava con motivi aggiunti il suddetto atto, censurandolo per illegittimità derivata dall’atto presupposto, per violazione dell’art.37 del D.P.R. n.380 del 2001, per eccesso di potere sotto il profilo dell’errore nei presupposti e dello sviamento.
Il ricorrente nello specifico, oltre a dedurre il vizio di illegittimità derivata, ha sostenuto che non vi era un aumento del valore venale dell’immobile e che il provvedimento in realtà era stato dettato dalla necessità di procurare entrate per le casse comunali.
Roma Capitale deduceva l’infondatezza nel merito anche dei motivi aggiunti.
Nell’udienza dell’8 luglio 2020 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, per le ragioni di seguito esposte. Invero è necessario evidenziare al riguardo che l’installazione di impianti solari destinati alla produzione di acqua calda è considerata, ex combinato disposto artt.123, comma 1, 3, comma 1b del D.P.R. n.380 del 2001, estensione dell’impianto idrico-sanitario già in opera e, dunque, intervento di manutenzione straordinaria; che le relative opere possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, ex art.6, comma 1e-quater (all’epoca art.6, comma 2d) del D.P.R. n.380 del 2001; che non era necessario dunque presentare la d.i.a., essendo all’uopo sufficiente l’inoltro all’Amministrazione della comunicazione di avvio dei lavori, come correttamente effettuata dal ricorrente (cfr. TAR Umbria n.232 del 2014).
Ne discende che il provvedimento n.61379 del 2007 impugnato va annullato.
Tanto suesposto, vanno accolti, perché parimenti fondati, i motivi aggiunti avverso l’atto di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, emesso ex art.37 del D.P.R. n.380 del 2001, viziato per illegittimità derivata dal provvedimento presupposto, giacchè per l’installazione dell’impianto, come detto, non era necessaria la presentazione della d.i.a..
Ne consegue che la determina n.947 del 24 aprile 2008 va parimenti annullata.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.145/2008 indicato in epigrafe e i motivi aggiunti al medesimo e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €2.000,00 (Duemila/00) oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa
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