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Tettoie, pergolati, pergotende: titoli autorizzativi necessari

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 Tettoie pergolati pergotende

Tettoie, pergolati, pergotende: titoli autorizzativi necessari

Il Documento allegato intende chiarire, con estratti di giurisprudenza, l'individuazione corretta di tettoie, pergolati, pergotende, gazebo e tende e del relativo titolo autorizzativo.

Spesso per caratteristiche, dimensioni e materiali utilizzati, non si riesce a determinare la differenza tra le varie tipologie di schermature e coperture e quindi non sempre è facile individuare con esattezza i titoli abilitativi necessari per realizzare.

E' opportuno ripercorrere alcune pronunce della giurisprudenza. In generale, nella giurisprudenza l'elemento che determina la procedura per la realizzazione e i permessi da richiedere è il tempo di utilizzo dell’opera per capire se è destinata ad un uso stagionale o permanente.

Infatti nella giurisprudenza tende a considerare, oltre alle caratteristiche costruttive, il tempo di utilizzo dell’opera.

Con la sentenza n.5008/2018 pubblicata il 22 agosto, la quarta sezione del Consiglio di Stato richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui tettoie e pensiline, specie se realizzate su terrazzi, rientrano nell’alveo applicativo del regime concessorio, va ricordato le definizioni più volte ribadite.

Si veda ad esempio la sentenza n. 306 del 25 gennaio 2017 in riferimento alla natura delle opere realizzate, tratteggiando le varie fattispecie di pergolato, tettoia, gazebo, veranda e pergotenda.

Pergolato 
Costituisce una struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazze e consiste, quindi, in un’impalcatura, generalmente di sostegno di piante rampicanti, costituita da due (o più) file di montanti verticali riuniti superiormente da elementi orizzontali posti ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone. Il pergolato, per sua natura, è quindi una struttura aperta su almeno tre lati e nella parte superiore e normalmente non necessita di titoli abilitativi edilizi.

sentenza n. 306 del 25 gennaio 2017
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5.1- Il pergolato costituisce infatti, una struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazze e consiste, quindi, in un’impalcatura, generalmente di sostegno di piante rampicanti, costituita da due (o più) file di montanti verticali riuniti superiormente da elementi orizzontali posti ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone.
Il pergolato, per sua natura, è quindi una struttura aperta su almeno tre lati e nella parte superiore e normalmente non necessita di titoli abilitativi edilizi.
Quando il pergolato viene coperto, nella parte superiore (anche per una sola porzione) con una struttura non facilmente amovibile (realizzata con qualsiasi materiale), è assoggettata tuttavia alle regole dettate per la realizzazione delle tettoie.
5.2- Il Consiglio di Stato, al riguardo, ha già affermato che il pergolato ha una funzione ornamentale, è realizzato in una struttura leggera in legno o in altro materiale di minimo peso, deve essere facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, e funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni (Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 5409 del 29 settembre 2011).
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Tettoia
Quando il pergolato viene coperto, nella parte superiore (anche per una sola porzione) con una struttura non facilmente amovibile (realizzata con qualsiasi materiale), è assoggettata tuttavia alle regole dettate per la realizzazione delle tettoie.
È necessario il permesso per costruire per realizzare una tettoia solo se questa incide sulla sagoma della struttura principale, se è di grandi dimensioni e priva di un collegamento funzionale al soddisfacimento di esigenze temporanee.

Gazebo 
Nella sua configurazione tipica, è una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili. Spesso il gazebo è utilizzato per l'allestimento di eventi all’aperto, anche sul suolo pubblico, e in questi casi è considerata una struttura temporanea. In altri casi il gazebo è realizzato in modo permanente per la migliore fruibilità di spazi aperti come giardini o ampi terrazzi.
Con la sentenza 556/2018 il Tar Toscana ha affermato che i gazebo non precari, ma destinati a soddisfare esigenze permanenti, devono essere considerati manufatti in grado di alterare lo stato dei luoghi e aumentare il carico urbanistico. Per questa tipologia di opere è necessario il permesso di costruire. In caso contrario, si tratta di un intervento di edilizia libera per il quale solitamente non è richiesta neanche l’autorizzazione paesaggistica.

sentenza n. 306 del 25 gennaio 2017
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Il gazebo, infatti, nella sua configurazione tipica, è una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili.
Spesso il gazebo è utilizzato per l'allestimento di eventi all’aperto, anche sul suolo pubblico, e in nquesti casi è considerata una struttura temporanea. In altri casi il gazebo è realizzato in modo permanente per la migliore fruibilità di spazi aperti come giardini o ampi terrazzi.
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Veranda 
Realizzabile su balconi, terrazzi, attici o giardini, è caratterizzata quindi da ampie superfici vetrate che all’occorrenza si aprono tramite finestre scorrevoli o a libro. Per questo la veranda, dal punto di vista edilizio, determina un aumento della volumetria dell’edificio e una modifica della sua sagoma e necessita quindi del permesso di costruire.
A tale proposito deve essere ricordato che nell’Intesa sottoscritta il 20 ottobre 2016, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni, concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la veranda è stata definita (nell’Allegato A):

sentenza n. 306 del 25 gennaio 2017
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“Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili”.

In proposito si deve ricordare che nell’Intesa sottoscritta il 20 ottobre 2016 , ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni, concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la veranda è stata definita (nell’Allegato A) «Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili».
7.1- La veranda, realizzabile su balconi, terrazzi, attici o giardini, è caratterizzata quindi da ampie superfici vetrate che all’occorrenza si aprono tramite finestre scorrevoli o a libro. Per questo la veranda, dal punto di vista edilizio, determina un aumento della volumetria dell’edificio e una modifica della sua sagoma e necessita quindi del permesso di costruire.
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Pergotenda - E’ qualificabile come mero arredo esterno quando è di modeste dimensioni, non modifica la destinazione d’uso degli spazi esterni ed è facilmente ed immediatamente rimovibile, con la conseguenza che la sua installazione si va ad inscrivere all’interno della categoria delle attività di edilizia libera e non necessita quindi di alcun permesso (Cons. Stato, sez. VI, 11 aprile 2014, n. 1777)

sentenza n. 306 del 25 gennaio 2017
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tali strutture, la cui agevole realizzazione è oggi possibile grazie a nuove tecniche e nuovi materiali, sono destinate a rendere meglio vivibili gli spazi esterni delle unità abitative (terrazzi o giardini) e sono installate per soddisfare quindi esigenze non precarie (Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 1619 del 27 aprile 2016).
Le “pergotende” non si connotano, pertanto, per la temporaneità della loro utilizzazione, ma costituiscono un elemento di migliore fruizione dello spazio esterno, stabile e duraturo.
9.1- Ciò premesso, la Sezione, nella stessa citata decisione, ha ritenuto che le pergotende, tenuto conto della loro consistenza, delle caratteristiche costruttive e della loro funzione, non costituiscano un’opera edilizia soggetta al previo rilascio del titolo abilitativo.
Infatti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 10 del DPR n. 380 del 2001, sono soggetti al rilascio del permesso di costruire gli “interventi di nuova costruzione”, che determinano una “trasformazione edilizia e urbanistica del territorio”, mentre una struttura leggera (nella fattispecie esaminata in alluminio anodizzato) destinata ad ospitare tende retrattili in materiale plastico non integra tali caratteristiche.
L’opera principale non è, infatti, la struttura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa, con la conseguenza che la struttura (in alluminio anodizzato) si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda.
Quest’ultima, poi, integrata alla struttura portante, non può considerarsi una “nuova costruzione”, posto che essa è in materiale plastico e retrattile, onde non presenta caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante, comportante trasformazione del territorio. Infatti la copertura e la chiusura perimetrale che essa realizza non presentano elementi di fissità, stabilità e permanenza, per il carattere retrattile della tenda, «onde, in ragione della inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato, non può parlarsi di organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie».
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9.4- Anche in una precedente decisione la Sezione aveva affermato che la pergotenda è qualificabile come mero arredo esterno quando è di modeste dimensioni, non modifica la destinazione d’uso degli spazi esterni ed è facilmente ed immediatamente rimovibile, con la conseguenza che la sua installazione si va ad inscrivere all’interno della categoria delle attività di edilizia libera e non necessita quindi di alcun permesso (Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 1777 dell’11 aprile 2014).
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Tenda
 In qualche caso i giudici hanno dovuto spiegare la differenza tra tenda e pergolato. Per il Tar Toscana (sentenza 486/2018), la tenda, a prescindere dalle dimensioni, dagli elementi che la compongono e dalle tecniche utilizzate per l’installazione, serve a migliorare la fruibilità di uno spazio già esistente, come ad esempio un balcone o una parte di giardino. L’installazione delle tende rientra sempre tra gli interventi di edilizia libera. Cosa che invece non può dirsi dei pergolati, per i quali vanno valutate dimensioni e tempi di utilizzo

Sentenza 486/2018
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"tenda retrattile considerata dall’art. 137 della L.R.T. come opera priva di rilevanza edilizia"
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"Infatti, il giudice amministrativo di appello ha chiarito che l’intelaiatura metallica non va considerata come elemento fine a se stesso ma come elemento costitutivo della tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell'unità abitativa (Consiglio di Stato, sez. VI, 27/04/2016, n. 1619). E’ quindi il criterio funzionale che deve guidare la classificazione del manufatto, potendosi escludere la natura di tendaggio solo nei casi in cui appaia evidente che la struttura complessivamente intesa (comprensiva della intelaiatura e del tessuto retrattile) non sia volta alla migliore fruizione di spazi già esistenti ma sia preordinata alla creazione di un nuovo ambiente coperto"
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"tenda che la pacifica giurisprudenza considera come opera inidonea d integrare una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio (T.A.R. Napoli, sez. III, 03/07/2017, n. 3570).
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