Recinzioni: SCIA o Permesso di costruire - Casi
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Recinzioni: SCIA o Permesso di costruire / Casi da Sentenze TAR e CS
ID 14205 | 03.08.2021
1. Recinzione con muretto
Una recinzione costituita da un muretto in calcestruzzo e paletti di ferro richiede il permesso di costruire
Secondo l’orientamento della giurisprudenza dominante, “sono esenti dal regime del permesso di costruire solo le recinzioni che non configurino un’opera edilizia permanente, bensì manufatti di precaria installazione e di immediata asportazione (quali, ad esempio, recinzioni in rete metalliche, sorrette da paletti in ferro o di legno e senza muretto di sostegno), in quanto entro tali limiti la posa in essere di una recinzione rientra tra le manifestazioni del diritto di proprietà, che comprende lo “ius excludendi alios” o, comunque, la delimitazione delle singole proprietà.
Viceversa, è necessario il permesso di costruire quando la recinzione costituisca opera di carattere permanente, incidendo in modo durevole e non precario sull’assetto edilizio del territorio, come ad esempio se è costituita da un muretto di sostegno in calcestruzzo con sovrastante rete metallica o da opera muraria (cfr. fra le tante T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 10/05/2013, n. 714)” (così: TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 20 maggio 2014, n. 1306; in termini: TAR Puglia, Bari, Sez. III, 15 settembre 2015, n. 1236; cfr. anche Cons. Stato, Sez. VI, 26 gennaio 2015, n. 333; Id., Sez. V, 9 aprile 2013, n. 1922; TAR Umbria, 7 agosto 2013 n. 434; TAR Campania, Salerno, Sez. I, 7 marzo 2011 n. 430).
TAR Lombardia, sez. II Milano, sent. 25 ottobre 2017 n. 2022
2. Recinzione con rete metallica e paletti senza opere murarie
Non serve il permesso di costruire per una recinzione con rete metallica sorretta da 64 paletti in ferro, con altezza pari a 2 ml. e senza muretto di sostegno
La pacifica giurisprudenza è orientata nel ritenere che la realizzazione di una recinzione non richieda un titolo edilizio costitutivo laddove si tratti di una trasformazione che, per l’utilizzo di materiale di scarso impatto visivo e per le dimensioni dell’intervento, non comporti un’apprezzabile alterazione ambientale, estetica e funzionale, con la conseguenza che la distinzione tra esercizio dello ius aedificandi e dello ius excludendi alios ex art. 831 c.c. va rintracciata nella verifica concreta delle caratteristiche del manufatto (cfr. TAR Torino, sez. II , 30/09/2019 , n. 1013; Consiglio di Stato , sez. VI , 29/11/2019 , n. 8178).
In forza di tale presupposto, si ritiene non necessario il permesso di costruire allorché l’intervento consista in una mera apposizione di rete metallica sorretta da 64 paletti in ferro, con altezza pari a 2 ml. e, in generale, senza muretto di sostegno (cfr. da ultimo, T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 13/01/2021, n. 28; cfr. anche Consiglio di Stato, sez. II, 20/03/2020, n. 1997, T.A.R. Basilicata, sez. I, 09/03/2020, n. 192 ed altre).
TAR Liguria, sez. I, sent. 14 luglio 2021, n. 663
3. Recinzione e palificata in cemento
Una palificata realizzata con pali in cemento prefabbricato è una nuova costruzione richiedente il permesso di costruire
Una palificata realizzata con pali in cemento prefabbricato, finalizzata a porre rimedio ad una situazione di pericolo concreto derivante da avvenuti smottamenti del terrapieno nei pressi di un’abitazione, è un intervento di nuova costruzione ex art. 3 lett. e) del D.P.R. 380/01, in quanto si realizza un nuovo organismo edilizio, caratterizzato da un proprio impatto volumetrico ed ambientale e, dunque, idonei a determinare una trasformazione del territorio di riferimento; conseguentemente, è necessario il permesso di costruire.
TAR Campania, Napoli, sez. VI, sent. 21 giugno 2021, n. 4236
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