Criteri autorizzazione laboratori prove materiali da costruzione esistenti
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Circolare 03 dicembre 2019 n.633/STC / Laboratori prove autorizzati MIT strutture e costruzioni esistenti
Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai Laboratori per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti di cui all’art. 59, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001.
I laboratori per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti, sono quelli previsti all’art.59 del D.P.R. n. 380/2001, lettera c-bis (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).
Art. 59 Laboratori (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20)
1. Agli effetti del presente testo unico sono considerati laboratori ufficiali:
a) i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facolta' di ingegneria e delle facolta' o istituti universitari di architettura;
b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma);
b-bis) il laboratorio dell'Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana spa;
b-ter) il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare prove di crash test per le barriere metalliche.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare:
a) prove sui materiali da costruzione;
b) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134;
c) prove di laboratorio su terre e rocce.
c-bis) prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti.
3. L'attivita' dei laboratori, ai fini del presente capo, e' servizio di pubblica utilita'.
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Circolare 03 dicembre 2019 n.633 STC.pdf |
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