Acciai per uso strutturale: Procedura di qualificazione
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Acciai per uso strutturale: Procedura di qualificazione
ID 7922 | 08.03.2019
Procedura di qualificazione nei casi di non applicabilità della marcatura CE
Il STC verifica l’adeguatezza della documentazione presentata e, in caso di esito positivo, potrà seguire, una verifica ispettiva del STC presso lo stabilimento di produzione.
In caso di esito positivo, la procedura continua con:
- esecuzione delle Prove di Qualificazione a cura di un laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001 incaricato dal STC su proposta del produttore;
- invio dei risultati delle prove di qualificazione da sottoporre a giudizio di conformità al STC da parte del laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001 incaricato;
- in caso di giudizio positivo il STC provvede al rilascio dell’Attestato di Qualificazione al produttore e inserisce il Produttore nel Catalogo Ufficiale dei Prodotti Qualificati sul sito istituzionale csllpp;
- in caso di giudizio negativo, il Produttore può individuare le cause delle non conformità, apportare le opportune azioni correttive, dandone comunicazione sia al STC che al Laboratorio incaricato e successivamente ripetere le prove di qualificazione.
Il prodotto può essere immesso sul mercato solo dopo il rilascio dell’Attestato di Qualificazione. La qualificazione ha validità 5 (cinque) anni.
I prodotti interessati alla qualificazione sono:
- Acciai da cemento armato ordinario, in forma di fili, barre, rotoli, reti e tralicci elettrosaldati;
- Acciai da cemento armato precompresso, in forma di fili, barre, trecce e trefoli;
- Acciai per strutture metalliche, in forma di profilati pieni e cavi, barre, lamiere, larghi piatti, ecc;
...
Art. 59 (L) Laboratori (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20)
1. Agli effetti del presente testo unico sono considerati laboratori ufficiali:
a) i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facolta' di ingegneria e delle facolta' o istituti universitari di architettura;
b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma);
b-bis) il laboratorio dell'Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana spa;
b-ter) il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare prove di crash test per le barriere metalliche.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare:
a) prove sui materiali da costruzione;
b) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134;
c) prove di laboratorio su terre e rocce.
3. L'attivita' dei laboratori, ai fini del presente capo, e' servizio di pubblica utilita'.
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