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PnPE2: Portale Nazionale sulla Prestazione Energetica degli Edifici

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PnPE2   Portale Nazionale sulla Prestazione Energetica degli Edifici

PnPE2: Portale Nazionale sulla Prestazione Energetica degli Edifici

ID 16407 | 15.04.2022

Online il nuovo Portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici (PnPE2), promosso da ENEA e dal Ministero della Transizione Ecologica per offrire informazioni e assistenza a cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.

Progetto

L’aggiornamento del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (di seguito Dlgs 192/05) con il Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 48, che attua la Direttiva 2018/844/UE, introduce ulteriori indicazioni per la promozione del miglioramento della prestazione energetica degli edifici, in considerazione delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia sotto il profilo dei costi delle azioni previste, ottimizzando il rapporto tra oneri e benefici per la collettività.

Il D.lgs. 192/05 aggiornato introduce il Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici all’articolo 4-quater.

Il Progetto di sviluppo del Portale, elaborato dal gruppo di lavoro ENEA-DUEE, riguarda la realizzazione di una piattaforma informatica, detta Portale Nazionale sulla Prestazione Energetica degli Edifici (PnPE2), basata su una serie di moduli funzionali, molteplici database distribuiti e un ambiente centralizzato ENEA.

Passando per una prima versione in cui i servizi sono necessariamente ridotti ai DB esistenti in ENEA, lo sviluppo della piattaforma crescerà assieme alla disponibilità dei dati man mano ch egli altri attori coinvolti li metteranno a disposizione.

Il Portale dovrà permettere la ricerca, la lettura e l’elaborazione dei dati con varie modalità e strumenti i cui risultati saranno consultabili dalle classi di utenza previste attraverso un’interfaccia web avanzata ad elevato grado di usabilità.

La proposta si fonda su un’accurata analisi delle fonti dati, dei servizi e delle classi dell’utenza.

La metodologia utilizzata consentirà di identificare le funzionalità di cui il Portale sarà dotato in relazione alle richieste dell’utenza finale.

Le funzionalità proposte dal Portale saranno implementate su un’architettura modulare che consentirà di fruire di molteplici funzioni sia di interrogazione che di gestione dati con specifiche elaborazioni degli stessi in base ad algoritmi complessi. Tali dati, o meglio, i risultati potranno essere integrati in un data base di cache locale e altri DB e utilizzati con modelli di supporto alle decisioni. I risultati intermedi e finali di tali elaborazioni saranno, infine, resi accessibili all’utente attraverso un’interfaccia grafica e GIS consultabile tramite il Web.

Il punto chiave per ENEA nella realizzazione del PnPE2 sarà l’interconnessione con i DB richiesti nella normativa ai quali si potranno affiancare le diverse basi dati già sviluppate internamente e per questo facilmente integrabili nella programmazione del portale. In fase di applicazione delle potenzialità del portale, infatti, si potranno integrare i dati presenti nei siti regionali di attestati delle prestazioni energetiche (APE-R), i siti regionali di catasto impianti termici (CIT-R), i portali per le politiche di sviluppo territoriale (ESPA-PAES), i portali per le diagnosi energetiche delle imprese (AUDIT 102), solo per citarne alcuni gestiti da ENEA.

Applicativi in vetrina:

Sire
Applicativo per Valutazioni Tecnico-Economiche sulle Possibilità di Interventi di Riqualificazione Energetica del Patrimonio Edilizio degli Enti Locali

VICTORIA
Applicativo per la Valutazione degli Interventi incentivabili dal Conto TermicO e relativi Risparmi-Interfaccia APE

DOCET
L’applicativo per la certificazione energetica edifici residenziali esistenti con superficie utile inferiore o uguale a 200 m2

Safeschool 4.0
L’applicativo per misurare i consumi energetici e le caratteristiche strutturali delle scuole

Shadowindow
Software per il calcolo del risparmio annuo di energia con l’installazione di una schermatura solare a protezione di una superficie vetrata

Test4ECasa
Il test che suggerisce come rendere la propria abitazione più efficiente nel rispetto dell’ambiente

Condomini+4.0
L’applicativo per l’analisi della vulnerabilità energetica-strutturale degli edifici condominiali

HARP
L’applicazione che stima la classe energetica dei generatori di calore

Odesse
Optimal design for smart energy

http://pnpe2.enea.it/

http://pnpe2.enea.it/statistiche

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192
.
..

Art. 4-quater. Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici

1. E' istituito, presso ENEA, il Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, con lo scopo di fornire ai cittadini, alle imprese e alla pubblica amministrazione informazioni sulla prestazione energetica degli edifici, sulle migliori pratiche per le riqualificazioni energetiche efficaci in termini di costi, sugli strumenti di promozione esistenti per migliorare la prestazione energetica degli edifici, ivi compresa la sostituzione delle caldaie a combustibile fossile con alternative piu' sostenibili, e sugli attestati di prestazione energetica.

2. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, secondo le modalita' previste dal decreto di cui al comma 4, ENEA istituisce uno sportello unico finalizzato a fornire assistenza ed ogni informazione utile:

a) ai cittadini e alle imprese relativamente: alla mappatura energetica degli edifici, alla conformita' alla normativa di settore, alla valutazione del potenziale di efficientamento e alla selezione delle priorita' di intervento, ivi compresi i piani di riqualificazione per fasi successive, alla selezione degli strumenti di promozione piu' adeguati allo scopo, alla formazione delle competenze professionali;
b) alla pubblica amministrazione relativamente: alla mappatura energetica degli edifici, alla conformita' alla normativa di settore, alla valutazione del potenziale di efficientamento e alla selezione delle priorita' di intervento, ivi compresi i piani di riqualificazione per fasi successive, alla selezione degli strumenti di promozione piu' adeguati allo scopo, anche tramite l'utilizzo dei contratti EPC, alla formazione delle competenze tecniche.

3. Le attivita' di cui al comma 1 sono fornite a seguito dell'acquisizione e dell'elaborazione, da parte del Portale, delle informazioni di cui al comma 4 relative alla consistenza del parco immobiliare nazionale, alla sua prestazione energetica e ai suoi consumi energetici, nonche' agli interventi gia' eseguiti di riqualificazione energetica degli edifici.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentita la Conferenza Unificata, individua, con apposito decreto, le modalita' di funzionamento del portale di cui al comma 1, sia in termini di erogazione del servizio che di gestione dei flussi informativi, oltre alle opportune forme di collaborazione e raccordo tra le amministrazioni interessate, per le quali risulti prioritario il ricorso a dati organizzati dei catasti regionali, laddove esistenti, che alimentino il portale nazionale mediante meccanismi di interoperabilita' tra i sistemi, per assicurare un celere e compiuto afflusso per via telematica dei dati presenti:

a) nel catasto degli attestati di prestazione energetica di cui all'articolo 6, comma 12, lettera d), ivi comprese le informazioni sugli impianti termici;
b) nella banca dati di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2018, n. 110, recante "Modalita' di gestione dei flussi informativi alla banca dati istituita presso il Gestore Servizi Energetici GSE S.p.a. relativa agli incentivi nei settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili";
c) nel database "Progetto Patrimonio della PA", ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
d) nel Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), relativi alle sole informazioni di spesa per i consumi energetici, di cui all'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e all'articolo 14, commi da 6 a 11, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
e) nel Sistema informatico integrato di cui al decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e relativi alle utenze intestate agli utenti privati e alle Pubbliche amministrazioni, previa stipula di un protocollo d'intesa tra l'ENEA e l'Acquirente Unico S.p.A., sentiti l'Autorita' di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente e il Garante per la protezione dei dati personali.

5. Il portale di cui al comma 1 e' alimentato da ogni altra informazione relativa alla consistenza del parco immobiliare, ai consumi energetici e agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici, gia' in possesso della pubblica amministrazione, nonche' dai dati relativi all'adozione di contratti EPC per gli edifici della pubblica amministrazione stessa, ove disponibili, dei quali tiene apposito registro.

6. Il portale di cui al comma 1 fornisce supporto e ogni informazione utile al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, previa richiesta, alla Conferenza Unificata, necessari ad assicurare il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di efficienza energetica e integrazione delle energie rinnovabili negli edifici, per l'elaborazione delle strategie e dei programmi di promozione in materia di efficienza energetica negli edifici, nonche' per le attivita' di cui all'articolo 10, comma 2.

7. Il portale di cui al comma 1 fornisce, per finalita' statistiche e di studio, anche in forma aggregata e nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, i dati e le elaborazioni realizzate secondo le modalita' definite con il decreto di cui al comma 4. Inoltre, rende disponibili anche ai singoli proprietari degli immobili i dati del sistema informativo di cui all'articolo 6, comma 12, lettera d), confluiti nel portale.

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