Guida DM 37/2008

Guida al DM 37 2008

Guida al DM 37/2008

La Guida si propone come strumento operativo di approfondimento del D.M. 37/08, norma che, per la mancanza di disposizioni transitorie e per l’incerto coordinamento di alcuni suoi articoli, ha generato difficoltà applicative e molteplici opzioni interpretative offerte dalle CCIAA.
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Il DM 37/08 e l'ambito di applicazione

Il Decreto e le norme abrogate
Il Decreto Ministeriale n. 37 del 22/01/2008 “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11‐quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, é stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana n. 61 del 12/03/2008.

L’entrata in vigore il 27/03/2008 del D.M. ha comportato l’abrogazione:
- della Legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli articoli 8 (Finanziamento dell'attività normativa tecnica), 14 (Verifiche) e 16 (Sanzioni);
- del D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447;
- degli articoli da 107 a 121 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (capo V, parte II, Testo Unico per l'edilizia); a seguito di ciò deriva anche l'abrogazione dell’istituendo "Albo dei responsabili tecnici", previsto dall'art. 109 comma II del Testo Unico sull'edilizia e l'abrogazione dell'art. 108 comma III dello stesso Testo Unico che avrebbe consentito alle imprese in possesso di attestazione SOA di ottenere automaticamente l'abilitazione per le attività regolamentate dalla 46/90.

Ambito di applicazione
Il D.M. 37/2008 si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso (1), collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze.
Se l’impianto è connesso a reti di distribuzione, il D.M. 37/08 si applica a partire dal punto di consegna della fornitura. Per “punto di consegna della fornitura” si intende il punto in cui l’azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all’utente l’energia elettrica, il gas naturale o diverso, l’acqua, ossia il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l’utente. Per “reti di distribuzione” si intende l’insieme dei manufatti, delle apparecchiature e delle linee di condotta (es. condutture elettriche, tubazioni gas, tubazioni acqua, etc.) finalizzate a fornire (di energia elettrica, acqua, gas, etc.) alle singole utenze private ed ai servizi pubblici.

Definizione di edificio
Per “edificio”, ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. 192/05, si intende sia il fabbricato intero sia l’unità immobiliare facente parte del maggior fabbricato. Ai sensi dell’art. 812 c.c. gli edifici sono beni immobili anche se uniti al suolo a scopo transitorio. Ne consegue che il D.M. 37/08 si applica solo agli impianti posti al servizio di un’unità immobiliare o di fabbricato nella sua globalità, prescindendo dalla sua destinazione d’uso, incluse le costruzioni precarie e provvisorie, purché ancorate al suolo.
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(1) La previgente L. n. 46/90, fatta eccezione per gli impianti elettrici, si applicava solamente agli impianti di tipo civile.
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