~ 2000 / 2026 ~
// Documenti disponibili n:
47.627
// Documenti scaricati n:
38.700.295
// Newsletter n:
2865
Regolamento (UE) 2024/3110 | Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) - Si applica dal 08 Gennaio 2026
ID 746
Per poter visualizzare la newsletter con i dati personalizzati devi essere connesso. Fai click qui per effettuare l'accesso al sito.
| Appunti Marcatura CE | ||
| Newsletter n. 681 del 23 Aprile 2026 | ||
| Salve Visitatore | ||
Regolamento (UE) 2024/3110 ID 23370 | 28.01.2025 / Ed. 1.0 del 28 Gennaio 2025 Regolamento (UE) 2024/3110 (GU L 2024/3110 del 18.12.2024) Entrata in vigore: 07 gennaio 2025 / Applicazione: 08 gennaio 2026 Applicazione a decorrere dall'8 gennaio 2026, fatta eccezione per gli articoli da 1 a 4, l’articolo 5, paragrafi da 1 a 7, l’articolo 7, paragrafo 1, l’articolo 9, l’articolo 10, l’articolo 12, paragrafo 1, primo comma, l’articolo 16, paragrafo 3, l’articolo 37, paragrafo 4, l’articolo 63, l’articolo 89 e l’articolo 90 e gli allegati I, II, III, IV, VII, IX e X, che si applicano a decorrere dal 7 gennaio 2025, e l’articolo 92, che si applica a decorrere dall'8 gennaio 2027. Il regolamento (UE) n. 305/2011 è abrogato a decorrere dall'8 gennaio 2026, fatta eccezione per l’articolo 2, gli articoli da 4 a 9, gli articoli da 11 a 18, gli articoli 27 e 28, gli articoli da 36 a 40, gli articoli da 47 a 49, gli articoli 52 e 53, l’articolo 55, gli articoli da 60 a 64 del regolamento e i relativi allegati III e V che sono abrogati a decorrere dall'8 gennaio 2040. Disponibile il Regolamento (UE) 2024/3110 in formato PDF stampabile/copiabile riservato Abbonati Marcatura CE Testo navigabile con indice dell'articolato e degli allegati linkato. Download Indice Ed. 1.0 2025 Il Regolamento (UE) 2024/3110 sui prodotti da costruzione stabilisce: - norme armonizzate sulle modalità di espressione della prestazione dei prodotti da costruzione in termini ambientali e di sicurezza in relazione alle loro caratteristiche essenziali, inclusa la valutazione del ciclo di vita; Nella dichiarazione di prestazione e di conformità i produttori saranno tenuti a divulgare la prestazione di sostenibilità ambientale del prodotto durante il suo ciclo di vita per quanto riguarda le seguenti caratteristiche essenziali: - effetti dei cambiamenti climatici - totale; Queste caratteristiche diverranno applicabili a scadenze differenziate: la caratteristica relativa all’effetto dei cambiamenti climatici potrà applicarsi da inizio 2026; altre caratteristiche (riduzione dello strato di ozono, potenziale di acidificazione, eutrofizzazione, etc.) a partire dal 2030; le restanti (particolato, radiazione ionizzanti, tossicità,...) a partire dal 2032. Il fabbricante del prodotto sarà tenuto a dichiarare tali prestazioni ambientali, una volta che le stesse siano previste dalle specifiche norme armonizzate di prodotto, mentre l’utilizzatore dei prodotti (tipicamente l’impresa di costruzioni), nelle sue scelte di acquisto, dovrà confrontare le prestazioni dichiarate per i prodotti marcati CE con i requisiti di progetto. La dichiarazione di prestazione e di conformità dovrà comprendere la prestazione di sostenibilità ambientale del prodotto durante il suo intero ciclo di vita rispetto a una serie di caratteristiche ambientali essenziali (articolo 16 e allegato II). La prestazione di sostenibilità ambientale dovrà essere estesa anche all’imballaggio utilizzato o che probabilmente verrà utilizzato. Per i nuovi prodotti, i cicli di vita calcolati dovrebbero includere tutte le fasi della vita di un prodotto, dall’acquisizione delle materie prime o dalla produzione a partire da risorse naturali al loro smaltimento finale, compresi i potenziali benefici e carichi al di fuori dei limiti. A tale fine, l’ambito di applicazione del regolamento è esteso ai prodotti usati e rifabbricati; è prevista l’introduzione di specifiche tecniche per garantire gli standard di sicurezza e sostenibilità. La Commissione europea metterà a disposizione gratuitamente un software per il calcolo della prestazione ambientale dei prodotti da costruzione. Cambieranno in parte i metodi di valutazione e verifica della costanza di prestazione da parte dei fabbricanti e degli organismi notificati di parte terza, ovvero dei metodi con cui vengono effettuate le prove sul prodotto-tipo. A seconda del prodotto-tipo, resta ferma la classificazione con oneri di controllo decrescenti dal metodo 1+ (controllo completo da parte dell’organismo notificato) al metodo 4 (autoverifica e autocertificazione del fabbricante), però con l’introduzione di un nuovo metodo (3+) che comprende il controllo della valutazione della sostenibilità ambientale da parte dell’organismo notificato. Nel nuovo regolamento si stabilisce che “nella dichiarazione di prestazione e di conformità non può essere apposta altra marcatura oltre alla marcatura CE". Nel mercato interno, la marcatura CE dovrebbe essere l’unico simbolo che conferma la conformità dei prodotti alle specifiche tecniche armonizzate, evitando così la frammentazione del mercato e le informazioni fuorvianti causate da diverse metodologie di valutazione. Le marcature supplementari, che possono confondere e ingannare consumatori e operatori del mercato, non dovrebbero essere utilizzate insieme alla marcatura CE. Apponendo la marcatura CE sul prodotto, o avendola apposta, l’operatore economico: - indica di essersi assunto la responsabilità della conformità del prodotto alla prestazione dichiarata; Il Regolamento (UE) 2024/3110 stabilisce l’obbligo di fornitura della dichiarazione per via elettronica (articolo 16, comma 1), a partire dall’8 gennaio 2026. Il fabbricante potrà anche rendere disponibile su un sito web la dichiarazione di prestazione e di conformità, purché il formato elettronico non sia modificabile, e il sito web sia sorvegliato e mantenuto in modo che le dichiarazioni di prestazione e di conformità siano costantemente accessibili ai destinatari dei prodotti da costruzione (onde evitare che le informazioni possano essere “smarrite” nel tempo per qualsivoglia inconveniente tecnico od operativo). L’applicazione uniforme delle nuove norme armonizzate si baserà su un nuovo sistema di passaporti digitali dei prodotti da costruzione, prevista dall’art. 75 del nuovo Regolamento europeo dei Prodotti da Costruzione. Il regolamento sul passaporto digitale dei prodotti da costruzione dovrà: - individuare tutti i soggetti, compresi gli operatori economici, i clienti, i disinstallatori, gli utenti e le autorità nazionali competenti, che devono avere accesso alle informazioni contenute nel passaporto del prodotto, tenendo conto della necessità di tutelare i diritti di proprietà intellettuale e le informazioni commerciali sensibili, come pure di garantire la sicurezza delle opere di costruzione; Il passaporto corrisponde al prodotto-tipo e al suo codice di identificazione unico e include: - la dichiarazione di prestazione e di conformità; Inoltre, dovrà stabilire se richiesto un sistema dei seguenti requisiti: - sistema di certificazione per i fornitori di servizi di passaporto digitale del prodotto per verificare i requisiti basati sulla norma del regolamento (UE) sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili; Secondo le disposizioni dell’Unione Europea, gli Stati membri devono provvedere ad attuare incentivi per una categoria di prodotti espresse in classi di prestazione più elevate e gli incentivi dovranno favorire i prodotti con le migliori prestazioni ambientali. Nel definire le classi di prestazione, il regolamento considera diversi criteri, quali: - numero di prodotti in ciascuna classe di prestazione; Il regolamento introduce requisiti a livello UE per il GPP per i materiali da costruzione a partire dalla fine del 2026. L’art. 83 richiede alla Commissione di adottare atti delegati a stabilire i requisiti minimi obbligatori di sostenibilità ambientale per i prodotti da costruzione. Questi requisiti si applicano alle procedure di appalto che rientrano nell’ambito di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici e le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori devono applicare tali requisiti minimi obbligatori quando richiedono prestazioni minime di sostenibilità ambientale per i prodotti da costruzione. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono decidere di stabilire requisiti più ambiziosi o aggiuntivi relativi alle caratteristiche essenziali dei prodotti. Questo è permesso purché non comporti costi sproporzionati o difficoltà tecniche e sia in linea con la necessità di promuovere la sostenibilità ambientale. Articoli / Allegati Premessa Formato: pdf |
||
![]() |
||
|
sono siti di: Se vuoi cancellarti dall'invio della newsletter clicca qui oppure effettua il login al sito ed entra nella Tua Area Riservata, in “Modifica dati” agisci con la spunta sul box di selezione “newsletter”. L'elenco completo di tutte le ns newsletter è qui: Archivio newsletter certifico.com
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 registro periodici Tribunale di Perugia 19.11.2024 |
||
| Certifico Srl 2000-2026 | VAT IT02442650541 | ||













