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Modello Valutazione del rischio ferite da taglio settore OS / Rev. Ott. 2025
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Modello ID 9098 | Update Rev. 1.0 del 18.10.2025 / Modello (.doc/pdf) allegato Il presente elaborato fornisce un Modello (doc/pdf) per valutare il rischio di ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario. La Valutazione del rischio è previsto dal D.Lgs. 81/2008 Art. 28 e articoli specifici di cui al Titolo X-bis: Art. 286-bis, Art. 286-ter, Art. 286-quater, Art. 286-quinquies, Art. 286-sexies introdotti dal Decreto Legislativo 19 febbraio 2014 n. 19 attuazione della Direttiva 2010/32/UE del Consiglio del 10 maggio 2010. 86.10.00 Attività ospedaliere Update Rev. 1.0 del 18.10.2025 Inseriti link www.tussl.it Il documento risulta essere così elaborato: Parte A Normativa/informativa Excursus Nel corso del suo lavoro quotidiano, il personale sanitario viene esposto al rischio di gravi infezioni causate da oltre 30 agenti patogeni potenzialmente pericolosi, tra cui epatite B (HBV), epatite C (HCV) e HIV, attraverso ferite con aghi contaminati e altri oggetti taglienti. La maggior parte di queste ferite sono prevenibili con un training efficace, procedure di lavoro più sicure e dispositivi medici dotati di meccanismi di sicurezza che proteggono o ritraggono l'ago / l’oggetto tagliente dopo l'uso. Oltre al personale medico, sono esposti a ferite causate da dispositivi medici taglienti usati e contaminati i lavoratori a valle, quali il personale di pulizia e di lavanderia, i netturbini ed il personale non sanitario. La Direttiva 2010/32/UE del Consiglio del 10 maggio 2010 che attua l’accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario ha sottolineato l'importanza di una coerente attuazione di misure obbligatorie per evitare queste ferite potenzialmente letali. Ogni Stato membro è tenuto a introdurre norme legislative nazionali o accordi comuni giuridicamente vincolanti per le parti sociali tali da attuare le disposizioni della Direttiva entro l’11 maggio 2013. In Italia La Direttiva è stata recepita con il Decreto Legislativo 19 febbraio 2014 n. 19. Art. 1. Integrazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 1. Dopo il titolo X del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «TITOLO X-BIS PROTEZIONE DALLE FERITE DA TAGLIO E DA PUNTA NEL SETTORE OSPEDALIERO E SANITARIO Art. 286-bis. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i lavoratori che operano, nei luoghi di lavoro interessati da attività sanitarie, alle dipendenze di un datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, ivi compresi i tirocinanti, gli apprendisti, i lavoratori a tempo determinato, i lavoratori somministrati, gli studenti che seguono corsi di formazione sanitaria e i sub-fornitori. 1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni del presente titolo si intende per: Art. 286-quater. Misure generali di tutela 1. Il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire la salute e sicurezza dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi alla loro vita professionale, inclusi i fattori psicosociali e di organizzazione del lavoro, provvedendo in particolare: a) ad assicurare che il personale sanitario sia adeguatamente formato e dotato di risorse idonee per operare in condizioni di sicurezza tali da evitare il rischio di ferite ed infezioni provocate da dispositivi medici taglienti; Art. 286-quinquies. Valutazione dei rischi 1. Il datore di lavoro, nella valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, deve garantire che la stessa includa la determinazione del livello di rischio espositivo a malattie che possono essere contratte in relazione alle modalità lavorative, in maniera da coprire tutte le situazioni di rischio che comportano ferite e contatto con sangue o altro potenziale veicolo di infezione, nella consapevolezza dell’importanza di un ambiente di lavoro ben organizzato e dotato delle necessarie risorse. Art. 286-sexies. Misure di prevenzione specifiche 1. Qualora la valutazione dei rischi di cui all’articolo 286 -quinquies evidenzi il rischio di ferite da taglio o da punta e di infezione, il datore di lavoro deve adottare le misure di seguito indicate: Strumento adottato per l’analisi del rischio La Direttiva 2010/32/UE dispone che in tutte le attività in cui sono utilizzati dispositivi medici taglienti o acuminati vengano effettuate valutazioni formali dei rischi, e che ovunque ci sia un rischio di ferita o d’infezione questo deve essere eliminato per mezzo di corsi di formazione, il miglioramento delle pratiche di lavoro e l'introduzione di dispositivi medici dotati di meccanismi di sicurezza. Criterio della tipologia di dispositivi Il criterio più appropriato per valutare i rischi per la sicurezza associati a diverse tipologie di dispositivi sembrerebbe essere una combinazione della probabilità della presenza di sangue sufficiente a causare un'infezione grave e della frequenza tipica di lesioni per quel tipo di dispositivo. (N) La seguente matrice di analisi dei rischi permette di determinare le opportune misure preventive. Tabella - Rischio per tipo di dispositivo (N) Ref. Prof Dr A Wittman, University of Heidelberg, Germany. May 2011 ... [...segue in allegato] ... Allegato 4 Cartello informativo prelievo ematico ... Certifico S.r.l. - IT | Rev. 1.0 2025 Matrice revisioni
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