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CP Sez. 4 del 10 ottobre 2026 n. 35771 / Responsabilità penale RSPP per omessa segnalazione rischi interferenziali opere di tinteggiatura
ID 4812
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| Appunti Sicurezza Lavoro | ||
| Newsletter n. 4745 del 19 Ottobre 2026 | ||
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CP Sez. 4 del 10 ottobre 2026 n. 35771 / Responsabilità penale RSPP ID 27325 | 19 Ottobre 2026 / Allegato Testo sentenza Cassazione Penale Sez. 4 del 10 ottobre 2026 n. 35771 In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, risponde a titolo di colpa del delitto di omicidio colposo il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) che, nell'esercizio delle proprie mansioni di consulenza e valutazione dei rischi, ometta di rilevare e segnalare al datore di lavoro la sussistenza di un rischio interferenziale generato dall'esecuzione di lavori manutentivi o di finitura (nella specie, opere di tinteggiatura) contestualmente svolti nel medesimo ambiente aziendale, e di sollecitare la redazione o l'aggiornamento del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI). Ne consegue che, laddove l'infortunio mortale sia eziologicamente riconducibile alla mancata adozione delle misure di cautela e contenimento che la corretta valutazione del rischio interferenziale avrebbe imposto, sussiste la responsabilità penale dell'RSPP, a nulla rilevando che la figura non sia dotata di poteri gestori o di spesa, qualora la sua condotta omissiva abbia operato come concausa efficiente nella determinazione dell'evento. Collegati |
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