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Dichiarazione Sostitutiva Tecnico antincendio (DM 01.09.2021 Alleg. II p. 1 c.5) / Modello e Note Rev. 0.0 2026
ID 4800
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| Newsletter n. 4733 del 19 Ottobre 2026 | ||
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Dichiarazione Sostitutiva Tecnico antincendio / Modello e Note Rev. 0.0 2026 ID 27320 | 18 Ottobre 2026 / Allegato Modello .doc/pdf e note complete La Nota DCPREV Prot. n. 22572 del 15 Ottobre 2026, riguardante la qualificazione dei tecnici manutentori antincendio in base al D.M. 1° settembre 2021 e successive modifiche (tra cui il D.M. 13 settembre 2024), specifica che in merito al Caso 2, i soggetti che alla data del 25 settembre 2022 svolgevano già attività di manutenzione o controllo periodico da almeno tre anni, sono esonerati dalla frequenza del corso di formazione obbligatorio e sono ammessi direttamente alla valutazione/esame. In allegato Modello dichiarazione sostitutiva Tecnico antincendio (DM 1° settembre 2021 Allegato II p. 1 c.5) in formato .doc/pdf Semplificazione con Dichiarazione Sostitutiva (D.P.R. 445/2000) In via ordinaria, il triennio di esperienza deve essere dimostrato dal curriculum vitae unitamente all'attestazione di servizio rilasciata dall'azienda o dalle aziende presso cui è stata svolta l'attività. La nota chiarisce che, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, l'attestazione di servizio rilasciata dal datore di lavoro può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa direttamente dal candidato, senza necessità di fornire specifiche motivazioni per tale scelta. Contenuto Obbligatorio della Dichiarazione: - Elementi identificativi: dettagli puntuali sull'attività svolta. Modalità di Invio e Controlli La dichiarazione va sottoscritta e caricata sul portale (Corpo Digitale - Abilitazione Tecnici Manutentori Qualificati) in luogo dell'attestazione dell'impresa, secondo le modalità dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 (sottoscritta e accompagnata da copia di un documento di identità in corso di validità). Le Direzioni Regionali/Comandi dei Vigili del Fuoco effettueranno controlli a campione e nei casi di ragionevole dubbio sulla veridicità di quanto dichiarato (art. 71 D.P.R. 445/2000). Art. 4. Qualificazione dei tecnici manutentori 1. Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio sono eseguiti da tecnici manutentori qualificati Allegato II - Qualificazione dei manutentori di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio (Art. 4, comma 2) 1. Generalità 1. Il tecnico manutentore qualificato ha la responsabilità dell’esecuzione della corretta manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, alla regola dell’arte e al manuale d’uso e manutenzione. 4. Valutazione dei requisiti 1. La valutazione dei requisiti deve basarsi sulle conoscenze, sulle abilità e sulle competenze di cui al punto 3. 2. La valutazione, per ogni tipologia di impianto, attrezzatura o sistema di sicurezza per cui viene chiesta la qualificazione, deve comprendere: i. una prova composta da almeno 20 domande a risposta chiusa: per ogni domanda vengono proposte almeno 3 risposte delle quali n.1 sola è corretta (da escludere quelle del tipo “vero/falso”); c) una prova pratica con simulazioni di situazioni reali operative attinenti all’attività professionale atta a valutare, oltre alle abilità e competenze acquisite dal candidato, anche le capacità relazionali e comportamentali, attraverso l’osservazione diretta, durante l’attività lavorativa; d) una prova orale per approfondire eventuali incertezze riscontrate nelle prove scritte o per approfondire il livello delle conoscenze acquisite dal candidato. 3. La commissione attribuisce un punteggio per ogni singola prova (fino a 10 punti per la valutazione del curriculum di cui al comma 2, punto a), fino a 20 punti per la prova di cui al comma 2, punto b), fino a 50 punti per la prova di cui al comma 2, punto c), fino a 20 punti per la prova di cui al comma 2, punto d), sommando i punteggi ottenuti in ciascuna prova. L’esame si intende superato per il candidato che ottiene un voto non inferiore a 70/100, avendo superato ciascuna delle n. 3 prove (scritta, pratica e orale) con un punteggio non inferiore alla metà del massimo. 4. Per i soggetti di cui al punto 1, comma 5, la valutazione dei requisiti è svolta secondo modalità semplificate definite con decreto del Direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica, antincendio ed energetica, tenuto conto delle qualificazioni conseguite prima dell’entrata in vigore del presente decreto attestate con certificazione volontaria o rilasciate da una commissione istituita dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a seguito della frequenza di un corso presso un ente di formazione accreditato con contenuti minimi e durata pari o superiore a quanto indicato nei prospetti dal 3.1 al 3.14 5. Con il superamento dell’esame si conclude il processo di valutazione e convalida con cui la commissione riconosce la qualifica di “tecnico manutentore qualificato”. Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2026
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