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Interpello ambientale 15.09.2026 / Campi elettromagnetici e tecniche di misurazione
ID 4477
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| Appunti Ambiente | ||
| Newsletter n. 4410 del 21 Settembre 2026 | ||
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Interpello ambientale 15.09.2026 / Campi elettromagnetici e tecniche di misurazione ID 27129 | 21 Settembre 2026 / Allegato L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o provi o province autonome. Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale) 1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le città metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica può fornire un'unica risposta. 2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformità all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione. Tutti gli interpelli ambientali Interpello ambientale 15.09.2026 OGGETTO: Interpello ai sensi dell’art. 3-septies del D.lgs. 152/2006 in merito al chiarimento interpretativo sull’applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 3 del DPCM 8/7/2003 (Frequenze fra 100 kHz e 300 GHz) e dell’articolo 14, comma 8, del D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012, in materia di rilevazione dei valori di esposizione ai campi elettromagnetici. Si fa riferimento all’interpello ambientale proposto dalla Sindaca di Firenze dott.ssa Sara Funaro, di pari oggetto della presente, acquisito al protocollo della Scrivente al n. 0129469 del 18/06/2026, che per comodità si unisce in copia. Con il già menzionato interpello sono stati posti i seguenti tre quesiti: 1. se sia corretto valutare il limite di esposizione in corrispondenza dei tetti a falda e delle pareti degli edifici, sebbene privi di balconi/terrazzi. I suddetti punti potrebbero infatti costituire 2. in caso di risposta positiva, quale punto di calcolo debba essere utilizzato fra i seguenti: - 1,5 m sopra la quota del colmo, quale punto più esposto; 3. se, per analogia, il limite di esposizione possa essere valutato anche in corrispondenza delle coperture piane non praticabili (in considerazione dell’accessibilità per manutenzione/installazione impianti tecnologici a servizio dell’edificio). In sostanza, il quesito mira a comprendere l’esatta portata del concetto “piano di calpestio” ex art. 14, comma 8, D.L. n. 179/2012, al fine di accertare i limiti di esposizione a 1,5 metri dal In merito alle questioni poste, acquisito il parere di ISPRA in qualità di Organismo tecnico consultivo in materia ambientale, di cui alla nota acquisita al protocollo della Scrivente al n. 0145185 del 08/07/2026, si chiarisce quanto segue. L’articolo 3 del DPCM 8/7/2003, al comma 1, stabilisce che nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz non devono essere superati i limiti di esposizione di cui all’Allegato B, Tabella 1, intesi come valori efficaci. A differenza di quanto previsto al comma 2 per i valori di attenzione, applicabili nel caso di edifici adibiti a permanenze non inferiori alle quattro ore giornaliere e loro pertinenze esterne, i limiti di cui al comma 1 trovano applicazione universale nei confronti della popolazione, con le sole esclusioni di cui all’articolo 1 del citato DPCM 8/7/2003, per le esposizioni professionali e per gli altri casi specificamente indicati e quindi trovano applicazione anche nel caso per esempio di lavoratori edili, non esposti per ragioni professionali, impiegati nella costruzione o ristrutturazione di Successivamente al citato DPCM 8/7/2003 è intervenuto l’art. 14, comma 8, lettera b) del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ove è [...] Segue in allegato Fonte: MASE
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