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Certifico Procedure Standardizzate / DM 20 Novembre 2012 - Ed. 5.0 del 22 Agosto 2026)
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Certifico Procedure Standardizzate / DM 20 Novembre 2012 - Ed. 5.0 del 22 Agosto 2026 CM21 | Ed. 5.0 2026 Nell'Edizione 5.0 sono state aggiornati i Riferimenti normativi nei documenti, integrate le Check list, aggiornata la Modulistica e la Normativa. Apportati miglioramenti grafici e di formattazione del prodotto. NB I Gentili Clienti che hanno acquistato il Prodotto Ed. 4.0 2018 entro un anno dalla data di pubblicazione della prresente Ed. 5.0 possono scaricare gratuitamente la nuova Edizione. Prodotto/Linea guida per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) secondo le Procedure standardizzate, per le piccole aziende con un numero di addetti inferiore a 10 di cui al Decreto Interministeriale 30.11.2012. Le Procedure Standardizzate possono essere utilizzate anche per la Valutazione dei Rischi per imprese che occupano fino a 50 lavoratori, salvo esclusioni di cui All'Art. 29 comma 7. D.Lgs. 81/2008 1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41. 2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. 4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi. 5. Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, (6) i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g). (2) (3) (4) (5) 6. Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, (6) i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4. (3) 6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 28. 6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell’INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda. Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e al presente articolo. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 del presente articolo. (6) (7) 6-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi previo parere della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sono individuati strumenti di supporto per la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 e al presente articolo, tra i quali gli strumenti informatizzati secondo il prototipo europeo OIRA (Online Interactive Risk Assessment). (6) (9) (10) (11) 7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende: (Note) Interpelli (0) Interpello n. 7/2012 del 15/11/2012 - Valutazione del rischio e utilizzo delle procedure standardizzate Il prodotto è completato da 72 Check List per l’individuazione dei pericoli da inserire nel DVR, estratte dal Testo Unico Sicurezza D.Lgs. 81/2008 e s.m.i e da altra legislazione correlata. Download Check list esempio docx (Ed. 3.0) CK22.3 - Sollevamento e spostamento di carichi Il file formato Adobe portfolio contiene: Presente una raccolta di Modulistica per nomina figure/dichiarazioni/verbalizzazioni. Si ponga particolare attenzione all'utilizzo delle stesse in quanto potrebbero non essere esaustive per tutti i casi, ma quale utile strumento di lavoro eventualmente da integrare. L’esercizio di compilazione di un DVR è in genere complesso, controllare la normativa correlata al D. Lgs. 81/2008 alla quale rimanda anche la colonna 5 del modello di DVR. Procedura Standardizzata per la Valutazione dei Rischi ai sensi dell'Art 6, comma 8. lettera f) e dell'Art. 29, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 00. Istruzioni prodotto [pdf] Download Demo e acquisto Prodotto
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