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CS Sez. III, Sent. 4969 /2026 / Legittimità verbale di disposizione INL per introduzione di indennità esposizione al freddo

CS Sez. III, Sent. 4969 /2026 / Legittimità verbale di disposizione INL per introduzione di indennità esposizione al freddo
 
Appunti Sicurezza Lavoro
  Newsletter n. 3968 del 16 Agosto 2026  
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Consiglio di Stato Sez. III, Sent. 4969 del 26 giugno 2026

Consiglio di Stato Sez. III, Sent. 4969 del 26 giugno 2026 / Legittimità del verbale di disposizione INL per l'introduzione di indennità da esposizione al freddo

ID 26913 | 16 Agosto 2026 / Allegata Sentenza

La Sentenza n. 4969 del 26 giugno 2026 della Terza Sezione del Consiglio di Stato ha accolto l'appello proposto dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), riformando la decisione del T.A.R. Veneto (n. 1661/2024) e confermando la legittimità del verbale di disposizione emesso dall'ITL di Verona nei confronti della società XXXXX.  

I punti fondamentali e il principio di diritto stabiliti dalla pronuncia:

A. Oggetto della controversia

Contesto: L'impresa opera nel settore del commercio e applica ai dipendenti il CCNL Commercio. Otto lavoratori operativi nel reparto surgelati/celle frigorifere risultavano esposti a temperature comprese tra -20°C e -24°C (condizione classificata a "rischio alto" nel DVR aziendale).  

L'atto dell'ITL: L'Ispettorato ha emesso un verbale di disposizione (ex art. 14, co. 1, d.lgs. n. 124/2004) ordinando alla società di introdurre, tramite contrattazione aziendale entro tre mesi, un'indennità da esposizione al freddo (variabile dall'8% al 12% a seconda di ore e temperature di esposizione), prendendo a parametro l'indennità prevista dal CCNL Alimentari.  

B. Principi di Diritto e Motivazione della decisione

Estensione del Potere di Disposizione (Art. 14, d.lgs. n. 124/2004): Le "irregolarità" che legittimano l'intervento dell'INL comprendono anche le situazioni di inadeguatezza sostanziale della retribuzione ex art. 36 Cost.. Il potere dispositivo dell'Ispettorato non si limita ad una verifica formale della corrispondenza del CCNL applicato, ma include il controllo dell'adeguatezza retributiva rispetto alle mansioni disimpegnate.  

Parametro dell'Art. 36 Cost. e Contrattazione Aziendale: Sebbene il CCNL Commercio sia stato legittimamente prescelto dal datore di lavoro, la mancanza al suo interno di un'indennità per lavoro disagevole da freddo crea un vulnus retributivo. L'Ispettorato può dunque imporre l'integrazione del trattamento economico mediante contrattazione collettiva aziendale, assumendo le tutele previste da CCNL di settori affini (es. CCNL Alimentari) come parametri di riferimento equitativo (e non in via di applicazione analogica diretta).  

Bilanciamento con le Libertà Costituzionali (Artt. 39 e 41 Cost.): L'ordine di pattuire un'indennità aziendale non viola l'autonomia negoziale o la libertà sindacale datoriale, poiché trova un limite costituzionale nell'utilità sociale della libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.) e svolge una funzione collaborativa e deflattiva del contenzioso del lavoro. 
...
segue allegato
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Decreto Legislativo 23 aprile 2004 n. 124

Art. 14 (Disposizioni del personale ispettivo)

1. Il personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro può adottare nei confronti del datore di lavoro un provvedimento di disposizione, immediatamente esecutivo, in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative.

2. Contro la disposizione di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro quindici giorni, al direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro, il quale decide entro i successivi quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l'esecutività della disposizione.

3. La mancata ottemperanza alla disposizione di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro. Non trova applicazione la diffida di cui all'articolo 13, comma 2, del presente decreto.
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D. Lgs. 23 aprile 2004 n. 124



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