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| Appunti Chemicals | ||
| Newsletter n. 3553 del 11 Luglio 2026 | ||
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Regolamento CLP Novità in vigore dal 1° Luglio 2026 / Note 07.2026 ID 26656 | 10 Luglio 2026 / Note complete in allegato Il 20 novembre 2024 è stato pubblicato nella GU L 2024/2865, il Regolamento (UE) 2024/2865 del Parlamento europeo e del Consiglio, che introduce sostanziali modifiche al Regolamento CLP relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose. Al fine di allinearsi con gli sviluppi tecnologici, la digitalizzazione e le nuove modalità di commercio (tra cui la vendita online e le stazioni di ricarica sfusa), l'Unione Europea ha stabilito nuove disposizioni, la cui applicazione è scaglionata nel tempo a partire dal 1° luglio 2026. A seguito della successiva pubblicazione del Regolamento (UE) 2025/2439, alcune delle scadenze originariamente previste per il 2026 e il 2027 riguardanti i formati più complessi e la vendita a distanza sono state differite al 1° gennaio 2028 per alleggerire l'onere amministrativo sulle imprese, in particolare le PMI. Principali Novità in Vigore dal 1° Luglio 2026 Di seguito vengono approfonditi gli elementi chiave che diventano operativi a partire dal 1° luglio 2026: Etichette Pieghevoli Considerando (14) Il regolamento (CE) n. 1272/2008 consente l’uso di etichette pieghevoli solo se le norme generali per l’applicazione delle etichette non possono essere rispettate a causa della conformazione o delle dimensioni ridotte dell’imballaggio. In considerazione dei progressi delle tecnologie di etichettatura, è opportuno concedere ai fornitori maggiore flessibilità prevedendo la possibilità di utilizzare regolarmente etichette pieghevoli. È pertanto opportuno consentire che le etichette siano presentate sotto forma di etichette pieghevoli, applicando le norme in materia di apposizione e formattazione per garantire una buona leggibilità e requisiti specifici per il contenuto delle pagine anteriore, interna e posteriore [...] Articolo 31 Disposizioni generali relative all'apposizione delle etichette 1. L’etichetta è apposta saldamente su una o più facce dell’imballaggio che contiene direttamente la sostanza o la miscela ed è leggibile orizzontalmente quando l’imballaggio è disposto in modo normale. L’etichetta può essere presentata sotto forma di etichetta pieghevole. Etichette Pieghevoli - struttura e le informazioni Il regolamento definisce chiaramente la struttura e le informazioni obbligatorie per ciascuna pagina delle etichette pieghevoli per assicurarne la leggibilità: - Pagina anteriore: Deve contenere il nome/ragione sociale del fornitore, indirizzo, telefono, quantità del prodotto (se per il pubblico), identificatore del prodotto in tutte le lingue usate all'interno, pittogrammi di pericolo, avvertenza (in tutte le lingue interne) e il codice UFI. Etichettatura Digitale Viene introdotta la possibilità di affiancare all'etichetta fisica un'etichetta digitale tramite codici scansionabili (es. QR code): - L'etichetta digitale è solo complementare e non sostituisce l'obbligo delle informazioni essenziali stampate sulla confezione fisica. Imballaggi di Dimensioni Ridotte (Fino a 10 ml) Vengono codificate specifiche esenzioni dall'etichettatura completa per gli imballaggi interni di capacità non superiore a 10 ml, a patto che siano contenuti in un imballaggio esterno provvisto di etichettatura completa e destinati ad attività di ricerca e sviluppo scientifico o ad analisi e controllo qualità. Stazioni di Ricarica e Vendita Sfusa Viene normata la vendita di sostanze o miscele pericolose fornite tramite stazioni di ricarica: - Ogni stazione deve esporre chiaramente le etichette di pericolo appropriate per ciascun prodotto. Regolamento (UE) 2024/2865 L’articolo 1, punto 3), lettera b), l’articolo 1, punti da 4) a 7), l’articolo 1, punto 12), lettera a), l’articolo 1, punto 13), l’articolo 1, punto 15), lettere a) e b), l’articolo 1, punti 17), 18), 22) e 23), l’allegato I, punti 4), 8), 10) e 11), e l’allegato II, punto 1), si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026. […] Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato: 3) l’articolo 4 è così modificato: […] b) è aggiunto il paragrafo seguente: «11. Una sostanza o miscela è immessa sul mercato solo se un fornitore stabilito nell’Unione, che è identificato sull’etichetta, nel corso di un’attività industriale o professionale soddisfa le prescrizioni del presente regolamento per quanto riguarda le sostanze o la miscela in questione.»; 4) l’articolo 5 è così modificato: a) al paragrafo 1 è inserita la lettera seguente: «c bis) i dati ottenuti da nuove metodologie di approccio;»; b) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «3. Una sostanza contenente più di un costituente, sotto forma di un singolo costituente, un’impurezza identificata o un additivo per il quale sono disponibili le informazioni di cui al paragrafo 1, è valutata utilizzando le informazioni disponibili su detti costituenti noti e sulla sostanza stessa. 4. Per la valutazione di una sostanza contenente più di un costituente a norma del capo 2 in relazione alle classi di pericolo “mutagenicità sulle cellule germinali”, “cancerogenicità”, “tossicità per la riproduzione”, “interferenza con il sistema endocrino per la salute umana” e “interferenza con il sistema endocrino per l’ambiente” di cui all’allegato I, punti 3.5., 3.6., 3.7., 3.11. e 4.2, il fabbricante, l’importatore e l’utilizzatore a valle utilizza le informazioni disponibili di cui al paragrafo 1 per ciascuno dei costituenti noti. Si tiene conto delle informazioni disponibili sulla sostanza stessa contenente più di un costituente se è soddisfatta una delle condizioni seguenti: a) le informazioni dimostrano proprietà mutagene sulle cellule germinali, cancerogene o tossiche per la riproduzione o proprietà di interferenza con il sistema endocrino per la salute umana o per l’ambiente; b) le informazioni corroborano le conclusioni basate sulle informazioni disponibili sui costituenti della sostanza. Le informazioni disponibili sulla sostanza stessa contenente più di un costituente che dimostrano l’assenza o la minore gravità delle proprietà di cui alla lettera a) non prevalgono sulle informazioni disponibili sui costituenti della sostanza. 5. Per la valutazione di una sostanza contenente più di un costituente a norma del capo 2 del presente titolo in relazione alle proprietà di “biodegradabilità, persistenza, mobilità e bioaccumulo” nelle classi di pericolo “pericoloso per l’ambiente acquatico”, “persistente, bioaccumulabile e tossico”, o alle proprietà “molto persistente e molto bioaccumulabile” e “persistente, mobile e tossico” o alle proprietà “molto persistente e molto mobile” di cui all’allegato I, punti 4.1.2.8, 4.1.2.9, 4.3.2.3.1, 4.3.2.3.2, 4.4.2.3.1 e 4.4.2.3.2, il fabbricante, l’importatore e l’utilizzatore a valle utilizza le pertinenti informazioni disponibili di cui al paragrafo 1 per ciascuno dei costituenti noti della sostanza. Si tiene conto delle informazioni disponibili sulla sostanza stessa contenente più di un costituente se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) le informazioni dimostrano proprietà di persistenza, mobilità e bioaccumulo o un’assenza di degradazione; b) le informazioni corroborano le conclusioni basate sulle informazioni disponibili sui costituenti della sostanza. Le informazioni disponibili sulla sostanza stessa contenente più di un costituente che dimostrano l’assenza o la minore gravità delle proprietà di cui alla lettera a) non prevalgono sulle informazioni disponibili sui costituenti della sostanza. 6. I paragrafi 4 e 5 non si applicano alle sostanze contenenti più di un costituente che sono estratte da piante o parti di piante e che sono sostanze non modificate chimicamente quali definite all’articolo 3, punto 40), del regolamento (CE) n. 1907/2006. 7. Ai fini del paragrafo 6, per “piante” si intendono gli organismi vivi o morti appartenenti ai regni Plantae e Fungi, ivi compresi alghe, licheni e lieviti. 8. Per talune sostanze contenenti più di un costituente non contemplate dal paragrafo 6, la Commissione, qualora riceva evidenza del fatto che le regole di cui ai paragrafi 4 o 5 potrebbero non essere adatte per talune sostanze contenenti più di un costituente, può chiedere all’agenzia di valutare i dati disponibili. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 53 bis al fine di modificare l’allegato I creando una nuova sezione e includendo e modificando, in tale sezione, le deroghe al paragrafo 4 o 5 sulla classificazione delle sostanze contenenti più di un costituente. Per tali atti delegati, la Commissione tiene conto delle prove scientifiche, dei progressi delle conoscenze e del parere dell’agenzia, se disponibile, per classificare adeguatamente le sostanze contenenti più di un costituente, a condizione che sia garantito un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente.»; [...] Segue in allegato Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2026
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