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CP Sez. 4 del 19 giugno 2026 n. 22782 / Movimentazione di carichi con carrello elevatore e verifica della regola cautelare violata.

CP Sez. 4 del 19 giugno 2026 n. 22782 / Movimentazione di carichi con carrello elevatore e verifica della regola cautelare violata.
 
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  Newsletter n. 3465 del 03 Luglio 2026  
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Cassazione Penale Sez. 4 del 19 giugno 2026 n. 22782

CP Sez. 4 del 19 giugno 2026 n. 22782 / Movimentazione di carichi con carrello elevatore - Resposabilotà DL richiede verifica della regola cautelare violata.

ID 26582 | 1° Luglio 2026 / Testo Sentenza allegata

Cassazione Penale Sez. 4 del 19 giugno 2026 n. 22782
Movimentazione di carichi con carrello elevatore: la responsabilità del DL richiede la verifica della regola cautelare violata e della concreta realizzazione del rischio.
__________

Fatto

1. La Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza, con la quale il Tribunale di Asti aveva condannato A.A., nella qualità di direttore generale e datore di lavoro della *** Spa, per il reato di lesioni colpose ai danni del dipendente C.C.; costui, svolgendo mansioni di operaio, mentre era intento a movimentare, con l'uso di un muletto, alcuni contenitori cilindrici del peso di circa Kg. 200 ciascuno, posti su un bancale in plastica, sollevato mediante carrello elevatore, dopo esser sceso dal mezzo a causa del rovesciamento di uno dei contenitori, per verificare le condizioni degli altri, era stato colpito da un cilindro rimasto in bilico, riportando le lesioni meglio descritte in imputazione (in Asti, 06 luglio 2019).

All'imputato è stato contestato di avere, nella qualità, causato l'evento per colpa generica e specifica, segnatamente in violazione dell'art. 71 comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, con riferimento al punto 3.1. dell'Allegato VI dello stesso decreto, non avendo previsto procedure lavorative per effettuare il carico e il trasporto in sicurezza dei contenitori cilindrici di cui sopra, contenenti ingredienti grezzi, movimentati con carrelli elevatori all'interno dello stabilimeto industriale e neppure sistemi intesi a vincolare o contenere detti contenitori, al fine di scongiurare il rischio del loro ribaltamento (per esempio, mediante avvolgimento con pellicola che li rendesse uniti e solidali oppure attraverso l'utilizzo di una cesta con sponde).

2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando due motivi.

Con il primo, ha dedotto vizio della motivazione quanto alla valutazione del nesso causale tra la condotta colposa e l'evento. La Corte d'appello avrebbe operato il giudizio controfattuale in maniera intrinsecamente illogica: quel giudice, invece di verificare se, ipotizzando l'adozione della condotta doverosa, ossia la legatura dei fusti, l'evento sarebbe seguito oppure no, si è limitato a sviluppare un ragionamento meramente assertivo e circolare, essendo evidente che in assenza di carico l'autista non avrebbe rischiato alcunché. La risposta, secondo la prospettazione difensiva, avrebbe dovuto essere diversa: l'offeso avrebbe patito, comunque, la caduta dei quattro fusti. Il punto decisivo, pertanto, non è la legatura dei cilindri, quanto la discesa del lavoratore dal mezzo.

Con il secondo, ha dedotto violazione di legge in riferimento alla ritenuta non eccentricità della condotta del lavoratore. Ricostruita la dinamica del sinistro (nel senso che: dopo la caduta del primo fusto, il lavoratore si trovava a bordo del muletto e, dunque, non si produceva alcun danno; constatata l'instabilità degli altri fusti, egli scendeva dal mezzo per provare a scongiurare altre cadute e veniva colpito da un secondo fusto), la difesa ha rilevato che la discesa dal mezzo aveva costituito un comportamento contrario alle istruzioni ricevute, cioè un comportamento errato, istintivo, ultroneo. Nella specie, dunque, si verserebbe in ipotesi di comportamento abnorme, avente idoneità interruttiva del nesso causale. Sotto altro profilo, ha rilevato che lo stesso lavoratore aveva riconosciuto l'errore commesso, a riprova della formazione ricevuta, come del resto ritenuto dalla Corte d'appello. Pertanto, mentre la caduta del carico non costituisce rischio eccentrico, la discesa dell'autista dal mezzo esorbiterebbe dalla possibilità di governo della situazione di pericolo da parte del garante.

3. Il Procuratore generale, in persona della sostituta Francesca CERONI, ha depositato memoria, con la quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, in subordine, il suo rigetto.

Diritto

1. Il ricorso va accolto nei termini che seguono.

2. Le doglianze difensive colgono nel segno, laddove denunciano la mancata, corretta verifica della regola cautelare violata e del rischio a esso correlato.

3. In particolare, il Tribunale aveva ritenuto preminente, a fronte di un editto accusatorio che evocava genericamente anche un addebito di colpa generica, la contestazione di un'ipotesi di colpa specifica che, in rubrica, è indicata con rinvio all'art. 71, comma 3, in riferimento al punto 3.1. dell'All. VI del D.Lgs. n. 81/2008 ("Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare e movimentare carichi"). Tale disposizione, al punto 3.1.4., prevede, tra l'altro, che "Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell'attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere occupato in permanenza". Quel giudice, peraltro, aveva ritenuto adempiuto da parte datoriale l'obbligo di formazione dei dipendenti quanto alla conduzione dei carrelli, dando altresì atto che, a tal riguardo, era stato considerato anche lo specifico profilo della stabilità del carico. Alla luce di ciò, aveva ritenuto che, in via generale, il rischio di scivolamento del carico fosse stato contemplato. Per il Tribunale, tuttavia, la previsione di adeguate modalità di imballaggio dei fusti che ne consentisse la stabilizzazione aveva la finalità di salvaguardare, non solo la incolumità del carrellista, ma anche quella di altri lavoratori e soggetti terzi che, per qualsiasi ragione, si fossero avvicinati al carico già inforcato sul muletto, evitando il rischio dello scivolamento della merce, come era in concreto accaduto.
...
segue Sentenza allegata




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