Descrittore 1 – Biodiversità
Descrittore 2 – Specie non indigene
Descrittore 3 – Specie sfruttate dalla pesca commerciale
Descrittore 4 – Rete trofica marina
Descrittore 5 – Eutrofizzazione
Descrittore 6 – Integrità dei fondali marini
Descrittore 7 – Alterazioni delle condizioni idrografiche
Descrittore 8 – Contaminanti
Descrittore 9 – Contaminanti nei pesci e prodotti della pesca
Descrittore 10 – Rifiuti marini
Descrittore 11 – Rumore sottomarino
I commenti e le osservazioni dovranno essere inviati entro e non oltre il 4 giugno p.v. alle ore 12:00 all’indirizzo di posta elettronica strategiamarina2026@isprambiente.it
È auspicabile una pronta e significativa partecipazione alla consultazione in oggetto da parte di tutti i soggetti portatori di interesse nell’attuazione della Direttiva sulla Strategia Marina, al fine di giungere a un miglioramento condiviso delle politiche per la gestione e la salvaguardia dei nostri mari.
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Direttiva 2008/56/CE
Articolo 19 Consultazione e informazione del pubblico
1. In conformità della normativa comunitaria vigente in materia, gli Stati membri provvedono affinché a tutti i soggetti interessati sia offerta la tempestiva ed effettiva possibilità di partecipare all’attuazione della presente direttiva, associando, ove possibile, gli organi o le strutture di gestione esistenti, compresi le convenzioni marittime regionali, i comitati consultivi scientifici e i consigli consultivi regionali.
2. Gli Stati membri provvedono affinché sia pubblicata e sottoposta alle osservazioni del pubblico una sintesi dei seguenti elementi delle loro strategie per l’ambiente marino o dei relativi aggiornamenti:
a) la valutazione iniziale e la definizione di un buono stato ecologico ai sensi rispettivamente dell’articolo 8, paragrafo 1, e dell’articolo 9, paragrafo 1;
b) i traguardi ambientali stabiliti ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1;
c) i programmi di monitoraggio elaborati ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1;
d) i programmi di misure definiti ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2.
3. Per quanto riguarda l’accesso all’informazione ambientale, si applica la direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale.
Conformemente alla direttiva 2007/2/CE, gli Stati membri conferiscono alla Commissione, ai fini dell’espletamento delle sue funzioni in relazione alla presente direttiva, in particolare l’esame dello stato dell’ambiente marino nella Comunità, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 3, lettera b), diritti di accesso e di utilizzo dei suddetti dati e informazioni, risultanti dalle valutazioni iniziali svolte ai sensi dell’articolo 8 e dai programmi di monitoraggio stabiliti ai sensi dell’articolo 11.
Entro sei mesi dal ricevimento dei dati e delle informazioni risultanti dalla valutazione iniziale svolta ai sensi dell’articolo 8 e dai programmi di monitoraggio stabiliti ai sensi dell’articolo 11, tali dati ed informazioni sono messi anche a disposizione dell’Agenzia europea dell’ambiente, ai fini dell’espletamento delle sue funzioni.
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Decreto Legislativo 13 ottobre 2010 n. 190
Art. 16 Consultazione e informazione del pubblico
1. Il Ministero dell'ambiente assicura idonei strumenti e procedure affinchè tutti i soggetti interessati possano partecipare in modo effettivo e tempestivo all'esame degli aspetti rilevanti per l'attuazione del presente decreto. A tal fine possono essere previste forme di diffusione delle informazioni, sedi di confronto o inchieste pubbliche e possono essere promosse, ove possibile, forme di raccordo tra autorità, enti e strutture interessati, inclusi i comitati consultivi scientifici e gli organi direttivi delle convenzioni marittime regionali.
2. Il Ministero dell'ambiente assicura, con adeguate modalità operative, incluso l'uso del proprio sito internet, che siano tempestivamente redatte, pubblicate e sottoposte alle osservazioni del pubblico, anche in forma sintetica, informazioni relative a:
a) valutazione iniziale e determinazione del buon stato ambientale;
b) traguardi ambientali;
c) programmi di monitoraggio;
d) programmi di misure;
e) aggiornamenti di cui all'articolo 7, comma 2.
3. Ai fini dell'accesso del pubblico alle informazioni ambientali previste dal presente decreto si applica il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
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seguono allegati
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