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Sicurezza dei lavoratori distaccati / Quadro normativo / Update Rev. 1.0 Maggio 2026
ID 3059
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| Newsletter n. 2992 del 25 Maggio 2026 | |||||||||||||
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Sicurezza dei lavoratori distaccati / Quadro normativo / Update ID 20580 | Update 24 Maggio 2026 / Documento completo allegato Nel distacco del lavoratore tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Update Rev. 1.0 del 24 Maggio 2026 - Aggiornamento descrittivo normativa (Art. 30 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 / Art. 3 D.Lgs. 81/2008) L'obbligo di formazione del distaccante è adempiuto in relazione alla mansione e non a rischi specifici che il lavoratore troverà nel luogo in cui viene distaccato. infatti è critico procedere, per il distaccante, a una valutazione degli specifici rischi relativi a lavorazioni gestite e realizzate da un’altra organizzazione imprenditoriale, viste le peculiarità che ogni operazione presenta. La giurisprudenza di legittimità ha optato per una sorta di responsabilità condivisa, poiché il concedente deve comunque cooperare nell'attuazione delle misure di sicurezza, promuovere attività di coordinamento e contribuire all’effettiva realizzazione delle misure di sicurezza. Come riferimento si prenda la Sentenza Cassazione Pen. Sez. IV, n. 15696 del 15.04.2015, nella quale i giudici di legittimità sono giunti alla conclusione di responsabilità condivisa. Infatti, il distaccante e il distaccatario sono stati entrambi riconosciuti colpevoli del reato di cui all’articolo 589 c.p., commesso con violazione della normativa antinfortunistica, per aver contribuito causalmente alla morte di un dipendete distaccato. Fig. 1 - Obblighi distaccante e distaccatario lavoratori distaccati Normativa Nel diritto italiano il riferimento principale è l’art. 30 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276. Il distacco si configura quando un datore di lavoro, detto distaccante, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto, detto distaccatario, per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa. Perché il distacco sia legittimo devono sussistere tre requisiti fondamentali: Interesse del distaccante L’elemento più importante è l’interesse del distaccante. Non è sufficiente che il distaccatario abbia bisogno di personale. Il distacco deve essere funzionale a un’esigenza organizzativa, produttiva, commerciale, tecnica o formativa del datore distaccante. Esempi tipici: - invio di un tecnico presso un cliente per installazione o assistenza; Se manca l’interesse del distaccante, il distacco può essere considerato illecito e riqualificato come somministrazione irregolare di manodopera. Temporaneità del distacco La temporaneità non significa necessariamente brevità. Il distacco può durare anche per un periodo medio-lungo, purché sia collegato a un’esigenza non definitiva e non comporti un trasferimento stabile del lavoratore presso il distaccatario. La durata deve essere coerente con l’interesse dichiarato. Ad esempio, il distacco per un progetto può durare finché il progetto è in corso. Se il lavoratore viene inserito stabilmente nell’organizzazione del distaccatario senza un interesse attuale del distaccante, il distacco rischia di essere considerato non genuino. Mansioni, consenso del lavoratore e trasferimento L’art. 30 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 prevede alcune garanzie specifiche. Il consenso del lavoratore è necessario quando il distacco comporta un mutamento di mansioni. Inoltre, se il distacco comporta lo spostamento del lavoratore a una unità produttiva situata a più di 50 chilometri da quella originaria, il distacco può avvenire solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive. Questo serve a evitare che il distacco venga utilizzato come strumento elusivo delle regole sul trasferimento. [...] Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 Art. 30 Distacco 1. L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o piu' lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attivita' lavorativa. 2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore. 3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unita' produttiva sita a piu' di 50 km da quella in cui il lavoratore e' adibito, il distacco puo' avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive. 4. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 4-bis. Quando il distacco avvenga in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato puo' chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2. 4-ter. Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validita' ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilita' dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese e' ammessa la codatorialita' dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso. D. Lgs. 81/08 6. Nell'ipotesi di distacco del lavoratore di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità' nazionali, gli obblighi di cui al presente decreto sono a carico del datore di lavoro designato dall'amministrazione, organo o autorità' ospitante. Decreto Legislativo 17 luglio 2016, n. 136 Attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»). (GU n.169 del 21.07.2016) Decreto Legislativo 23 febbraio 2023 n. 27 (GU n.67 del 20.03.2023) Circolare n. 39 del 2 agosto 2005 L'INAIL, con Circolare n. 39 del 2 agosto 2005, ha fornito alcune modalità operative concernenti l'infortunio occorso al lavoratore distaccato ai sensi dell'art. 30 del D.L.vo 276/03. Dopo aver ricordato che il distacco, quale si configura nella norma appena citata, è finalizzato a soddisfare un interesse del datore di lavoro distaccante che pone temporaneamente a disposizione uno o più lavoratori di altro datore per l'esecuzione di una attività lavorativa, l'Istituto stabilisce che il lavoratore può comunicare l'avvenuto infortunio sia al distaccante che al distaccatario. Nel distacco il titolare del rapporto di lavoro e relativi oneri assicurativi e previdenziali sono a carico del distaccante. L'INAIL precisa che il termine di due giorni per l'invio della denuncia di infortunio decorre dal momento in cui il distaccante ha ricevuto il certificato medico e non dal momento in cui il certificato è stato inoltrato al distaccatario. Interpello n. 1/2011 2 febbraio 2011 Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – distacco ex art. 30, D.Lgs. n. 276/2003 – svolgimento della prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede del distaccatario. Corte di Cassazione Si segnalano le seguenti sentenze sulla responsabilità condivisa del distaccante - distaccatario, assunta in generale in giurisprudenza. - Sentenza Cassazione Pen. Sez. 4 del 18 dicembre 2024 n. 46567 In caso di distacco del lavoratore, il trasferimento degli obblighi di prevenzione e protezione al distaccatario, previsto dall’art. 3, comma 6, D.Lgs. 81/2008, riguarda la fase esecutiva della prestazione presso l’impresa distaccataria; prima che il distacco si realizzi, il datore di lavoro distaccante conserva la piena titolarità degli obblighi prevenzionistici e deve dare corso al distacco solo dopo avere accertato che presso l’impresa distaccataria sussistano condizioni idonee a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori. Ne consegue che il distaccante può rispondere dell’infortunio occorso al lavoratore distaccato quando abbia omesso tale verifica preventiva, nonché gli obblighi di informazione e formazione sui rischi tipici della mansione. La sentenza conferma che, nel distacco, il distaccatario assume gli obblighi prevenzionistici relativi alla fase esecutiva della prestazione, ma il distaccante conserva una posizione di garanzia “a monte”. Tale posizione impone al datore distaccante di verificare preventivamente l’idoneità dell’ambiente di lavoro presso il distaccatario e di assicurare al lavoratore la formazione e l’informazione sui rischi tipici delle mansioni da svolgere. Pertanto, il distacco non produce una liberazione integrale del datore originario dagli obblighi di sicurezza. - Sentenza Cassazione Pen. Sez. IV, n. 15696 del 15.04.2015 La Corte di Cassazione si è pronunciata diverse volte in materia di responsabilità penale del datore di lavoro in costanza di distacco e ha fornito una diversa interpretazione della norma contenuta nel D.Lgs. 81/2008, affermando che il distaccante debba anche verificare che il distaccatario garantisca le condizioni di sicurezza e controlli la mansione che verrà concretamente svolta dal dipendente. - Sentenza Cassazione Pen. Sez. IV, n. 30483 del 10.07.2014 La Corte di Cassazione si è pronunciata, inoltre, in materia di responsabilità penale del datore di lavoro per distacco i lavoratori per mansioni che essi ben conoscevano; conservando una chiara responsabilità nel caso conceda dipendenti per mansioni del tutto estranee a quelle abitualmente svolte, senza adeguata formazione. Se le mansioni sono quindi diverse, la necessità di formazione diventa stringente e deve essere correttamente disposta dal datore di lavoro. Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2026 Matrice Revisioni:
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