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Formazione operatore PLE in accordo UNI ISO 18878 / Update Rev. 1.0 2025
ID 3050
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| Newsletter n. 2983 del 24 Maggio 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Formazione operatore PLE in accordo UNI ISO 18878 / Rev. 1.0 2025 ID 21639 | Update Rev. 1.0 dell'11 Agosto 2025 / Documento completo in allegato La norma UNI ISO 18878 fornisce metodi per preparare materiali di formazione e dare una formazione standardizzata per gli operatori (conducenti) delle piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE). In allegato si forniscono inoltre, esempi di modelli, in formato pdf/.doc, relativi a: - Scheda di valutazione delle conoscenze PLE di tipo 1, tipo 2 e tipo 3, Update Rev. 1.0 dell’11 Agosto 2025 - Accordo 17 aprile 2025 Ai sensi dell’art. 73, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 è richiesta una specifica abilitazione degli operatori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili. Art. 73 comma 5 - Informazione, formazione e addestramento 5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione. Pubblicato nella GU n. 119 del 24 maggio 2025 l’Accordo 17 aprile 2025 - Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008. Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025. Il nuovo accordo procede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del d.lgs. n. 81/2008 in materia di formazione in modo da garantire: - l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro; - Accordo 17 aprile 2025 Entrata in vigore: 24 Maggio 2025 Disposizioni transitorie In fase di prima applicazione e comunque non oltre il 24 Maggio 2026, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsti degli accordi Stato-Regioni abrogati al successivo punto 3 nonché dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 vigente prima del 24 Maggio 2025. Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui all’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui alla parte II, punto 3, dell’Accordo 17 aprile 2025 in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il 24 Maggio 2027. I corsi di formazione per datore di lavoro, già erogati al 24 maggio 2025, i cui contenuti siano conformi all’Accordo 17 aprile 2025 sono riconosciuti. L’aggiornamento dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato. In fase di prima applicazione e comunque non oltre il 24 maggio 2026, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsti degli accordi Stato-Regioni abrogati di seguito elencati, nonché dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 vigente prima del 24 maggio 2025. Accordi abrogati: - accordo sancito il 21 dicembre 2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo e le Regioni e le Province autonome ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11/01/2012 (Rep 221/CSR); 8.3.1 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) Per l’utilizzo di una PLE è necessario il possesso da parte dell’operatore di almeno una delle seguenti abilitazioni.
[...] Segue in allegato Il conseguimento della specifica abilitazione è necessario anche nel caso di utilizzo saltuario od occasionale delle attrezzature di lavoro individuate nel citato Accordo. La specifica abilitazione non è invece necessaria nel caso in cui non si configuri alcuna attività lavorativa connessa all’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro. Rientrano tra dette attività le operazioni di semplice spostamento a vuoto dell’attrezzatura di lavoro, la manutenzione ordinaria o straordinaria, ecc.. (punto 2 della Circolare Min. lavoro, circ. 11 marzo 2013, n. 12). [...] Circolare n. 7 del 12 Settembre 2024 [...] Classificazione PLE UNI EN 280-1:2022 Piattaforme di lavoro mobili elevabili - Parte 1: Calcoli per la progettazione - Criteri di stabilità - Costruzione - Sicurezza - Esami e prove Le piattaforme di lavoro mobili elevabili sono suddivise in due gruppi principali: a) GRUPPO A: piattaforme di lavoro mobili elevabili nelle quali la proiezione verticale del centro dell’area della piattaforma in tutte le configurazioni della piattaforma alla massima inclinazione del telaio specificata dal fabbricante è sempre all’interno delle linee di ribaltamento. Relativamente allo spostamento, le piattaforme di lavoro mobili elevabili sono suddivisi in tre tipi: 1) Tipo 1: lo spostamento è ammesso solo con la piattaforma di lavoro mobile elevabile in posizione di trasporto: Nota: I tipi 2 e 3 possono essere combinati. Formazione operatore PLE UNI ISO 18878:2025 Data entrata in vigore: 10 aprile 2025 Sostituisce: UNI ISO 18878:2020 Adotta: ISO 18878:2025 La norma fornisce i requisiti per il contenuto del materiale di formazione e per la gestione della formazione standardizzata per gli operatori di piattaforme di lavoro mobili elevabili (MEWP). È applicabile ai MEWP, come definite nella norma ISO 16368, destinati allo spostamento di persone, strumenti e materiali necessari in un luogo di lavoro elevato. La presente norma internazionale fornisce metodi per preparare materiali di formazione e gestire una formazione di riferimento per gli operatori (conducenti) di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE). I seguenti documenti, in tutto o in parte, sono richiamati con carattere normativo nel presente documento e sono indispensabili per la sua applicazione. Per quanto riguarda i riferimenti datati, si applica esclusivamente l'edizione citata. Per i riferimenti non datati vale l'ultima edizione del documento a cui si fa riferimento (compresi gli aggiornamenti). - ISO 16368 Mobile elevating work platforms - Design, calculations, safety requirements and test methods La presente norma internazionale deve essere utilizzata unitamente alla ISO 18893, che è focalizzata sull'uso sicuro delle PLE in tutti i loro aspetti. 3.1 Contenuti della formazione Estratto contenuti UNI ISO 18878:2025 Traduzione IT non ufficiale 5. Erogazione della formazione 5.1 Formatori 5.1.1 Il formatore deve essere una persona qualificata con una conoscenza approfondita del processo di formazione, dell'argomento, dell'erogazione della formazione, nonché dei test e della valutazione dei partecipanti. 5.1.2 Il formatore deve essere a conoscenza delle leggi, dei regolamenti, delle pratiche di utilizzo sicuro, dei requisiti del produttore e del riconoscimento e della prevenzione dei pericoli associati alle PLE. 5.1.3 Il formatore deve fornire istruzioni solo sulla/e classificazione/i delle PLE per le quali è qualificato. 5.1.4 Il formatore deve inoltre essere a conoscenza dell'applicazione e del funzionamento delle PLE nel luogo e nell'ambiente in cui viene erogata la formazione. 5.2 Programma Il programma per la formazione degli operatori deve includere gli argomenti e le materie elencati nel paragrafo 6. Il programma deve indicare chiaramente che la formazione riguarda solo la classificazione della/e PLE inclusa/e nella formazione. 5.3 Luogo di formazione 5.3.1 Il luogo in cui si svolge la formazione deve essere privo di pericoli e favorevole all'apprendimento. 5.3.2 L'ambiente di formazione teorica (aula) deve includere illuminazione e acustica adeguate, dimensioni e capacità della sala per ospitare il numero di partecipanti, riscaldamento e aria condizionata, attrezzature per la presentazione, visibilità della presentazione per tutti i partecipanti e servizi igienici. 5.3.3 Deve essere effettuata una valutazione dei rischi per ogni luogo in cui devono essere erogati formazione pratica e test per identificare ed eliminare o mitigare i pericoli e i rischi associati all'uso sicuro della PLE. 5.3.4 La formazione erogata utilizzando un simulatore (ad esempio, realtà virtuale) non deve sostituire l'obbligo di utilizzo pratico di una PLE reale. 5.4 Verifica delle competenze Per dimostrare la competenza, ogni tirocinante deve dimostrare di aver raggiunto un livello di competenza sia teorico (in aula/online) che pratico (sul campo). I risultati delle prove teoriche (in aula/online) e pratiche (sul campo) devono essere documentati (vedere gli Allegati A per esempi). 5.5 Documentazione della formazione 5.5.1 Al completamento con successo del programma di formazione, il formatore o l'ente di formazione deve fornire una prova della formazione ricevuta, attestante la conformità al presente documento. 5.5.2 La documentazione deve contenere: a) il nome dell'ente che eroga la formazione; b) il nome del formatore che eroga la formazione; c) una chiara identificazione della/e classificazione/i delle PLE oggetto della formazione; d) la data di completamento della formazione; e) il nome del tirocinante; f) il periodo di validità della formazione (non superiore a 5 anni). [...] Segue in allegato Appendice A (informativa) Esempio di Scheda di valutazione delle conoscenze PLE di tipo 1, tipo 2 e tipo 3 [...] Segue in allegato Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2025 Matrice Revisioni
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