
Relazione Commissione di studio prevenzione e sicurezza luoghi di lavoro / Min. Giustizia Maggio 2026
ID 26274 | 20 Maggio 2026 / Download Relazione
Commissione di studio per la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro (D.M. 27 marzo 2024 - Presidente Vice Ministro Sen. Avv. Francesco Paolo Sisto)
Le proposte avanzate dalla Commissione di studio per la prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, mirano non solo ad elevare l’efficacia della repressione degli illeciti penali - attraverso un lieve eppur significativo aumento delle pene edittali previste per l’omicidio colposo e le lesioni colpose aggravati dalla violazione delle norme prevenzionistiche e l’introduzione di nuove fattispecie di reato nel corpo del d.lgs. n. 81/2008 - ma soprattutto a incentivare una cultura diffusa della sicurezza, premiando le imprese virtuose e promuovendo comportamenti organizzativi responsabili.
I principi ispiratori delle proposte di riforma (cenni introduttivi)
La Commissione ha svolto una riflessione ad ampio spettro sull’articolo 2086 c.c., per come modificato dal decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della Crisi d'Impresa), che impone agli imprenditori, in forma societaria o collettiva, di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa.
In tale ottica, il decreto legislativo dell’8 giugno 2001, n. 231, che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, viene visto come un paradigma e, al tempo stesso, una bussola per l'applicazione dell'art. 2086, in quanto entrambi mirano a ottimizzare i processi interni e a prevenire comportamenti illeciti.
La riforma del 2086, con l'introduzione dell'obbligo di adeguati assetti, e il d.lgs. n. 231 del 2001, con il suo modello di prevenzione dei reati, sono così strettamente correlati. Un'efficace applicazione dell'art. 2086, con modelli organizzativi adeguati, può facilitare l'implementazione di un modello 231, e viceversa, la compliance 231 può contribuire alla tempestiva rilevazione della crisi.
L'adozione di modelli organizzativi conformi al d.lgs. n. 231 del 2001, così come richiesto dall'art. 2086, può costituire un'esimente dalla responsabilità dell'ente per reati commessi dai propri dipendenti o organi, se l’ente dimostra di aver adottato misure idonee a prevenirli.
In sintesi, la modifica dell'art. 2086 c.c. e il d.lgs. 231 del 2001 sono due pilastri del sistema di gestione del rischio e della prevenzione delle crisi aziendali. La loro corretta applicazione da parte dell'imprenditore può portare a benefici in termini di efficienza, prevenzione di reati e, in caso di crisi, di utile monitoraggio e comunque utile riduzione delle sanzioni.
La Commissione ha concluso i propri lavori il 22 luglio 2025 attraverso l’approvazione della presente Relazione finale con cui, premessa una disamina complessiva dei limiti e delle criticità dell'attuale apparato normativo e giurisprudenziale, si è inteso fornire una convinta ipotesi di intervento legislativo di riforma. ...
Sommario: 1. Il mandato e i lavori della Commissione 2. I principi ispiratori delle proposte di riforma (cenni introduttivi) 3. Proposte di modifica al Codice penale 4. Proposte di modifica al Codice di procedura penale 5. Proposte di modifica al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.)
Allegati: - Articolato (testo a fronte) - Documentazione INAIL: a. Dati statistici b. Proposte normative in materia di azione di regresso - Documentazione Confindustria: a. Proposte normative in materia di azione di regresso - Accordo Stato-Regione - Risoluzione n. 6-00185 dell’Assemblea camerale ... segue allegato
Info / download
Collegati D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro www.tussl.it D.Lgs. 231/2001 Responsabilità amministrativa enti | Consolidato


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